Cassazione Penale, Sentenza n. 00638/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per la violazione del foglio di via obbligatorio (art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011) sostenendo l'illegittimità del provvedimento questorile del 14/10/2019 perché ordinava il rimpatrio nel Comune di residenza anagrafica (Sant'Egidio alla Vibrata, TE), mentre la sua dimora abituale al momento del fatto (25/04/2022) era in Pescara. Denunciava inoltre omissione di motivazione da parte della Corte di appello, che non avrebbe esaminato adeguatamente la doglianza sulla non corrispondenza tra residenza anagrafica e dimora abituale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la legittimità del foglio di via va valutata con riferimento alla situazione abitativa esistente e conoscibile all'epoca della sua emissione (14/10/2019) e non in base a eventi sopravvenuti. La Suprema Corte ha ritenuto che non risultasse probato che, alla data di emissione o notifica del provvedimento, il ricorrente avesse la dimora abituale diversa dalla residenza anagrafica indicata nel foglio di via; la testimonianza riferita al periodo successivo (accertamento del reato il 25/04/2022) non è idonea a dimostrare che già nel 2019 egli dimorasse abitualmente in Pescara. Ha quindi confermato la legittimità del provvedimento questorile e, conseguentemente, la sussistenza del reato; la condanna a mesi quattro di arresto è stata quindi confermata e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 76, comma 3
Norma che sanziona la violazione del foglio di via obbligatorio. La Corte ha valutato la sussistenza del reato con riferimento alla normativa vigente all'epoca del fatto e del provvedimento (quindi alla versione previgente alla modifica del 2023).
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 2
Definizione dei presupposti per l'adozione del provvedimento questorile; menzionata nella parte in cui la modifica normativa del 2023 ha cambiato il contenuto obbligatorio del foglio di via per soggetti pericolosi, ma la Corte ha applicato la disciplina vigente al tempo dell'emissione.
d.l. 15/09/2023, n. 123, art. 3, comma 2 (conv. in legge 13/11/2023 n. 159)
Modifica successiva alle vicende del caso che ha reso meno rigoroso il contenuto obbligatorio del foglio di via (escludendo l'obbligo di rientro nei luoghi di residenza/dimora per i soggetti pericolosi). La Corte ha osservato che tale modifica è meno favorevole e quindi non applicabile retroattivamente al caso in esame.
cod. pen., art. 2, quarto comma
Principio per cui va applicata la norma più favorevole al reo; la Corte lo ha richiamato per escludere l'applicazione della modifica normativa 2023 al fatto commesso prima.
cod. civ. (nozione di residenza/dimora abituale)
La Corte richiama la nozione civilistica di residenza (dimora abituale) spiegando che l'iscrizione anagrafica è indice della dimora abituale ma può essere superata da prova contraria, purché riferita al tempo di emissione del provvedimento.
Massime di principio
- La legittimità di un foglio di via va valutata in relazione alla situazione esistente e conoscibile alla data di emissione/ notifica del provvedimento, non in base a mutamenti sopravvenuti.
- La 'residenza' ai fini del rimpatrio ordinato dal questore si riferisce alla nozione di dimora abituale (cod. civ.): l'iscrizione anagrafica è un indice ma non prova definitiva, e può essere contestata con prova contraria valida per il periodo rilevante.
- Chi contesta la corrispondenza tra residenza anagrafica e dimora abituale deve fornire prove riferite temporalmente all'epoca di emissione del provvedimento (es. documentazione, testimonianze che attestino la dimora abituale già all'epoca), non solo elementi riferiti a date successive.
- Se il provvedimento amministrativo (foglio di via) è formalmente conforme e riferibile a una situazione abitativa esistente all'epoca, il giudice penale deve ritenere integrata la fattispecie umana prevista dalla norma e non disapplicare l'atto; il giudice può invece disapplicarlo se emerge l'illegittimità dell'atto rispetto alle forme o requisiti prescritti.
- Modifiche legislative successive, meno favorevoli, non si applicano retroattivamente se il fatto e il provvedimento sono anteriori; occorre sempre verificare quale normativa fosse vigente alla data rilevante.
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