Cassazione Civile, Ordinanza n. 10723/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società debitrice)
La controversia
Una società in liquidazione volontaria, dopo la presentazione di un'istanza di liquidazione giudiziale da parte della procura, ha presentato domanda di accesso a strumenti di regolazione della crisi e poi ricorso per concordato preventivo in liquidazione, trasmettendo all'Agenzia delle entrate la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi. I commissari hanno comunicato l'ammissione alla procedura e, all'esito delle votazioni, l'amministrazione finanziaria ha espresso voto contrario sulla parte di credito erariale falcidiata. Mancato il raggiungimento delle maggioranze, la società ha chiesto l'omologazione forzata ai sensi dell'art. 88 CCII. L'Agenzia si è opposta deducendo la mancanza di meritevolezza della proponente: secondo l'ente, la crisi era stata causata da condotte distrattive dell'attivo societario poste in essere dall'amministratrice/socia e da una sistematica violazione degli obblighi tributari dal 2014. Il tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo decisiva solo la convenienza per i creditori. La Corte d'appello ha confermato, valorizzando la maggiore tempestività del soddisfacimento, l'apporto di finanza esterna, i minori costi rispetto alla liquidazione giudiziale e la possibilità di pagare almeno in parte tutte le classi di creditori. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando, da un lato, omessa pronuncia sulla meritevolezza e, dall'altro, violazione dell'art. 88 CCII e del diritto UE per non avere il giudice valutato che il concordato sarebbe stato usato in modo distorto da un'impresa che aveva costruito la crisi su condotte fiscali reiterate e volontarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo di omessa pronuncia, osservando che la Corte d'appello si era espressamente pronunciata sulla contestata mancanza di meritevolezza e aveva escluso che le condotte distrattive e fiscali addebitate incidessero sulla convenienza economica della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale. Ha poi respinto il secondo motivo, affermando che, nel concordato liquidatorio con cram down fiscale, la disciplina applicabile richiede soltanto la verifica della convenienza della proposta per l'erario rispetto all'alternativa liquidatoria, non un autonomo giudizio di meritevolezza del debitore. Ha escluso anche la rilevanza del richiamo alla direttiva UE 2019/1023 e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, chiarendo che tali riferimenti riguardano soprattutto l'esdebitazione e non introducono, per il concordato preventivo, un requisito generale di onestà o probità del debitore. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 88 CCII
Nel concordato liquidatorio, quando il voto contrario dell'amministrazione finanziaria è determinante, il tribunale può omologare anche senza adesione se la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale; il controllo richiesto è quello della convenienza, non della meritevolezza del debitore.
art. 109 CCII
Richiamato per individuare il mancato raggiungimento delle maggioranze necessarie all'approvazione della proposta.
art. 112 d.lgs. 14/2019
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte lo considera nel quadro della disciplina del cram down fiscale e dell'omologazione del concordato liquidatorio.
art. 40 CCII
Norma procedurale richiamata per l'accesso e la proposizione del ricorso nella procedura di regolazione della crisi.
art. 44 CCII
Richiamato tra le norme della fase di accesso agli strumenti di regolazione della crisi.
art. 48 CCII
Norma che disciplina l'udienza fissata dal tribunale per provvedere sulla proposta.
art. 51 CCII
Norma richiamata per il reclamo avverso la sentenza di omologa.
art. 63 CCII
Richiamato per confronto sistematico: nelle transazioni su crediti tributari e contributivi in ambito di accordi di ristrutturazione il legislatore prevede anche ipotesi ostative legate a condotte simulatorie o fraudolente.
art. 87 CCII
Richiamato in relazione alla relazione del professionista indipendente e alla valutazione della convenienza della proposta.
art. 8 d.l. 178/2024 conv. in L. 4/2025
Norma di interpretazione autentica sulla portata applicativa del d.lgs. 136/2024 alle procedure pendenti e sulla non necessità di rinnovare o integrare gli atti già compiuti.
art. 56, comma 4, d.lgs. 14/2019
Disposizione transitoria richiamata per stabilire che la nuova disciplina si applica alle procedure pendenti, compreso il caso concreto.
Direttiva (UE) 2019/1023
La Corte la interpreta nel senso che distingue tra ristrutturazione preventiva per imprese sane in difficoltà ed esdebitazione per debitori onesti insolventi o sovraindebitati; non impone un requisito generale di meritevolezza per il concordato preventivo.
art. 23 Direttiva (UE) 2019/1023
Citato come norma che consente di negare o limitare l'accesso all'esdebitazione quando il debitore abbia agito in modo disonesto o in mala fede; non riguarda direttamente il concordato preventivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per lamentare omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché la Corte d'appello aveva comunque deciso sulla questione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo liquidatorio, quando opera il cram down fiscale, il sindacato del tribunale è limitato alla verifica della convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, anche se l'amministrazione finanziaria ha espresso voto contrario e decisivo.
- La meritevolezza del debitore non costituisce, di regola, un autonomo presupposto di omologazione del concordato preventivo: condotte pregresse distrattive o violazioni tributarie possono essere rilevanti solo se incidono sulla completezza informativa, sulla serietà della proposta o sulla convenienza comparativa, non come causa autonoma di inammissibilità o rigetto.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito affronta, anche sinteticamente ma in modo espresso, la questione devoluta e la rigetta sulla base di una ratio decidendi incompatibile con la censura.
- La disciplina europea sulla ristrutturazione preventiva tutela le imprese sane in difficoltà e la continuità aziendale; il tema della meritevolezza o della buona fede del debitore è invece espressamente collegato, nella direttiva, soprattutto all'esdebitazione e non al giudizio di omologazione del concordato preventivo.
- Nella comparazione tra concordato e liquidazione giudiziale, possono assumere rilievo positivo elementi come la rapidità del pagamento, la finanza esterna, la certezza dei tempi e l'integrale o parziale soddisfacimento di tutte le classi, ove dimostrino una effettiva convenienza per i creditori.
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