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Sentenza

Sentenza n. 515/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso n. 2218 del 2025: per quanto riguarda il ricorso introduttivo - della deliberazione n. 2354 del 10.10.2025 dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco”; - della comunicazione n. 56484 del 13.10.2025 della suddetta Amministrazione con la quale è stata notificata, ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 36/2023, l’avvenuta aggiudicazione; - dell’avviso di esito della procedura di gara privo di identificativo e pubblicato sul portale di gara; - del verbale di gara n. 2 del 13.3.2025 nella parte in cui la Commissione ha attivato il soccorso istruttorio per la sanatoria delle irregolarità della documentazione dell’aggiudicataria CONSORZIO ITALIAN MEDICAL GROUP anziché disporne l’esclusione, non rilevando la nullità, non sanabile per soccorso istruttorio, dei contratti di avvalimento prodotti e l’assenza del requisito di partecipazione dell’aggiudicataria suddetta; - del verbale di gara n. 4 del 10.4.2025 nella parte in cui, al paragrafo 3, la Commissione “ha ritenuto che le dichiarazioni prodotte in gara sia dal Consorzio ITALIAN Medical Group Service che dalle consorziate e dalle ausiliare sono state correttamente perfezionate dall’esito positivo del soccorso istruttorio e, pertanto, viene ammessa alla prosecuzione della gara” anziché disporne l’esclusione; - nonché di tutti i verbali, anche ulteriori, della Commissione nella parte in cui ha ammesso il Consorzio Italian Medical Group Service al prosieguo della procedura, ne ha valutato l’offerta attribuendo i relativi punteggi e ha individuato il Consorzio quale proposto aggiudicatario in spregio delle norme di diritto e per le ragioni meglio esposte nel presente ricorso, nonché in ogni parte in cui gli stessi contengano disposizioni, determinazioni e valutazioni, comunque denominate, idonee a sorreggere il provvedimento di aggiudicazione impugnato ; - della comunicazione del 15.10.2025, nella parte in cui attesta “l’avvenuta pubblicazione sul portale … degli atti e verbali di gara e dei documenti d’offerta degli operatori economici come previsto dall’art. 36 d.lgs. 36/2023” nonostante l’omessa pubblicazione di parte della documentazione amministrativa afferente al suddetto Consorzio, degli atti originali con apposte firme digitali, della documentazione prodotta con soccorso istruttorio e degli atti relativi alla verifica dei requisiti generali e speciali in capo al Consorzio; - della lex specialis in ogni sua clausola, parte, atto comunque denominato ove interpretato quale ostativo all’accoglimento del presente ricorso; - di ogni atto prodromico, presupposto e non conosciuto, agli atti qui impugnati; - di ogni atto inerente all’eventuale avvio d’urgenza del servizio, nonché della stipula del contratto, ove adottati nelle more del giudizio instaurando con il presente ricorso; - laddove i documenti indicati nel corpo dell’atto fossero nella disponibilità della Stazione appaltante, del diniego implicito di accesso in relazione a tutti gli atti e i dati presupposti all’aggiudicazione ed omessi o non correttamente pubblicati nel portale di gara, in violazione degli articoli 35 e seguenti del Codice, per come meglio illustrato nel corpo dell’atto; Nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e ordine di subentro del raggruppamento ricorrente nell’esecuzione, rispetto al quale la parte ricorrente dichiara espressamente la propria disponibilità. In subordine, ove il subentro non venisse disposto e in misura alternativa, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente in capo all’Amministrazione resistente, provvisoriamente quantificato in €1.852.972 e con riserva di migliore quantificazione, anche in misura maggiore, in corso di causa; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CONSORZIO ITALIAN MEDICAL GROUP SERVICE il 17/11/2025: - tutti gli atti di gara, con specifico riferimento al verbale n. 4 del 10 aprile 2025 nella parte in cui, al par. 2, “conclusa la verifica la Commissione Giudicatrice, la documentazione e le dichiarazioni prodotte in gara dal RTI costituendo tra Sanità Emergenza Ambulanze S.E.A. S.R.L. * Nefrocenter Consorzio Servizi Sanitari * New Città Di Catania Odv e dalla ausiliaria Nefrocenter SCARL sono state correttamente perfezionate dall’esito positivo del soccorso istruttorio e, pertanto, viene ammessa alla prosecuzione della gara” e, comunque, del soccorso istruttorio e di tutti gli atti che hanno ammesso SEA alla gara anziché disporne l’esclusione; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SANITÀ - EMERGENZA - AMBULANZE - S.E.A. - S.R.L. il 11/12/2025: per l’annullamento e/o per la declaratoria di nullità, e comunque di inefficacia degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo; Nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e ordine di subentro del raggruppamento ricorrente nell’esecuzione, rispetto al quale la parte ricorrente dichiara espressamente la propria disponibilità. In subordine, ove il subentro non venisse disposto e in misura alternativa, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente in capo all’Amministrazione resistente, provvisoriamente quantificato in €1.852.972,00 e con riserva di migliore quantificazione, anche in misura maggiore, in corso di causa. Quanto al ricorso n. 2539 del 2025: per l’annullamento di tutti gli atti della gara indetta dall’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “Gaspare Rodolico-San Marco” con la delibera n. 2253 del 07/10/2024; - della deliberazione di aggiudicazione n.2354 del 10/10/2025 pubblicata in data 15/10/2025 sul portale Appalti, nella sezione Espletamento della gara, degli atti e verbali di gara e dei documenti d'offerta degli operatori economici avente ad oggetto “Aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento, per quattro anni, del servizio di trasporto sanitario integrato programmato-d’urgenza ed emergenza- e trasporto di emoderivati e/o campioni biologici, finanziata con fondi del bilancio aziendale, indetta con deliberazione n.2253 del 07/10/2024. Importo contrattuale €17.802.846,70”; - della graduatoria finale e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi i verbali della Commissione giudicatrice nella parte in cui hanno ammesso e valutato le offerte del Consorzio Italian Medical Group (primo classificato) e del R.T.I. SEA (secondo classificato); - di tutti gli ulteriori altri atti anche infraprocedimentali, presupposti, connessi e conseguenziali e comunque inerenti al procedimento, ancorché non conosciuti; - di ogni altro atto successivo di approvazione e stipula del contratto; nonché per la condanna della Stazione Appaltante a disporre l’aggiudicazione della gara de qua in favore del raggruppamento temporaneo di imprese odierno ricorrente

Giustizia amministrativa202502218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione della gara per l’affidamento quadriennale del servizio di trasporto sanitario integrato al Consorzio Italian Medical Group Service, con gli atti di ammissione, valutazione e verifica dei requisiti; nel ricorso incidentale, ammissione del RTI S.E.A.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La gara aveva ad oggetto il servizio di trasporto sanitario integrato, con aggiudicazione al Consorzio Italian Medical Group Service, primo classificato, seguito dal RTI guidato da S.E.A. e dalla società cooperativa sociale San Paolo della Croce. Il RTI S.E.A. ha dedotto, tra l’altro, l’incompatibilità dell’offerta dell’aggiudicataria con la lex specialis quanto a mezzi e stazionamento, la nullità per indeterminatezza dei contratti di avvalimento tecnico-professionale, la natura meramente cartolare dell’avvalimento, l’insussistenza della qualifica di consorzio stabile, l’utilizzo di una consorziata non qualificabile come tale alla data di partecipazione e la mancata valutazione di un grave illecito professionale. Con motivi aggiunti ha dedotto ulteriori carenze delle imprese ausiliarie, compresa la mancanza dei requisiti generali e della regolarità fiscale. Il Consorzio aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale escludente contro l’ammissione del RTI S.E.A., deducendo un grave inadempimento, la carenza del requisito di fatturato analogo e l’insussistenza dei requisiti di idoneità tecnico-professionale delle ambulanze. La terza classificata ha impugnato l’aggiudicazione e l’ammissione dei primi due concorrenti, deducendo anch’essa la nullità degli avvalimenti, carenze dell’offerta tecnica, violazione della segretezza dell’offerta economica, difetto di istruttoria e carenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e professionale. Ha inoltre eccepito la tardività del ricorso, la genericità della procura e ha proposto domanda di aggiudicazione in proprio favore.

La decisione

Il Collegio ha riunito i ricorsi per connessione. Ha esaminato prioritariamente il ricorso principale del RTI S.E.A., ritenendo fondato e assorbente il motivo relativo alla nullità dei contratti di avvalimento stipulati dal Consorzio aggiudicatario per dimostrare il requisito del fatturato analogo. Il fatturato specifico per servizi analoghi è qualificato dall’art. 100, comma 11, del d.lgs. 36/2023 come requisito di capacità tecnica e professionale, non come mero requisito economico-finanziario. Pertanto, l’avvalimento avente tale oggetto è operativo e deve indicare specificamente le risorse umane, tecniche e strumentali messe a disposizione, ai sensi dell’art. 104 d.lgs. 36/2023 e dell’art. 7 del disciplinare. I contratti prodotti dal Consorzio si limitavano a richiamare l’esecuzione di servizi analoghi e i relativi documenti, senza individuare concretamente mezzi e risorse umane: ne è derivata la nullità del contratto di avvalimento e, con effetto originario, la carenza del requisito di partecipazione e l’obbligo di esclusione del Consorzio, con annullamento dell’aggiudicazione. Le ulteriori censure del ricorso principale e dei motivi aggiunti sono state assorbite. Il ricorso incidentale del Consorzio è stato esaminato perché l’accoglimento del ricorso principale non rendeva improcedibile il gravame incidentale. Il motivo relativo al fatturato analogo del RTI S.E.A. è stato accolto: la sommatoria dei fatturati dichiarati dalle imprese raggruppate, pari a € 16.557.928,64, era inferiore al minimo richiesto di € 16.643.463,41. La documentazione successivamente prodotta in giudizio, non comprovata secondo le modalità previste dal disciplinare, non poteva colmare la carenza emersa in gara; il soccorso istruttorio processuale non è stato ritenuto idoneo a sanarla. Sono state quindi annullate le ammissioni sia del Consorzio aggiudicatario sia del RTI S.E.A.; le domande di subentro e di risarcimento del RTI S.E.A. sono state respinte per difetto dei presupposti. Il ricorso della terza classificata è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’aggiudicazione e l’ammissione dei primi due concorrenti erano già state annullate. Il TAR ha inoltre ritenuto tempestivo tale ricorso, facendo decorrere il termine di trenta giorni dalla piena conoscenza dell’offerta del secondo classificato, necessaria per configurare l’interesse concreto della terza graduata, e valida la procura su foglio separato materialmente congiunto al ricorso. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione dei ricorsi connessi per oggetto o per soggetti; il TAR ha riunito i due giudizi relativi alla medesima gara.

  • art. 100, comma 11, d.lgs. 36/2023

    Le stazioni appaltanti possono [...] richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio [...] contratti analoghi a quello in affidamento.

    Il fatturato specifico relativo a contratti analoghi costituisce requisito di capacità tecnica e professionale, distinto dal fatturato globale quale requisito di capacità economico-finanziaria.

  • art. 104, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico.

    L’avvalimento operativo relativo a un requisito tecnico-professionale deve indicare specificamente le risorse umane, tecniche e strumentali messe a disposizione; la genericità dell’oggetto determina la nullità del contratto.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Disciplina il soccorso istruttorio; nel caso concreto il soccorso non poteva sanare la carenza sostanziale del requisito di fatturato analogo del RTI S.E.A.

  • art. 120, comma 2, c.p.a.

    Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti [...] sono proposti nel termine di trenta giorni.

    Il termine decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione o dalla messa a disposizione degli atti lesivi; per la terza classificata, il termine è decorso dalla piena conoscenza dell’offerta del secondo classificato, necessaria per valutare l’interesse a ricorrere.

  • art. 90 d.lgs. 36/2023

    La comunicazione dell’aggiudicazione costituisce, insieme alla messa a disposizione degli atti prevista dall’art. 36, riferimento per la decorrenza del termine di impugnazione.

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    La messa a disposizione delle offerte e degli atti di gara rileva ai fini della piena conoscenza degli atti impugnabili e della decorrenza del termine ex art. 120, comma 2, c.p.a.

  • art. 65 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione alla qualificazione e alla partecipazione dei consorzi alle procedure di gara; le ulteriori questioni fondate su tale disposizione sono state assorbite.

  • art. 67 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione ai requisiti e al funzionamento dei consorzi stabili; la relativa censura è stata assorbita dopo l’accoglimento del motivo sulla nullità dell’avvalimento.

  • art. 68 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione alla partecipazione dei raggruppamenti temporanei; le questioni relative alla qualificazione del RTI sono state assorbite o superate dall’accoglimento del ricorso incidentale sul fatturato.

Massime di principio

  • Il fatturato specifico derivante dall’esecuzione di contratti analoghi, richiesto quale requisito di capacità tecnica e professionale ai sensi dell’art. 100, comma 11, del d.lgs. 36/2023, attesta l’idoneità tecnica e organizzativa dell’operatore e non la sua mera solidità economico-finanziaria.
  • Quando l’avvalimento riguarda un requisito di capacità tecnica e professionale, esso ha natura operativo-funzionale e il contratto deve individuare specificamente le risorse umane, tecniche e strumentali messe a disposizione per l’esecuzione dell’appalto. Il mero riferimento al requisito esperenziale o ai documenti giustificativi non è sufficiente.
  • La genericità dell’oggetto di un contratto di avvalimento operativo, tale da non consentire di individuare le risorse effettivamente prestate, determina la nullità del contratto; la nullità opera ab origine e comporta la carenza del requisito di partecipazione e l’esclusione del concorrente.
  • La carenza del requisito speciale di partecipazione espressamente previsto a pena di esclusione non può essere colmata mediante documentazione prodotta per la prima volta in giudizio quando essa non sia comprovata secondo le modalità stabilite dalla lex specialis e non consenta di superare la carenza risultante dalla documentazione di gara.
  • Nei giudizi di gara in cui ricorso principale e ricorso incidentale perseguono la reciproca esclusione dei concorrenti, gli interessi processuali sono equivalenti; il giudice deve esaminare prioritariamente il ricorso principale, poiché il suo rigetto può rendere improcedibile il ricorso incidentale, mentre l’accoglimento di quest’ultimo non determina l’improcedibilità del ricorso principale.
  • Per il concorrente terzo classificato, il termine per impugnare l’aggiudicazione può decorrere dalla piena conoscenza dell’offerta del secondo classificato quando tale conoscenza sia necessaria per verificare l’illegittimità della sua ammissione e per rendere concreto e attuale l’interesse a ricorrere; non è imposto un ricorso “al buio” con riserva di motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAvvalimentoCause di esclusione
IstitutiSoccorso istruttorioNullità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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