Sentenza del 13/12/2017 n. 6871 - Comm. Trib. Prov. Milano
Riscossione - Notifica cartella a mezzo pec - Assenza di firma digitale e di attestazione di conformità - Allegata con estensione del file ".pdf" anziché ".p7m" - Assenza relata di notifica - Raggiungimento dello scopo - Esclusione nullità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità della notifica della cartella eseguita tramite posta elettronica certificata, lamentando l’assenza di firma digitale, di attestazione di conformità e della relata di notifica, nonché l’utilizzo di un file con estensione ".pdf" anziché ".p7m". Secondo il ricorrente, tali irregolarità avrebbero dovuto determinare la nullità della cartella o della sua notificazione.
La decisione
La contestazione è stata esclusa. La cartella generata informaticamente dall’Agente della riscossione e allegata al messaggio PEC costituisce l’originale informatico e non richiede un’attestazione di conformità. L’utilizzo del formato ".pdf" anziché ".p7m" non determina di per sé la nullità, purché l’atto sia conforme al modello ministeriale e provenga dall’indirizzo PEC dell’Agente della riscossione. L’assenza di firma digitale non incide necessariamente sulla validità dell’atto, alle condizioni indicate. Inoltre, la ricevuta di avvenuta consegna PEC sostituisce la relata tradizionale. In ogni caso, l’opposizione proposta dal contribuente ha dimostrato la piena conoscenza della cartella e ha sanato eventuali vizi della notificazione per raggiungimento dello scopo.
Norme richiamate
Art. 25 del d.P.R. 602/1973
La mancata firma elettronica della cartella non ne determina automaticamente l’invalidità, se l’atto è conforme al modello ministeriale e proviene dall’Agente della riscossione.
Artt. 20, comma 1-bis, e 21, comma 1, del d.lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale)
La validità del documento informatico non dipende necessariamente dall’utilizzo dell’estensione ".p7m" o dalla presenza di una firma digitale, quando siano comunque garantite la provenienza dell’atto e la sua conformità ai requisiti normativi.
Disciplina della notificazione tramite posta elettronica certificata
La ricevuta di avvenuta consegna della PEC documenta il perfezionamento della notificazione e sostituisce la relata redatta dall’ufficiale giudiziario.
Principio del raggiungimento dello scopo
Un eventuale vizio formale della notificazione non comporta la nullità quando il destinatario abbia comunque ricevuto conoscenza effettiva dell’atto e sia stato in grado di contestarlo.
Massime di principio
- La notifica di una cartella tramite PEC non è invalida per il solo fatto che l’allegato abbia estensione ".pdf" anziché ".p7m", purché l’atto provenga dall’indirizzo PEC istituzionale dell’Agente della riscossione e sia riconducibile all’originale informatico.
- L’assenza di firma digitale o di attestazione di conformità non determina automaticamente la nullità della cartella quando il documento sia stato formato direttamente in modalità informatica e rispetti il modello previsto.
- Nella notificazione via PEC, le ricevute di accettazione e soprattutto di avvenuta consegna svolgono la funzione probatoria della relata tradizionale.
- Chi impugna il contenuto della cartella dimostra normalmente di averne avuto conoscenza; eventuali vizi meramente formali della notifica possono quindi risultare sanati per raggiungimento dello scopo.
- Per contestare efficacemente una cartella notificata via PEC occorre allegare un concreto pregiudizio o una violazione sostanziale, non limitarsi alla mera irregolarità dell’estensione del file o all’assenza di firma digitale.
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