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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30857/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguarda un imputato condannato in rito abbreviato, con decisione di appello che, in parziale riforma, ha rideterminato la pena in mesi 7 di reclusione ed euro 900 di multa, riconoscendo le attenuanti generiche, per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Il ricorso per cassazione investe esclusivamente due statuizioni accessorie: il diniego della sospensione condizionale della pena e il diniego della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. La difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che tali benefici avrebbero dovuto essere concessi; la Corte di cassazione rileva però che la Corte d'appello aveva fondato il diniego su elementi ritenuti logicamente ostativi, e cioè i precedenti penali dell'imputato e la pluralità di violazioni del divieto di dimora a Milano in varie date successive al fatto. Le doglianze sono considerate inammissibili perché mirano a una rivalutazione del merito, estranea al sindacato di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione, osservando che la Corte di appello aveva espresso una motivazione razionale e non illogica nel negare entrambi i benefici, valorizzando i precedenti penali e le reiterate violazioni del divieto di dimora. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice per la quale l'imputato è stato ritenuto colpevole in appello; il testo non specifica la condotta concreta oltre al riferimento alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, sono inammissibili le censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, richiedano una nuova valutazione di merito delle ragioni poste dal giudice di appello a fondamento del diniego dei benefici di legge.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione può essere sorretto, con motivazione non illogica, dalla valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato e della sua condotta successiva al fatto, quando essa denoti scarsa affidabilità processuale o criminale.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione impugnata sia razionale e coerente con gli elementi acquisiti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina automaticamente l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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