Cassazione Penale, Ordinanza n. 01188/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna pronunciata in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Il motivo deduceva l'erronea qualificazione giuridica dei fatti e sosteneva che la condotta fosse invece riconducibile al diverso reato di oltraggio a pubblico ufficiale. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate dai giudici di merito, volta in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione fattuale, e comunque generica poiché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma incriminatrice ritenuta correttamente applicata dai giudici di merito; la sentenza impugnata aveva qualificato i fatti come resistenza a pubblico ufficiale.
art. 341-bis c.p.
Richiamato dal ricorrente come diversa e più corretta qualificazione giuridica dei fatti; la Corte non ha accolto la tesi perché il motivo era inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o dell'erronea qualificazione giuridica, miri in realtà a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
- È generico e quindi inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure già esaminate nei gradi di merito.
- La mera prospettazione di una diversa qualificazione giuridica dei fatti non è sufficiente a superare la declaratoria di inammissibilità se la censura non è specifica e non evidenzia un reale errore di sussunzione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, l'esito sostanziale della decisione di merito resta fermo e il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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