Cassazione Penale, Sentenza n. 42668/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Bologna che aveva dichiarato la nullità della cartella di pagamento per mancanza di motivazione sulla quantificazione delle somme richieste a titolo di spese processuali. Il ricorrente ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice penale, sostenendo che la sentenza di condanna era chiara circa la ripartizione delle spese e che le contestazioni di mera quantificazione e pertinenza degli importi devono essere devolute al giudice civile mediante opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio consolidato secondo cui le contestazioni sulla errata quantificazione delle spese processuali (calcolo delle singole voci e pertinenza di determinati importi alla condanna) devono essere proposte al giudice civile con le forme dell'opposizione all'esecuzione. Ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza; ha inoltre precisato che la domanda può essere riproposta dinanzi al giudice civile competente.
Norme richiamate
art. 535 cod. proc. pen. (modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69)
Individua la responsabilità pro-quota del condannato per le spese relative ai reati cui la condanna si riferisce; la Corte osserva che, pur chiara la portata normativa, le questioni di quantificazione materiale non spettano al giudice penale se si tratta di contestazioni meramente contabili o di pertinenza degli importi.
art. 615 cod. proc. civ.
Indica la forma processuale (opposizione all'esecuzione) che il soggetto condannato deve utilizzare davanti al giudice civile per contestare la quantificazione delle somme richieste in esecuzione.
Sez. U., n. 491 del 29/09/2011 (Pislor), Rv. 251265-01
Principio di diritto secondo cui le doglianze sulla errata quantificazione delle spese processuali vanno proposte al giudice civile; se il giudice penale è erroneamente investito, deve dichiarare non luogo a provvedere e non 'difetto di giurisdizione'.
Sez. 1, n. 2955 del 27/11/2013 (Esposito), Rv. 258270-01
Conferma che le questioni contabili o di pertinenza degli importi, non incidendo sulla statuizione di condanna, devono essere devolute al giudice civile.
Sez. 1, n. 50974 del 29/10/2019 (Costanzo), Rv. 277866-01
Ribadisce la distinzione di competenze: il giudice dell'esecuzione penale decide sull'esistenza e validità del titolo; l'ammontare delle spese comprese nella cartella di pagamento va contestato in sede civile.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra questioni relative all'esistenza/validità del titolo esecutivo (competenza del giudice penale) e questioni di mera quantificazione/pertinenza delle voci di spesa (competenza del giudice civile).
- Se la contestazione riguarda il calcolo concreto delle singole voci di spesa o la pertinenza di importi alla condanna, il rimedio corretto è l'opposizione all'esecuzione davanti al giudice civile ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
- Se il giudice penale è investito di una domanda che attiene solo alla quantificazione, deve dichiarare non luogo a provvedere; la parte può quindi riproporre la domanda davanti al giudice civile.
- La chiarezza della sentenza di condanna circa le poste per le quali il condannato è tenuto a rispondere riduce lo spazio per ritenere che vi sia materia da decidere in sede penale sulla ripartizione degli oneri: la quantificazione resta comunque devoluta al civile.
- In situazioni analoghe, per non pregiudicare il diritto di difesa, il soggetto che ritenga errata la cartella di pagamento dovrebbe tempestivamente proporre opposizione all'esecuzione in sede civile, piuttosto che un incidente di esecuzione in sede penale.
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