Cassazione Penale, Ordinanza n. 05511/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
La vicenda riguarda la revoca della detenzione domiciliare concessa a un condannato, disposta dal Tribunale di sorveglianza dopo che il Magistrato di sorveglianza aveva sospeso provvisoriamente la misura. La revoca si fondava sull'accertato allontanamento dall'abitazione in orario non consentito e sulla violazione della prescrizione di non uscire dal Comune di Roma, condotta per la quale l'interessato era stato tratto in arresto per evasione. Il ricorrente ha censurato l'ordinanza sostenendo che la revoca fosse stata pronunciata sulla sola base della violazione, senza una concreta valutazione della gravità della condotta, del comportamento complessivo tenuto durante il giudizio e l'esecuzione, delle giustificazioni addotte e della partecipazione a un percorso psicologico e terapeutico; ha inoltre valorizzato il fatto di avere contattato la caserma per avvisare del ritardo e ha sostenuto che l'allontanamento fosse per finalità non illecite.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente applicato l'art. 47-ter, sesto comma, ord. pen., valutando l'accertato e incontestato allontanamento non consentito come condotta contraria alla legge e alle prescrizioni, incompatibile con la prosecuzione della misura. Le censure difensive sono state qualificate come mere doglianze di merito e richiesta di rilettura del fatto, precluse in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47-ter, sesto comma, ord. pen.
la detenzione domiciliare sia revocata nel caso in cui il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione delle misure
La revoca della detenzione domiciliare è legittima quando il comportamento del beneficiario, contrario alla legge o alle prescrizioni imposte, risulti incompatibile con la prosecuzione della misura.
art. 385 c.p.
Il richiamo al reato di evasione è funzionale a descrivere la condotta che ha dato origine alla revoca, senza ulteriori sviluppi sulla sua configurazione.
Massime di principio
- La detenzione domiciliare può essere revocata quando il beneficiario violi le prescrizioni imposte in modo tale da rendere il suo comportamento incompatibile con la prosecuzione della misura, anche prima della definizione del procedimento per evasione eventualmente contestato.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito dei fatti accertati dal giudice di sorveglianza, né la sostituzione del ragionamento decisorio con una diversa lettura delle circostanze fattuali proposta dal ricorrente.
- Le doglianze che si limitano a valorizzare spiegazioni alternative della condotta, il buon comportamento complessivo o finalità non illecite dell'allontanamento, senza scalfire la valutazione di incompatibilità con la misura, non sono idonee a fondare l'annullamento dell'ordinanza di revoca.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05454/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05469/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05471/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05472/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05473/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05474/2026 del 11/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →