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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22143/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da due contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra una società consortile e una dipendente, con attività svolta in successione e con le medesime mansioni. I giudici di merito avevano dichiarato la conversione del rapporto in tempo indeterminato e condannato il datore al risarcimento in forma di indennità onnicomprensiva. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 368/2001, sostenendo che, nel regime ratione temporis applicabile, il c.d. periodo 'cuscinetto' di trenta giorni previsto dal comma 2 dovesse operare anche nell'ipotesi di superamento del limite complessivo di trentasei mesi di cui al comma 4-bis, cosicché la conversione non sarebbe potuta scattare al mero superamento dei trentasei mesi, ma solo oltre trentasei mesi e trenta giorni. La controricorrente ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per un vizio della notifica, eccezione poi respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha prima escluso l'inammissibilità eccepita dalla controricorrente, rilevando che l'eventuale irritualità della notificazione via PEC non determina nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo, come dimostrato dalla proposizione del controricorso e dall'assenza di un concreto pregiudizio difensivo. Nel merito, ha ritenuto infondata la tesi della società: l'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 368/2001 disciplina distinte ipotesi di conversione e il limite massimo di trentasei mesi per la successione di contratti a termine costituisce il termine oltre il quale il rapporto si trasforma immediatamente in tempo indeterminato, senza aggiunta del periodo di trenta giorni. La Corte ha valorizzato il dato letterale, la struttura della norma e la ratio antielusiva della disciplina, volta a prevenire e sanzionare l'abuso di contratti a termine per mansioni equivalenti. Conseguentemente la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 368/2001

    Il limite di trentasei mesi per la successione di contratti a termine per mansioni equivalenti opera come soglia massima di durata oltre la quale il rapporto si considera a tempo indeterminato; il periodo di trenta giorni previsto dal comma 2 non si aggiunge a tale limite complessivo.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    L'irregolarità della notificazione non produce nullità se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, ossia la conoscenza dell'atto e l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il vizio denunciato dalla ricorrente per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • legge n. 247/2007

    È richiamata come intervento che ha inciso sul testo applicabile ratione temporis dell'art. 5 del d.lgs. n. 368/2001.

  • direttiva 1999/70/CE

    La disciplina nazionale è letta in attuazione della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva, in funzione di prevenzione dell'abuso nella successione di contratti a termine.

Massime di principio

  • Nella disciplina della successione di contratti a tempo determinato, il limite massimo di durata complessiva previsto dalla legge va interpretato come soglia autonoma e immediatamente sanzionata con la conversione del rapporto, senza sommare periodi ulteriori non espressamente previsti.
  • Il c.d. periodo cuscinetto previsto per la continuazione di fatto del rapporto dopo la scadenza del termine non può essere esteso, per via interpretativa, alla diversa ipotesi del superamento della durata massima complessiva dei contratti successivi, quando ciò contrasti con la lettera e con la ratio antielusiva della norma.
  • L'interpretazione delle norme sui contratti a termine deve essere orientata a prevenire l'abuso derivante dalla reiterazione di rapporti per mansioni equivalenti e a rendere effettiva la sanzione della trasformazione ope legis del rapporto in tempo indeterminato.
  • La nullità o inammissibilità di un vizio della notificazione processuale non può essere dichiarata quando l'atto abbia raggiunto il suo scopo e la controparte abbia potuto articolare compiutamente le proprie difese.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineNotificazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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