Cassazione Civile, Sentenza n. 2366/2020 del 03/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
La società aveva licenziato per giustificato motivo oggettivo, nel giugno 2014, una lavoratrice già reintegrata a seguito dell’illegittimità di un precedente licenziamento. Dopo la reintegrazione, la lavoratrice, avente diritto alla qualifica di Assistente Segretaria di Direzione, era stata assegnata a mansioni inferiori di Receptionist in un reparto di fatto inattivo; il licenziamento era stato giustificato con la soppressione del posto di Receptionist. Il Tribunale di Ascoli Piceno, in opposizione nell’ambito del procedimento previsto dalla L. n. 92 del 2012, aveva confermato l’illegittimità del licenziamento, riconoscendo però soltanto la tutela indennitaria prevista dall’art. 18, comma 5, della L. n. 300 del 1970. La lavoratrice aveva reclamato limitatamente alla tutela applicabile. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 247/2018 depositata il 28 maggio 2018, aveva dichiarato la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, disposto la reintegrazione e condannato la società a un’indennità pari a 12 mensilità. La società ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione: con i primi quattro ha contestato la valutazione del nesso causale tra soppressione del posto e licenziamento, denunciato un sindacato sulla scelta imprenditoriale, censurato la mancata verifica dell’obbligo di repechage e contestato che fosse imposto il ricollocamento in posizioni inesistenti, anche considerando il rifiuto della lavoratrice di mansioni inferiori; con il quinto ha censurato la valutazione sulla tutela reintegratoria attenuata, prospettando violazione dell’art. 18, comma 7, della L. n. 300 del 1970, dell’art. 2058 c.c. e dell’art. 3 Cost.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi quattro motivi sono stati respinti perché la società non aveva impugnato la decisione di primo grado che aveva già dichiarato illegittimo il licenziamento: la questione relativa ai presupposti giustificativi del recesso, compreso il repechage, era quindi coperta da giudicato interno e non poteva essere rimessa in discussione. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la manifesta insussistenza ricorre quando l’assenza dei presupposti giustificativi è evidente e facilmente verificabile; la mancanza di nesso causale tra ridimensionamento e specifico recesso può integrare tale manifesta insussistenza. In particolare, la soppressione del posto cui il lavoratore sia stato illegittimamente assegnato a mansioni inferiori non costituisce un fatto causalmente idoneo a giustificarne il licenziamento. Anche il quinto motivo è stato respinto: la valutazione della Corte d’appello circa la non eccessiva onerosità della reintegrazione, effettuata in considerazione delle dimensioni dell’azienda e in assenza di elementi indicativi di difficoltà logistiche, organizzative o economiche, era plausibilmente motivata e, come esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice, non era sindacabile in cassazione. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali del 15%; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 18, comma 7, L. n. 300/1970
il concetto di “manifesta insussistenza” del fatto posto a base di un recesso per giustificato motivo oggettivo “va riferito ad una evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti giustificativi del licenziamento che consenta di apprezzare la chiara pretestuosità del recesso, accertamento di merito demandato al giudice ed incensurabile, in quanto tale, in sede di legittimità”
La manifesta insussistenza del fatto ricorre quando l’assenza dei presupposti giustificativi del licenziamento è evidente e facilmente verificabile; il relativo accertamento di merito non è sindacabile in cassazione se non nei limiti propri del controllo di legittimità.
art. 18, comma 4, L. n. 300/1970
il giudice può applicare la disciplina di cui al dell’art. 18, comma 4, ove tale regime sanzionatorio non sia eccessivamente oneroso per il datore di lavoro
La tutela reintegratoria attenuata può essere applicata quando non risulti eccessivamente onerosa per il datore di lavoro; la valutazione discrezionale del giudice, se sorretta da motivazione plausibile, si sottrae al sindacato di legittimità.
art. 3 L. n. 604/1966
In particolare, poi, è stato già ritenuto che dall’illegittima adibizione di un lavoratore a mansioni diverse da quelle cui avrebbe diritto discende che la soppressione del posto indebitamente assegnato non possa costituire idonea giustificazione per motivo oggettivo del licenziamento intimato perchè “fatto che non può essere connesso causalmente al licenziamento del dipendente”
La soppressione del posto cui il lavoratore è stato illegittimamente assegnato a mansioni diverse da quelle dovute non costituisce una giustificazione causalmente idonea del licenziamento per motivo oggettivo.
art. 360 c.p.c., n. 5
I primi quattro motivi del ricorso, da valutarsi congiuntamente per connessione reciproca, non meritano accoglimento.
La Corte non accoglie la censura formulata come omesso esame di un fatto decisivo; la questione del repechage non poteva essere riesaminata perché i presupposti giustificativi del recesso erano coperti da giudicato interno.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ricorre quando è evidente e facilmente verificabile l’assenza dei relativi presupposti; il corrispondente accertamento di merito è incensurabile in cassazione, nei limiti propri del giudizio di legittimità.
- La mancanza di nesso causale tra il ridimensionamento organizzativo e lo specifico licenziamento può integrare la manifesta insussistenza del fatto ai fini della tutela reintegratoria attenuata.
- La soppressione del posto cui il lavoratore sia stato illegittimamente assegnato a mansioni inferiori non può costituire idonea giustificazione per il licenziamento per motivo oggettivo, non essendo causalmente connessa al recesso.
- Se il datore di lavoro non impugna la statuizione che ha dichiarato illegittimo il licenziamento e il reclamo devolve al giudice d’appello soltanto la tutela applicabile, i presupposti giustificativi del recesso, compreso l’obbligo di repechage, restano coperti da giudicato interno e non possono essere rimessi in discussione nei successivi gradi.
- La tutela reintegratoria attenuata può essere applicata quando non sia eccessivamente onerosa per il datore di lavoro; la relativa valutazione discrezionale, se sostenuta da motivazione plausibile, non è sindacabile in cassazione.
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