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Ordinanza

Ordinanza n. 28/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Prefettura di Cremona n. P-CR/L/Q/2025/10780

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento prefettizio chiedendone l'annullamento. In sede di esame preliminare, il TAR ha rilevato che il ricorso, la relativa notifica e le copie delle procure alle liti depositate in giudizio erano prive della firma digitale del difensore. Il Collegio ha ritenuto possibile procedere alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 44, comma 2, c.p.a., assegnando un termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha inoltre rilevato che l'Amministrazione si era costituita con atto di mera forma, senza depositare gli atti e i documenti del procedimento amministrativo, rendendo necessario acquisire tale documentazione e una relazione sui fatti di causa.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito né deciso la domanda cautelare. Ha disposto la regolarizzazione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, del ricorso, della notifica e delle copie delle procure prive di firma digitale. Ha ordinato alla Prefettura di Cremona di depositare gli atti e i documenti del procedimento amministrativo controverso, insieme a una relazione sui fatti di causa, entro il 10 marzo 2026. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata all'udienza camerale del 25 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di assegnare un termine perentorio per la regolarizzazione degli atti processuali privi della firma digitale, ritenuta nella fattispecie possibile alla luce del richiamo alla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria.

Massime di principio

  • La mancanza della firma digitale del difensore nel ricorso, nella notifica o nelle copie delle procure alle liti può essere trattata come mera irregolarità regolarizzabile ai sensi dell'art. 44, comma 2, c.p.a., mediante assegnazione di un termine perentorio, quando ne ricorrano i presupposti.
  • Quando l'amministrazione resistente si costituisce senza depositare gli atti e i documenti del procedimento impugnato, il giudice può ordinare il deposito della documentazione e di una relazione sui fatti di causa ai fini della decisione.
  • La trattazione della domanda cautelare può essere rinviata quando il giudice ritenga necessari adempimenti di regolarizzazione e acquisizioni istruttorie preliminari.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiIncompetenza

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