Ordinanza n. 4237/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della comunicazione notificata a mezzo pec in data 19.02.2026 relativa al diniego espresso avverso la domanda presentata dalla ricorrente a valere sul Fondo per l’innovazione in agricoltura _ Anno 2024 Codice Domanda: INN24_FSVDDMMB - "COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI DI CAMPIANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PER AZIONI" IN SIGLA "C.A.B. CAMPIANO SOC. COOP. AGR. P.A."; b) dell’atto denominato Fondo per l’innovazione in agricoltura _ Anno 2024 Codice Domanda: INN24_FSVDDMMB - "COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI DI CAMPIANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PER AZIONI" IN SIGLA "C.A.B. CAMPIANO SOC. COOP. AGR. P.A." Comunicazione di esito istruttorio negativo Protocollo n. 0028543 del 31-07-2025; c) dell’elenco delle domande convalidate - Fondo Nazionale per l’Innovazione in Agricoltura pubblicato da ISMEA in data 03.09.2025; d) dell’elenco aggiornato delle domande pervenute e stato del procedimento del 23.12.2025; e) delle istruzioni Operative ISMEA per il funzionamento del Fondo Innovazione a valere sulla dotazione finanziaria per l’anno 2024; f) di ogni altro atto presupposto, preliminare, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non noto, lesivo degli interessi della ricorrente, rispetto ai quali si formula sin da ora riserva di motivi aggiunti; g) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi se ed in quanto lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissione o finanziamento della domanda presentata a valere sul Fondo per l'innovazione in agricoltura – Anno 2024, connesso esito istruttorio negativo ed elenchi delle domande
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione PEC del 19 febbraio 2026 recante il diniego espresso sulla domanda presentata al Fondo per l'innovazione in agricoltura – Anno 2024, l'esito istruttorio negativo del 31 luglio 2025, gli elenchi delle domande convalidate e delle domande pervenute con relativo stato del procedimento, le istruzioni operative ISMEA e gli ulteriori atti presupposti, preparatori e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Collegio ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le richiedenti utilmente classificate nell'elenco certificato, individuando in particolare le proponenti collocate in posizione migliore rispetto alla ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le altre proponenti in graduatoria collocate in posizione migliore, imponendo alla ricorrente di notificare individualmente il ricorso, con allegata copia dell'ordinanza, entro trenta giorni dalla comunicazione degli indirizzi PEC. Ha ordinato a ISMEA di comunicare alla ricorrente l'elenco completo degli indirizzi PEC delle graduate entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; le prove delle notifiche dovranno essere depositate entro dieci giorni dalle notifiche. Le esigenze cautelari sono state ritenute tutelabili mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito al 26 gennaio 2027, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., con riserva di ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese. Le spese della fase sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
fissa, ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a., per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 gennaio 2027
La tutela cautelare può essere assicurata mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza adottare immediatamente una misura cautelare provvisoria.
Massime di principio
- Quando l'esito del giudizio può incidere sulla posizione di altri richiedenti utilmente collocati in graduatoria, il giudice amministrativo deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in posizione migliore rispetto al ricorrente.
- Nell'ambito della domanda cautelare, il giudice può ritenere adeguata tutela delle esigenze cautelari la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., riservando ogni decisione sulla cautela e sul merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1466/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1416/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1421/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4228/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4230/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4231/2026 - Roma, Sezione 4T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →