Cassazione Penale, Ordinanza n. 01515/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 3 aprile 2024. L'unico motivo dedotto contesta l'erronea applicazione della recidiva e la mancanza di motivazione sul punto. La Corte di cassazione rileva però che tale censura è inammissibile perché la questione non era stata dedotta in appello; pertanto non può essere scrutinata in sede di legittimità la mancata valutazione di un profilo non sottoposto al giudice di secondo grado.
Norme richiamate
recidiva
La censura sulla recidiva è stata ritenuta non esaminabile in cassazione perché non dedotta con l'appello; il motivo, quindi, non può essere proposto per la prima volta in sede di legittimità.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che introduca per la prima volta una questione non devoluta al giudice di appello.
- La mancanza di motivazione su un profilo non dedotto in appello non è censurabile in sede di legittimità, poiché il controllo della Cassazione presuppone la previa devoluzione della questione al giudice del merito.
- La deduzione della recidiva richiede specifica contestazione nei gradi di merito; in difetto, la relativa doglianza non può essere utilmente proposta per la prima volta in cassazione.
Come è indicizzato
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