Cassazione Civile, Ordinanza n. 16333/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
Un soggetto privato aveva convenuto in giudizio un Comune chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivanti da una condotta precontrattuale scorretta tenuta nell'ambito di una procedura relativa all'assegnazione di aree inserite in un piano per l'edilizia economica e popolare. Secondo l'allegazione attorea, il Comune aveva prima predisposto un bando che riconosceva una priorità a chi si fosse reso cessionario di crediti di terzi, aveva poi sospeso la pubblicazione del bando e infine lo aveva modificato, per concludere il preliminare di vendita delle aree con altro soggetto. Il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ritenendo la controversia riconducibile alla materia edilizia e urbanistica e, comunque, incidente sulla legittimità di atti amministrativi. La Corte d'appello aveva invece affermato la giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che fosse dedotta non la illegittimità dei provvedimenti amministrativi, ma la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 80/1998, come sostituito dall'art. 7 della l. n. 205/2000, sostenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione amministrativa sia perché inerente a materia urbanistica-edilizia, sia perché implicante il sindacato sulla legittimità degli atti adottati dall'amministrazione comunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva attribuito la giurisdizione al giudice ordinario. Ha ritenuto infondato il motivo unico, osservando che la controversia riguardava la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione dell'affidamento del privato nella correttezza dell'azione amministrativa e non il sindacato sulla legittimità dell'esercizio del potere pubblico. La domanda risarcitoria, essendo fondata sulla violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella fase procedimentale/precontrattuale, appartiene quindi al giudice ordinario anche quando i fatti si collochino nella fase antecedente all'aggiudicazione definitiva. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 34 d.lgs. n. 80/1998
come sostituito dall'art. 7, Legge n. 205/2000
non ricorreva nella specie una controversia devoluta alla giurisdizione amministrativa per materia edilizia ed urbanistica, perché la domanda riguardava la responsabilità precontrattuale della P.A. e non l'esercizio del potere amministrativo in sé.
art. 7 legge n. 205/2000
richiamato come norma di sostituzione dell'art. 34 del d.lgs. n. 80/1998, ma ritenuto non decisivo per attrarre la controversia nella giurisdizione amministrativa.
art. 1337 c.c.
la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nelle trattative, anche in fase pubblicistica, può fondare la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione.
art. 360, nn. 1 e 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per cassazione, dedotto come violazione di legge e questione di giurisdizione.
art. 374, primo comma, c.p.c.
la sezione semplice può trattare il ricorso in tema di giurisdizione quando la questione sia già stata decisa dalle Sezioni Unite con principi non adeguatamente contestati.
artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
base per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
richiamata per la modifica dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 relativa al contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- La controversia risarcitoria fondata sulla lesione dell'affidamento del privato nella correttezza dell'azione amministrativa appartiene al giudice ordinario quando la domanda non investa la legittimità del provvedimento, ma la complessiva condotta tenuta dalla pubblica amministrazione nelle trattative o nel procedimento.
- La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione è configurabile anche nella fase anteriore alla conclusione della procedura selettiva o all'aggiudicazione definitiva, ove l'ente abbia tenuto comportamenti contrari a correttezza e buona fede nei confronti dei partecipanti.
- Ai fini della giurisdizione amministrativa non basta che la vicenda si svolga in un settore a regole pubblicistiche o attinente all'esercizio di poteri autoritativi: occorre che la causa petendi investa le modalità di esercizio del potere amministrativo e non un mero comportamento scorretto dell'amministrazione.
- L'azione risarcitoria per responsabilità precontrattuale della P.A. non richiede, per la sua configurabilità, la prova del diritto all'aggiudicazione, essendo sufficiente allegare una condotta idonea a ingenerare un ragionevole affidamento poi frustrato.
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