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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2365/2020 del 03/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore era stato assunto il 22 marzo 2005 con contratto di apprendistato della durata di 30 mesi. Il 17 marzo 2007 la società gli comunicò la disdetta anticipata, motivandola con le numerose lamentele ricevute e con il mancato apprendimento professionale. Il Tribunale aveva respinto, per quanto qui rileva, l’impugnazione del recesso; la Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 29 novembre 2017, confermò tale statuizione, pur accogliendo altre domande. Ritenne che, per la specialità dell’apprendistato, il rapporto potesse essere interrotto per giusta causa mediante recesso ex art. 2119 c.c., senza applicazione delle garanzie dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori. Con il primo motivo il lavoratore denunciò la violazione dell’art. 7 della L. n. 300/1970, degli artt. 48 e 49 del D.Lgs. n. 276/2003 e degli artt. 2118 e 2119 c.c., sostenendo che anche durante la formazione il rapporto fosse assimilabile al lavoro subordinato ordinario e che il recesso, fondato su condotte colpose e quindi ontologicamente disciplinare, richiedesse la previa contestazione dell’addebito e il rispetto del contraddittorio; dedusse che nessuna contestazione era stata effettuata. Con il secondo motivo contestò la liquidazione delle spese per violazione del D.M. n. 55/2014 e delle relative tabelle. Con il terzo denunciò la violazione dell’art. 92 c.p.c., chiedendo che, in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo, le spese fossero poste interamente a carico della società.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione. Ha stabilito che le garanzie procedimentali dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori si applicano al licenziamento disciplinare dell’apprendista quando gli siano addebitati comportamenti negligenti o comunque colpevoli. Nel caso concreto, il recesso era stato motivato con condotte riferibili alla sfera volitiva del lavoratore, indicate come causa delle lamentele dei clienti; la Corte territoriale aveva quindi errato nell’escludere l’applicabilità dell’art. 7. Il secondo e il terzo motivo, entrambi attinenti alle spese, sono stati dichiarati assorbiti e dovranno essere esaminati dal giudice di rinvio ai fini della nuova liquidazione.

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 300/1970

    devono ritenersi necessariamente applicabili, anche a questa fase del rapporto, le garanzie procedimentali previste dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, in tutti i casi in cui il datore di lavoro voglia recedere per ragioni “ontologicamente” disciplinari.

    Le garanzie di previa contestazione e di difesa previste dall’art. 7 si applicano anche durante la fase formativa dell’apprendistato quando il recesso sia fondato su un comportamento negligente o colpevole del lavoratore.

  • art. 19 L. n. 25/1955

    La L. n. 25 del 1955, art. 19, prevede, infatti, che in caso di mancata disdetta a norma dell’art. 2118 c.c., al termine del periodo di apprendistato l’apprendista sia “mantenuto in servizio” con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità e con il computo del periodo di apprendistato ai fini dell’anzianità di servizio del lavoratore.

    La previsione del mantenimento in servizio, in assenza di disdetta alla fine dell’apprendistato, è elemento che la Corte valorizza per qualificare il rapporto disciplinato dalla legge del 1955 come rapporto a tempo indeterminato articolato in una fase formativa e in una fase eventuale di prosecuzione ordinaria.

  • art. 2118 c.c.

    La stessa previsione normativa della disdetta ai sensi dell’art. 2118 c.c., cioè con periodo di preavviso, corrisponde all’esigenza, propria di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di evitare che la parte che subisce il recesso si trovi improvvisamente di fronte allo scioglimento del rapporto.

    La disdetta con preavviso prevista al termine del periodo di apprendistato conferma, secondo la Corte, la natura a tempo indeterminato del rapporto; resta distinta dal recesso anticipato per ragioni disciplinari, cui si applicano le garanzie procedurali.

  • art. 2119 c.c.

    Resta integra – precisa la Corte costituzionale – solo “la facoltà del datore di lavoro di avvalersi del diritto di cui alla L. 19 gennaio 1955, n. 25, art. 19 e di dare disdetta a norma dell’art. 2118 c.c., al termine del periodo di apprendistato”.

    La Corte distingue la disdetta esercitabile alla conclusione del periodo di apprendistato dal recesso anticipato fondato su condotte colpevoli: quest’ultimo, se disciplinare, deve rispettare le garanzie dell’art. 7. L’art. 2119 è richiamato nel testo anche con riguardo alla tesi della sentenza d’appello, ma non costituisce la base per escludere tali garanzie.

  • artt. 47-53 D.Lgs. n. 276/2003

    La fattispecie di causa è regolata ratione temporis dalla normativa di cui alla L. 19 gennaio 1955, n. 25, L. n. 56 del 1987, artt. 21 e 22, L. n. 196 del 1997, art. 16, D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. da 47 a 53.

    La disciplina applicabile ratione temporis è quella anteriore alle successive riforme dell’apprendistato; la decisione interpreta tale regime nel senso che esso non esclude le garanzie procedimentali dell’art. 7 per il recesso disciplinare durante la formazione.

  • artt. 2-3 L. n. 604/1966

    Da queste premesse la stessa Corte costituzionale (sent. n. 169 del 1973) ha ritenuto “evidente l’incostituzionalità della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 10, anche nella parte in cui non comprende gli apprendisti fra i beneficiari delle norme di cui agli artt. 1-8, 11-13 della Legge citata e in particolare degli artt. 6 e 8”.

    Il richiamo alla pronuncia costituzionale è utilizzato per confermare l’assimilabilità dell’apprendistato al lavoro subordinato e l’estensione agli apprendisti delle tutele limitative dei licenziamenti; tale assimilabilità concorre a fondare l’applicazione delle garanzie procedurali durante la formazione.

  • art. 92 c.p.c.

    Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso attinenti alle spese di giudizio che andranno riliquidate dal giudice del rinvio sulla base dell’esito della lite, comprese quelle della fase di legittimità.

    La Corte non decide nel merito la censura sulle spese fondata sull’art. 92 c.p.c.; la questione è assorbita e la regolazione delle spese è rimessa al giudice di rinvio in relazione all’esito della lite.

Massime di principio

  • Nel regime dell’apprendistato disciplinato dalla L. n. 25/1955, il rapporto ha natura di lavoro subordinato a tempo indeterminato articolato in una fase formativa e in una fase eventuale successiva; il termine della formazione non coincide con la scadenza del contratto.
  • Le garanzie procedimentali dell’art. 7 della L. n. 300/1970 si applicano anche durante la fase formativa dell’apprendistato quando il datore recede per ragioni ontologicamente disciplinari, addebitando all’apprendista condotte negligenti o comunque colpevoli.
  • Il licenziamento è disciplinare, ai fini dell’applicazione dell’art. 7 della L. n. 300/1970, quando è fondato su una condotta colposa o manchevole imputata al lavoratore, indipendentemente dalla qualificazione formale del recesso e dalla sua riconduzione alla giusta causa o al giustificato motivo soggettivo.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamento
RamiLavoro

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