Cassazione Penale, Sentenza n. 25543/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari contestando: 1) la mancanza di gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati (tentato furto in abitazione, furto di un trattore ed estorsione), deducendo che le intercettazioni non dimostravano una pianificazione delittuosa a suo carico, che non risultava provata la sua disponibilità dello zaino sequestrato contenente attrezzi e che lo scavalcamento del muro poteva essere mero ingresso abusivo; 2) l'assenza di esigenze cautelari concrete e attuali (pericolo di reiterazione), sostenendo che il tempo intercorso tra i fatti e la misura e la scarsa gravità degli strumenti usati deponevano contro la prognosi di pericolosità; 3) l'insufficiente motivazione circa la scelta della misura degli arresti domiciliari e la mancata considerazione di misure meno afflittive (obbligo di firma, dimora).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione del Tribunale di Catanzaro. Ha ritenuto che il giudice del merito avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi: sopralluoghi e conversazioni intercettate che dimostravano la pianificazione e il momento di esecuzione del tentato furto, la sorprensione del ricorrente nello scavalcare il muro e il sequestro di uno zaino con attrezzi idonei; conversazioni e elementi indicanti il furto del trattore, il suo occultamento dal ricorrente e la suddivisione delle somme percepite dalla restituzione. Sulla questione del pericolo di reiterazione la Corte ha ritenuto logico il richiamo alle modalità professionali del reato e ai precedenti penali del ricorrente, ritenendo attuale e concreta la prognosi. Quanto alla misura, il Tribunale aveva motivato l'adeguatezza e proporzionalità degli arresti domiciliari alla luce della personalità dell'indagato e della gravità delle condotte, escludendo con logica l'idoneità di misure meno afflittive. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso in cassazione (vizi di motivazione e violazioni di legge) e delimita il sindacato della Corte sulla motivazione e sulla correttezza dell'applicazione delle norme procedurali
art. 273 cod. proc. pen.
Regola la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ricorda che la censura su questo punto è ammissibile in cassazione solo se sussiste mancanza o manifesta illogicità della motivazione
art. 274 cod. proc. pen.
Disciplina le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento o fuga); la Corte richiede concretezza e attualità della prognosi sul pericolo di reiterazione, fondata su modalità del fatto e personalità dell'indagato
art. 275 cod. proc. pen.
Stabilisce il principio di adeguatezza e proporzionalità nella scelta della misura cautelare; la Corte valuta se il giudice di merito abbia motivato adeguatamente la scelta degli arresti domiciliari rispetto ad misure meno afflittive
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte alla sentenza impugnata
art. 624-bis cod. pen.
Tipicizza il reato di introduzione in luogo destinato a privata dimora; la Corte considera lo scavalcamento del muro come inizio dell'esecuzione e quindi qualificabile come tentativo di furto in abitazione
art. 624 cod. pen.
Norma sul furto; la Corte ha ritenuto che le intercettazioni dimostrassero la sottrazione e il possesso/occultamento del trattore da parte del ricorrente
art. 629 cod. pen.
Tipifica l'estorsione; la Corte ha ritenuto provata la richiesta e la percezione di somme per la restituzione del bene sulla base delle conversazioni intercettate e delle loro ricadute fattuali
art. 110, 56, 61, 81 e 625 cod. pen. (richiamati per fattispecie)
Articoli richiamati nella ricostruzione dei reati in concorso, delle circostanze aggravanti e delle modalità (concorsualità, tentativo, circostanze aggravanti e sanzioni accessorie)
Massime di principio
- La Corte di cassazione esercita un sindacato limitato sulla motivazione delle decisioni di merito: la revoca è possibile solo in presenza di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, non per una diversa valutazione del merito.
- Le intercettazioni telefoniche e ambientali sono valutate in prima battuta dal giudice di merito; in cassazione possono esser soggette a sindacato solo se la loro trasposizione nella motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Atti materiali riconducibili all'inizio dell'esecuzione di un furto (es. scavalcamento del muro) combinati con sopralluoghi e discussioni programmate possono integrare gravi indizi di tentato furto in abitazione, anche se la disponibilità diretta degli strumenti non è specificamente attribuita a ciascun indagato quando è plausibile la disponibilità collettiva tra concorrenza degli autori.
- Per il pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) è richiesta una prognosi concreta e attuale, fondata sulle modalità del fatto e sulla personalità dell'indagato (precedenti, comportamenti), ma non occorre la prova di una "occasione" specifica di reato imminente.
- La scelta di una misura cautelare più afflittiva (arresti domiciliari) rispetto a misure meno gravose è legittima se il giudice di merito fornisce motivazione adeguata che ne dimostri proporzionalità e necessità; la discrezionalità del giudice è ampia ma motivata.
- Decisioni favorevoli ad altri coindagati non vincolano e non rendono automaticamente illegittima la misura adottata per un diverso indagato: ogni posizione va valutata nel suo specifico quadro indiziario e fattuale.
- Il decorso di un periodo temporale rilevante tra il fatto e l'adozione della misura non è di per sé risolutivo contro la sussistenza del pericolo di reiterazione, se sussistono elementi concreti che giustificano la prognosi di pericolosità.
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