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Ordinanza

Ordinanza n. 13041/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego o silenzio sulle istanze di accesso ai documenti relativi alla correzione delle prove del semestre filtro per l'accesso a Medicina e Chirurgia

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dopo avere sostenuto gli esami di profitto del cosiddetto semestre filtro, propedeutici all'accesso e all'immatricolazione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, ha presentato istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 al Ministero dell'Università e della Ricerca, all'Università degli Studi del Piemonte Orientale e al CINECA. Nel ricorso principale ha contestato anche il silenzio-inadempimento delle amministrazioni sull'istanza. A seguito di una precedente ordinanza istruttoria, il TAR aveva richiesto chiarimenti e documentazione riguardanti la predeterminazione delle risposte corrette, gli eventuali sinonimi ammessi nelle domande a completamento, le procedure di correzione, il funzionamento del sistema informatico, i criteri di valutazione e i verbali delle operazioni di correzione. Con nota del 19 giugno 2026 il ricorrente ha dichiarato di conservare interesse esclusivamente all'ostensione del verbale di correzione delle domande a completamento e del verbale di correzione delle proprie prove. All'udienza del 24 giugno 2026 la difesa erariale non ha potuto confermare né escludere l'esistenza di ulteriori verbali relativi alla correzione delle prove.

La decisione

Il TAR ha dichiarato in parte improcedibile l'istanza per sopravvenuta carenza di interesse, in relazione alla documentazione non più richiesta dal ricorrente dopo gli adempimenti istruttori. Ha invece accolto la domanda residua di accesso relativa ai verbali di correzione delle domande a completamento e delle prove del ricorrente. Ha ordinato alle amministrazioni intimate, per quanto di rispettiva competenza, di consentire la visione e l'estrazione di copia dei documenti entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, oppure, nello stesso termine, di rendere una formale dichiarazione circa la loro inesistenza. Ha inoltre ordinato il deposito in giudizio della documentazione ostesa entro il medesimo termine. Il Ministero dell'Università e della Ricerca e il CINECA sono stati condannati in solido al pagamento delle spese della fase, quantificate in euro 500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Accesso agli atti ex art. 116, comma 2, c.p.a.

    La disposizione consente al giudice amministrativo di decidere, nell'ambito del giudizio pendente, la domanda di accesso e di ordinare l'ostensione dei documenti richiesti.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    istanza di accesso ai documenti ex art. 22 ss. L. 241/1990

    Costituiscono la base normativa dell'istanza di accesso documentale presentata dal candidato alle amministrazioni coinvolte nella procedura.

  • d.m. n. 418 del 30 maggio 2025

    quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025

    Disciplina, per quanto emerge dal provvedimento, il semestre filtro e gli esami propedeutici all'accesso e all'immatricolazione alla facoltà di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio sull'accesso, il richiedente restringe la propria pretesa ai soli documenti ancora utili alla tutela della sua posizione, la domanda è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nella parte relativa alla documentazione non più richiesta.
  • L'incertezza dell'amministrazione sull'esistenza di verbali relativi alle operazioni di correzione non impedisce la decisione sulla domanda di accesso: il giudice può ordinare l'ostensione dei documenti, salva la possibilità per l'amministrazione di dichiararne formalmente l'inesistenza entro il termine assegnato.
  • I verbali di correzione delle prove sostenute da un candidato nell'ambito di una procedura selettiva rientrano, in presenza di una domanda di accesso documentale, tra i documenti ostensibili quando risultano pertinenti alla verifica della correttezza della valutazione.
  • L'ordine giudiziale di accesso può comprendere sia la presa visione sia l'estrazione di copia dei documenti e può imporre all'amministrazione il deposito in giudizio della documentazione ostesa entro il termine stabilito.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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