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Ordinanza

Ordinanza n. 4237/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della comunicazione notificata a mezzo pec in data 19.02.2026 relativa al diniego espresso avverso la domanda presentata dalla ricorrente a valere sul Fondo per l’innovazione in agricoltura _ Anno 2024 Codice Domanda: INN24_FSVDDMMB - "COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI DI CAMPIANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PER AZIONI" IN SIGLA "C.A.B. CAMPIANO SOC. COOP. AGR. P.A."; b) dell’atto denominato Fondo per l’innovazione in agricoltura _ Anno 2024 Codice Domanda: INN24_FSVDDMMB - "COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI DI CAMPIANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PER AZIONI" IN SIGLA "C.A.B. CAMPIANO SOC. COOP. AGR. P.A." Comunicazione di esito istruttorio negativo Protocollo n. 0028543 del 31-07-2025; c) dell’elenco delle domande convalidate - Fondo Nazionale per l’Innovazione in Agricoltura pubblicato da ISMEA in data 03.09.2025; d) dell’elenco aggiornato delle domande pervenute e stato del procedimento del 23.12.2025; e) delle istruzioni Operative ISMEA per il funzionamento del Fondo Innovazione a valere sulla dotazione finanziaria per l’anno 2024; f) di ogni altro atto presupposto, preliminare, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non noto, lesivo degli interessi della ricorrente, rispetto ai quali si formula sin da ora riserva di motivi aggiunti; g) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi se ed in quanto lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202607188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ammissione o finanziamento della domanda presentata a valere sul Fondo per l'innovazione in agricoltura – Anno 2024, connesso esito istruttorio negativo ed elenchi delle domande

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione PEC del 19 febbraio 2026 recante il diniego espresso sulla domanda presentata al Fondo per l'innovazione in agricoltura – Anno 2024, l'esito istruttorio negativo del 31 luglio 2025, gli elenchi delle domande convalidate e delle domande pervenute con relativo stato del procedimento, le istruzioni operative ISMEA e gli ulteriori atti presupposti, preparatori e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Collegio ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le richiedenti utilmente classificate nell'elenco certificato, individuando in particolare le proponenti collocate in posizione migliore rispetto alla ricorrente.

La decisione

Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le altre proponenti in graduatoria collocate in posizione migliore, imponendo alla ricorrente di notificare individualmente il ricorso, con allegata copia dell'ordinanza, entro trenta giorni dalla comunicazione degli indirizzi PEC. Ha ordinato a ISMEA di comunicare alla ricorrente l'elenco completo degli indirizzi PEC delle graduate entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; le prove delle notifiche dovranno essere depositate entro dieci giorni dalle notifiche. Le esigenze cautelari sono state ritenute tutelabili mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito al 26 gennaio 2027, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., con riserva di ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese. Le spese della fase sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    fissa, ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a., per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 gennaio 2027

    La tutela cautelare può essere assicurata mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza adottare immediatamente una misura cautelare provvisoria.

Massime di principio

  • Quando l'esito del giudizio può incidere sulla posizione di altri richiedenti utilmente collocati in graduatoria, il giudice amministrativo deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in posizione migliore rispetto al ricorrente.
  • Nell'ambito della domanda cautelare, il giudice può ritenere adeguata tutela delle esigenze cautelari la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., riservando ogni decisione sulla cautela e sul merito.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiTutela cautelareTutela del terzo

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