Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2364/2020 del 03/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento con il rito previsto dalla L. n. 92 del 2012. Il Tribunale di Salerno, all’esito della fase sommaria, aveva rigettato l’impugnativa con un provvedimento intitolato «ordinanza», redatto in diciassette pagine e contenente un’ampia esposizione dello svolgimento processuale, delle testimonianze e delle ragioni di fatto e di diritto. La lavoratrice propose direttamente reclamo, senza prima esperire l’opposizione prevista dall’art. 1, comma 51, della L. n. 92 del 2012. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 7 febbraio 2018, dichiarò inammissibile il reclamo. Con un unico articolato motivo di ricorso per cassazione, la lavoratrice denunciò violazione o falsa applicazione degli artt. 132, 133 e 134 c.p.c., sostenendo che il provvedimento del Tribunale, per contenuto e motivazione, avesse valore sostanziale di sentenza, fosse reclamabile e recasse l’indicazione di «ordinanza» per mero errore materiale.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, profili di inammissibilità: la censura prospettava come violazione di legge ciò che avrebbe potuto configurare un error in procedendo, senza spiegare adeguatamente la conseguente nullità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; inoltre, non era stato riportato il contenuto dell’ordinanza di primo grado necessario a consentire la verifica della sua natura. Nel merito, ha affermato che nel rito Fornero il giudizio di primo grado è unico e articolato in due fasi e che contro il provvedimento conclusivo della fase sommaria, anche se di rito, è esperibile soltanto l’opposizione prevista dall’art. 1, comma 51, della L. n. 92 del 2012, non il reclamo. Il provvedimento del Tribunale era stato pronunciato al termine della sola fase sommaria e nella forma dell’ordinanza prevista dalla legge; la sua lunghezza e la durata del procedimento non ne mutavano la natura. Il precedente relativo a una sentenza formalmente e sostanzialmente pronunciata dopo l’unificazione delle due fasi non era applicabile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali al 15%; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51

    Invero nel rito cd. “Fornero”, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase a cognizione piena che della precedente costituisce una prosecuzione, sicchè l’unico rimedio esperibile avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso in opposizione previsto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51 e non il reclamo che, ove proposto, va dichiarato inammissibile (in termini, Cass. n. 19552 del 2016).

    Nel rito Fornero, il giudizio di primo grado è unitario e bifasico. Il provvedimento che conclude la fase sommaria è impugnabile esclusivamente con l’opposizione prevista dal comma 51, anche se decide una questione di rito; il reclamo è inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    In disparte l’profili di inammissibilità – derivanti sia dalla formulazione del motivo che denuncia nelle forme dell’error in iudicando ciò che invece costituirebbe un eventuale error in procedendo, senza che venga adeguatamente specificato come tale vizio determinerebbe la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sia dal non aver riportato il contenuto della “ordinanza” di primo grado di cui si discute, così da consentire al Collegio di delibare in limine litis la natura del provvedimento di prime cure di cui si controverte – la censura non merita accoglimento.

    Quando la censura riguarda un error in procedendo, non è sufficiente denunciarlo come error in iudicando: occorre prospettare adeguatamente la nullità della sentenza o del procedimento riconducibile al n. 4.

Massime di principio

  • Nel rito Fornero il giudizio di primo grado è unico e si articola in una fase sommaria e in una fase a cognizione piena, quest’ultima in prosecuzione della prima.
  • Il provvedimento conclusivo della fase sommaria del rito Fornero, anche quando definisce una questione di mero rito, è impugnabile soltanto con l’opposizione prevista dall’art. 1, comma 51, della L. n. 92 del 2012; il reclamo proposto direttamente è inammissibile.
  • La natura del provvedimento conclusivo della fase sommaria non si trasforma da ordinanza in sentenza per la lunghezza della motivazione o per la durata del procedimento, quando il giudice non abbia unificato le due fasi e abbia adottato la forma di ordinanza prevista dalla legge.
  • Un precedente relativo a una decisione pronunciata come sentenza, formalmente e sostanzialmente, dopo l’unificazione delle due fasi del rito Fornero non è estensibile alla diversa ipotesi in cui sia stata definita soltanto la fase sommaria con ordinanza.
  • Il ricorso per cassazione che denuncia un vizio processuale come violazione o falsa applicazione di legge, anziché prospettare l’error in procedendo e la nullità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., deve spiegare adeguatamente in che modo il vizio determini tale nullità.
  • Chi censura la natura del provvedimento di primo grado deve riportarne in ricorso il contenuto rilevante, affinché la Corte possa verificarne la qualificazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.