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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00564/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per l'anno d'imposta 2015, relativa a IRPEF, addizionali e IVA, deducendo la nullità dell'atto per vizi di notificazione e per vizi propri della cartella. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato il rigetto, ritenendo valida la notificazione a mezzo PEC effettuata anche con estensione PDF e applicando il principio di soccombenza sulle spese. In cassazione la contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 26, comma 5, d.P.R. 602/1973, 60 d.P.R. 600/1973 e 16-ter, comma 1, d.l. 179/2012, sostenendo l'invalidità della notifica via PEC da indirizzo non risultante da pubblici elenchi; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere la CTR condannato alle spese nonostante la mancata costituzione dell'appellato.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la censura sulla notifica via PEC, in quanto l'utilizzo di un indirizzo PEC istituzionale del mittente, ancorché non inserito nei pubblici elenchi, non determina nullità se la notificazione ha comunque consentito al destinatario di difendersi senza incertezze su provenienza e oggetto. Ha invece accolto il secondo motivo, osservando che la parte appellata non si era costituita in appello e che, pertanto, non poteva essere posta a suo favore una condanna alle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al capo sulle spese e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con espunzione del capo relativo alle spese processuali. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti per la parziale soccombenza della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma richiamata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei due motivi di ricorso

  • art. 26, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato dalla ricorrente per contestare la validità della notificazione della cartella di pagamento via PEC

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dalla ricorrente quale norma sulla notificazione degli atti tributari

  • art. 16-ter, comma 1, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la notifica via PEC sarebbe invalida se effettuata da indirizzo non risultante da pubblici elenchi

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese presuppone che la parte abbia svolto attività processuale; non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso che non abbia sostenuto spese di lite

Massime di principio

  • In tema di notificazione a mezzo PEC, l'utilizzo da parte del mittente di un indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante dai pubblici elenchi non determina di per sé nullità, quando la notificazione abbia comunque assicurato al destinatario piena conoscenza dell'atto e la possibilità di difendersi senza incertezze su provenienza e oggetto.
  • La maggiore rigidità formale prevista per le notifiche digitali riguarda soprattutto l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, quale soggetto passivo gravato dall'onere di tenuta diligente della casella PEC, e non anche quella del mittente.
  • La condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. presuppone che la parte vittoriosa abbia effettivamente svolto attività processuale e sostenuto spese suscettibili di rimborso; non può quindi essere riconosciuta in favore della parte rimasta contumace e non costituita nel grado di giudizio.
  • Quando il vizio accolto riguarda esclusivamente il capo sulle spese e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione limitatamente a tale capo e decidere nel merito espungendo la statuizione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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