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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24379/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 4/10/2022, che aveva respinto l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero contro il provvedimento del GIP del Tribunale di Locri dell'11/7/2022. Il pubblico ministero aveva chiesto il sequestro preventivo del denaro nella disponibilità delle società Idea Più S.r.l., PFC S.r.l., Business S.r.l. e Spesa Alimentare S.r.l., e in subordine dei beni degli amministratori (Emilia Caridi, Pietro Commisso, Anthony Commisso e Francesco Commisso), indagati per plurime contestazioni relative agli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente lamentava carenza di motivazione e mancato esame delle evidenze (società meramente interposte, assenza di sedi operative, dipendenti e mezzi, operazioni simulate) e sosteneva che non era stata adeguatamente valutata la configurabilità delle ipotesi di reato contestate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione del pubblico ministero ricorrente. Il Collegio ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo possa essere proposto dal "pubblico ministero" ma la disciplina va interpretata nel senso che la legittimazione spetta all'ufficio requirente presso l'organo giudiziario che ha pronunciato l'ordinanza impugnata (cioè il pubblico ministero presso il Tribunale che ha emesso la decisione), non al pubblico ministero dell'ufficio che ha chiesto la misura. Di conseguenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri non era legittimato a proporre il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, con conseguente inammissibilità del ricorso. La decisione richieste dal Procuratore Generale e le difese avevano anch'esse invocato l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Regola il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo (quando la confisca è facoltativa o obbligatoria). La Corte l'ha interpretata nel senso che la legittimazione a ricorrere spettante al "pubblico ministero" va intesa come riferita all'ufficio della pubblica accusa presso l'organo giudiziario che ha pronunciato il provvedimento impugnato, e non all'ufficio che ha avanzato la richiesta della misura.

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Nella disciplina generale del ricorso per cassazione avverso provvedimenti su misure cautelari personali il comma 1 consente al pubblico ministero sia presso il Tribunale che ha pronunciato l'ordinanza sia al pubblico ministero che ha chiesto la misura di proporre ricorso; tuttavia tale previsione non viene riprodotta in art. 325, evidenziando una disciplina diversa per i sequestri preventivi.

  • art. 309 comma 8-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in dottrina e giurisprudenza per spiegare limiti e facoltà di partecipazione del PM che ha chiesto la misura in sedi di riesame; non estende la legittimazione a proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Richiamato nel testo come norma procedurale relativa al trattamento del ricorso; non incide sulla questione di legittimazione sostanziale decisa dalla Corte.

Massime di principio

  • In materia di sequestro preventivo (con confisca facoltativa o obbligatoria) la legittimazione a ricorrere in Cassazione spetta all'ufficio del pubblico ministero presso l'organo giudiziario che ha emesso l'ordinanza impugnata: il PM che ha chiesto la misura presso un altro ufficio non è legittimato a proporre il ricorso.
  • Prima di proporre ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame su sequestri, verificare quale sia l'ufficio requirente competente (PM presso il Tribunale che ha deciso) e coordinare eventuali iniziative con quell'ufficio per evitare inammissibilità per difetto di legittimazione.
  • I ricorsi per cassazione in materia di misure reali non possono essere usati per riesaminare discrezionalità valutative del giudice di merito se la censura riguarda in sostanza il merito della valutazione probatoria; occorre inquadrare le doglianze in profili di diritto o vizio motivazionale rilevanti ai fini di legittimità.
  • Se più uffici della pubblica accusa sono coinvolti (ufficio che chiede la misura e ufficio presso il tribunale che decide), è necessario prevedere e attivare gli strumenti procedurali (partecipazione alle udienze di riesame, eventuale sostituzione) previsti dalla legge per non precludere le impugnazioni consentite.

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