Cassazione Penale, Ordinanza n. 33032/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata in appello per il reato contestato. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva condannato per falsa testimonianza. Il ricorso investiva il giudizio di responsabilità e la sussistenza del dolo, sostenendo in sostanza una lettura diversa delle risultanze probatorie e dei fatti. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano, da un lato, meramente riproduttive di doglianze già esaminate dai giudici di merito e dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto; dall'altro, erano generiche perché non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 372 c.p.
Viene richiamato come norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; la Corte non si pronuncia sulla sua interpretazione sostanziale, limitandosi a prendere atto del reato contestato.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si risolva nella mera riproposizione di censure già valutate dai giudici di merito e che miri, in realtà, a una nuova valutazione del compendio probatorio e a una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la censura generica o non correlata alle argomentazioni decisorie è inammissibile.
- La deduzione relativa alla mancanza o insufficienza del dolo non può tradursi in una contestazione apodittica del convincimento di merito, ma deve evidenziare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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