Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25543/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari contestando: 1) la mancanza di gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati (tentato furto in abitazione, furto di un trattore ed estorsione), deducendo che le intercettazioni non dimostravano una pianificazione delittuosa a suo carico, che non risultava provata la sua disponibilità dello zaino sequestrato contenente attrezzi e che lo scavalcamento del muro poteva essere mero ingresso abusivo; 2) l'assenza di esigenze cautelari concrete e attuali (pericolo di reiterazione), sostenendo che il tempo intercorso tra i fatti e la misura e la scarsa gravità degli strumenti usati deponevano contro la prognosi di pericolosità; 3) l'insufficiente motivazione circa la scelta della misura degli arresti domiciliari e la mancata considerazione di misure meno afflittive (obbligo di firma, dimora).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione del Tribunale di Catanzaro. Ha ritenuto che il giudice del merito avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi: sopralluoghi e conversazioni intercettate che dimostravano la pianificazione e il momento di esecuzione del tentato furto, la sorprensione del ricorrente nello scavalcare il muro e il sequestro di uno zaino con attrezzi idonei; conversazioni e elementi indicanti il furto del trattore, il suo occultamento dal ricorrente e la suddivisione delle somme percepite dalla restituzione. Sulla questione del pericolo di reiterazione la Corte ha ritenuto logico il richiamo alle modalità professionali del reato e ai precedenti penali del ricorrente, ritenendo attuale e concreta la prognosi. Quanto alla misura, il Tribunale aveva motivato l'adeguatezza e proporzionalità degli arresti domiciliari alla luce della personalità dell'indagato e della gravità delle condotte, escludendo con logica l'idoneità di misure meno afflittive. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso in cassazione (vizi di motivazione e violazioni di legge) e delimita il sindacato della Corte sulla motivazione e sulla correttezza dell'applicazione delle norme procedurali

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ricorda che la censura su questo punto è ammissibile in cassazione solo se sussiste mancanza o manifesta illogicità della motivazione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento o fuga); la Corte richiede concretezza e attualità della prognosi sul pericolo di reiterazione, fondata su modalità del fatto e personalità dell'indagato

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Stabilisce il principio di adeguatezza e proporzionalità nella scelta della misura cautelare; la Corte valuta se il giudice di merito abbia motivato adeguatamente la scelta degli arresti domiciliari rispetto ad misure meno afflittive

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte alla sentenza impugnata

  • art. 624-bis cod. pen.

    Tipicizza il reato di introduzione in luogo destinato a privata dimora; la Corte considera lo scavalcamento del muro come inizio dell'esecuzione e quindi qualificabile come tentativo di furto in abitazione

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto; la Corte ha ritenuto che le intercettazioni dimostrassero la sottrazione e il possesso/occultamento del trattore da parte del ricorrente

  • art. 629 cod. pen.

    Tipifica l'estorsione; la Corte ha ritenuto provata la richiesta e la percezione di somme per la restituzione del bene sulla base delle conversazioni intercettate e delle loro ricadute fattuali

  • art. 110, 56, 61, 81 e 625 cod. pen. (richiamati per fattispecie)

    Articoli richiamati nella ricostruzione dei reati in concorso, delle circostanze aggravanti e delle modalità (concorsualità, tentativo, circostanze aggravanti e sanzioni accessorie)

Massime di principio

  • La Corte di cassazione esercita un sindacato limitato sulla motivazione delle decisioni di merito: la revoca è possibile solo in presenza di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, non per una diversa valutazione del merito.
  • Le intercettazioni telefoniche e ambientali sono valutate in prima battuta dal giudice di merito; in cassazione possono esser soggette a sindacato solo se la loro trasposizione nella motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Atti materiali riconducibili all'inizio dell'esecuzione di un furto (es. scavalcamento del muro) combinati con sopralluoghi e discussioni programmate possono integrare gravi indizi di tentato furto in abitazione, anche se la disponibilità diretta degli strumenti non è specificamente attribuita a ciascun indagato quando è plausibile la disponibilità collettiva tra concorrenza degli autori.
  • Per il pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) è richiesta una prognosi concreta e attuale, fondata sulle modalità del fatto e sulla personalità dell'indagato (precedenti, comportamenti), ma non occorre la prova di una "occasione" specifica di reato imminente.
  • La scelta di una misura cautelare più afflittiva (arresti domiciliari) rispetto a misure meno gravose è legittima se il giudice di merito fornisce motivazione adeguata che ne dimostri proporzionalità e necessità; la discrezionalità del giudice è ampia ma motivata.
  • Decisioni favorevoli ad altri coindagati non vincolano e non rendono automaticamente illegittima la misura adottata per un diverso indagato: ogni posizione va valutata nel suo specifico quadro indiziario e fattuale.
  • Il decorso di un periodo temporale rilevante tra il fatto e l'adozione della misura non è di per sé risolutivo contro la sussistenza del pericolo di reiterazione, se sussistono elementi concreti che giustificano la prognosi di pericolosità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.