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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20103/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il detenuto aveva presentato un reclamo avverso il rigetto, da parte del magistrato di sorveglianza, della richiesta di acquistare un porta CD in stoffa. Nell'impugnazione per cassazione si deduceva: la violazione di legge per essere il reclamo stato deciso de plano; la violazione di legge per la carenza grafica e sostanziale di motivazione; e, infine, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta. Il Tribunale di sorveglianza aveva qualificato l'atto come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 35 ord. pen. e trasmesso gli atti alla Corte. La Suprema Corte ha ritenuto tuttavia che la doglianza attenesse a una modalità di esercizio di un diritto non incidente su un diritto soggettivo del detenuto, ma rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria in funzione dell'ordine e della disciplina interna.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, qualificando correttamente il provvedimento come reclamo generico ex art. 35 ord. pen., poiché la questione riguardava solo le modalità di esercizio di una facoltà del detenuto e non una indebita limitazione di diritti soggettivi. Conseguentemente, ha dichiarato che l'inammissibilità originaria del ricorso impediva lo scrutinio delle ulteriori censure. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 35 ord. pen.

    Il reclamo ex art. 35 ord. pen. è qualificabile come ricorso per cassazione solo quando investa una indebita limitazione di diritti soggettivi del detenuto; se riguarda invece modalità di esercizio della facoltà, rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria, il motivo non è idoneo a superare la soglia di ammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel procedimento di sorveglianza, l'impugnazione è ammissibile in cassazione solo quando il ricorrente alleghi una effettiva lesione di un diritto soggettivo; non basta contestare il modo in cui l'amministrazione penitenziaria ha regolato una facoltà interna al trattamento o alla disciplina carceraria.
  • Quando il provvedimento impugnato incide soltanto sulle modalità di esercizio di una prerogativa del detenuto, e tali modalità sono rimesse alla discrezionalità amministrativa per esigenze di ordine e disciplina, il ricorso che deduca violazione di legge sulla base di tale sola prospettazione è manifestamente infondato.
  • L'inammissibilità originaria del ricorso impedisce l'esame delle ulteriori censure, perché manca la valida instaurazione del rapporto processuale di impugnazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il giudice deve applicare la conseguente condanna alle spese e valutare, ai fini della Cassa delle ammende, se vi siano elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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