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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15844/2026 del 23/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di iscrizione ipotecaria emesso dall’agente della riscossione su beni del contribuente, fondato su una pluralità di cartelle di pagamento. In primo grado era stata accolta la domanda di annullamento delle cartelle e dichiarata illegittima l’iscrizione ipotecaria, anche per la ritenuta mancanza di prova della notifica delle cartelle e per la tardiva costituzione dell’agente della riscossione. In sede di ottemperanza, il contribuente sosteneva che la precedente sentenza della giustizia tributaria avesse già formato giudicato interno sull’annullamento dell’iscrizione ipotecaria e che, pertanto, la riduzione dell’ipoteca effettuata successivamente dall’agente non bastasse a esaurire il comando giudiziale. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 70 d.lgs. 546/1992 per avere il giudice dell’ottemperanza dichiarato cessata la materia del contendere, così negando il diritto alla cancellazione integrale dell’iscrizione ipotecaria; con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per omessa motivazione e violazione dell’art. 111 Cost., assumendo che non fosse stata adeguatamente spiegata la decisione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso la formazione di un giudicato interno o implicito sull’annullamento integrale dell’avviso di iscrizione ipotecaria, osservando che nell’appello dell’agente della riscossione era stata chiesta la riforma della sentenza di primo grado proprio nella parte in cui aveva annullato in toto l’iscrizione ipotecaria, e che la decisione di primo grado aveva inoltre dichiarato il difetto di giurisdizione tributaria su alcune cartelle sottese all’avviso. Ha altresì rilevato che l’avviso si fondava anche su cartelle non oggetto di valida contestazione nel ricorso introduttivo, poiché relative a contravvenzioni stradali e contributi previdenziali, estranei alla giurisdizione del giudice tributario. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente, avendo chiarito che la riduzione dell’iscrizione ipotecaria era conforme al giudicato formatosi. Il ricorso è stato quindi rigettato. Poiché la decisione finale è risultata conforme alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha inoltre applicato le conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di somme in favore della controparte e della Cassa delle ammende, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione nel giudizio di ottemperanza; la Corte, pur senza soffermarsi su un’interpretazione autonoma della norma, ha ritenuto infondato il motivo perché il giudice dell’ottemperanza doveva verificare i limiti effettivi del giudicato formatosi.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Indicata come norma processuale di riferimento del motivo di ricorso per dedotta nullità della sentenza impugnata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione alla censura di omessa motivazione; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Qualificato come strumento di definizione anticipata dei ricorsi in Cassazione e, nel caso di conformità tra proposta e decisione, come base per l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Applicato quale fondamento della condanna del soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte, in presenza di conformità tra proposta ex art. 380-bis e decisione finale.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna del soccombente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la previsione richiamata dalla Corte per i casi di conformità con la proposta di definizione accelerata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare in concreto l’estensione del giudicato formatosi, senza presumere l’esistenza di un giudicato interno o implicito sulla base della sola formulazione del petitum originario.
  • Il giudicato interno non si forma sul mero fatto storico, ma sulla statuizione minima della sentenza composta dalla sequenza fatto-norma-effetto; la proposizione dell’appello su uno degli elementi della statuizione riapre la cognizione sull’intera questione.
  • Non può ritenersi consolidato un giudicato di annullamento integrale di un atto quando l’appello della parte soccombente abbia specificamente censurato proprio la parte della decisione che aveva disposto tale annullamento.
  • La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere le ragioni della decisione, anche se sintetica, specie se evidenzia il rapporto tra il contenuto del giudicato e la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • La disciplina della definizione accelerata in Cassazione può comportare conseguenze sanzionatorie per il ricorrente quando la decisione finale conferma la proposta del consigliere delegato, salva comunque una valutazione concreta del caso per evitare automatismi non compatibili costituzionalmente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaAbuso del diritto

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