Cassazione Penale, Sentenza n. 12991/2024 del 28/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione di legge per omessa valutazione dell'istanza di sostituzione della pena detentiva (richiesta formulata in sede di conclusioni "cartolari" in appello), con censura per la declarata inammissibilità di detta richiesta; 2) violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e/o dell'art. 648, secondo comma, cod. pen., ossia che non vi sarebbe stato grave danno patrimoniale alla persona offesa (argomento non tempestivamente dedotto in appello).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che, secondo la disciplina transitoria dell'art. 95 d.lgs. n.150/2022, la richiesta di applicazione delle nuove sanzioni sostitutive (art. 20-bis cod. pen.) può essere formulata non solo con l'atto d'appello o con i motivi nuovi, ma anche nel corso dell'udienza di discussione d'appello (anche con conclusioni "cartolari"); conseguentemente ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente la conversione/sostituzione della pena detentiva e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per tardività (non prospettato in appello) e, per il resto, l'affermazione di responsabilità è stata resa irrevocabile.
Norme richiamate
art. 95 d.lgs. 150/2022 (disciplina transitoria riforma "Cartabia")
La disposizione transitoria consente l'applicazione delle nuove pene sostitutive nei giudizi d'appello in corso alla entrata in vigore del decreto; perciò la richiesta del difensore può essere formulata anche nel corso dell'udienza di discussione d'appello e impone al giudice d'appello di pronunciarsi sulla sostituzione
art. 20-bis cod. pen. (nuove sanzioni sostitutive)
Prevede nuove sanzioni sostitutive più favorevoli; applicabili retroattivamente per effetto del principio della lex mitior e adottabili in appello se richieste nei termini consentiti dalla disciplina transitoria
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Stabilisce che il giudice non può applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta con l'atto d'appello; tuttavia tale principio va coordinato con la disciplina transitoria che amplia i termini per la richiesta nel giudizio d'appello
art. 545-bis cod. proc. pen.
Richiamato nel ragionamento sulla correlazione delle norme processuali dell'appello con la disciplina transitoria; contribuisce alla delimitazione del potere del giudice d'appello
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello; fondamento della declaratoria di tardività del secondo motivo
art. 609, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.
Definisce i limiti della cognizione della Corte di cassazione, commisurata ai motivi di ricorso, e conferma che non possono essere dedotte questioni non prospettate in appello salvo eccezioni
art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiedono l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto nei motivi di impugnazione, contribuendo a delimitare l'oggetto della decisione d'appello e di cassazione
art. 368 cod. pen.
Norma richiamata perché il ricorrente era stato assolto da tale capo per insussistenza del fatto in sede di appello; resta confermata l'assoluzione per il capo 2
art. 648 cod. pen.
Capo di accusa per il quale in appello è stata confermata colpevolezza con pena rideterminata; il ricorso sul mancato esame dell'art. 62 n.4 e del secondo comma dell'art. 648 è stato però ritenuto tardivo
art. 62, n. 4, cod. pen.
Richiamato nella doglianza (mancata applicazione) come circostanza attenuante collegata all'assenza di grave danno patrimoniale alla persona offesa, ma la questione non è stata esaminata per tardività
Massime di principio
- La richiesta di applicazione delle nuove sanzioni sostitutive previste dalla riforma (d.lgs. n.150/2022, art.95) può essere formulata non solo con l'atto d'appello o con i motivi nuovi, ma anche nel corso dell'udienza di discussione d'appello (incluso con conclusioni scritte), e il giudice d'appello è tenuto a decidere sulla stessa
- Il principio per cui il giudice non può applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive (art.597, comma 5) va coordinato con la disciplina transitoria: la mancanza di richiesta nell'atto d'appello non esclude automaticamente la possibilità di formularla in udienza di discussione
- In cassazione non sono esaminabili questioni che non siano state previamente prospettate in appello (art.606 comma 3 e art.609), salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o impossibili da dedurre in grado d'appello
- Se il giudice d'appello non valuta una richiesta di sostituzione della pena formulata in termini ammissibili dalla disciplina transitoria (anche in conclusioni "cartolari" in udienza), la sentenza può essere annullata limitatamente a quel punto e rinviata per nuovo esame
- Le censure di merito relative all'applicazione di circostanze attenuanti o all'assenza di danno patrimoniale devono essere tempestivamente dedotte in appello per poter essere vagliate in cassazione
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