Sentenza n. 351/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento - dell'autorizzazione ai sensi degli ex artt. 87 e 88 del D. Lgs. n.259/2003 e ss. mm. e ii. (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), concessa dal Comune di Aci Castello e ARPA Sicilia per l’installazione di un nuovo impianto di radio-trasmissione per rete di telefonia mobile sito nel Comune di Aci Castello (CT) - Via Collina di Polifemo, snc Foglio n. 5, Mappale n. 1044 della società Iliad Italia spa, e di ogni altro atto presupposto, ivi compreso ove occorra il parere positivo preventivo dell'Arpa, l'istruttoria degli uffici, la comunicazione di inizio lavori, il progetto definitivo della infrastruttura citata e l'analisi di impatto elettromagnetico nonché ogni altra autorizzazione concessa da parte resistente con riferimento all'impianto, ed ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto; nonché per la condanna in forma specifica - all'adozione di ogni misura opportuna, ivi compresa la rimozione dell'impianto e riduzione in pristino.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione formatasi per silenzio-assenso ai sensi degli artt. 87 e 88 d.lgs. 259/2003 per l’installazione di una stazione radio base di telefonia mobile, con richiesta di rimozione dell’impianto e riduzione in pristino
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’autorizzazione tacita relativa alla realizzazione di una stazione radio base installata in prossimità della propria abitazione, deducendo di averne avuto conoscenza soltanto il 13 ottobre 2025 e di aver acquisito gli atti mediante accesso il 11 novembre 2025. Ha dedotto: 1) violazione dell’art. 87, comma 4, e dell’art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003, della Convenzione di Aarhus e degli artt. 7, 8 e 21-bis l. 241/1990, per omessa pubblicità del progetto, mancata comunicazione di avvio e difetto di istruttoria e motivazione; 2) violazione dell’art. 87, comma 10, d.lgs. 259/2003 e degli artt. 2 e 2-bis l. 241/1990, sostenendo che il titolo fosse decaduto per mancata ultimazione dei lavori entro dodici mesi; 3) violazione dell’art. 32 Cost., dell’art. 14 l. 36/2001 e dell’art. 9 d.lgs. 103/2024, nonché del principio di precauzione, per asserita insufficienza del parere ARPA, fondato su dati risalenti, senza verifica in loco e senza valutazione di localizzazioni alternative; 4) violazione dell’art. 3 del regolamento comunale sulle antenne, per mancata adozione di misure di mitigazione dell’impatto visivo e paesaggistico. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito, tra l’altro, l’irricevibilità per tardività, sostenendo che i lavori erano iniziati il 29 luglio 2022, con realizzazione del plinto di fondazione visibile dalla proprietà della ricorrente, e l’inammissibilità per carenza di legittimazione e interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Ha distinto tra contestazione dell’an dell’edificazione, per la quale il termine decorre dall’inizio dei lavori, e contestazione del quomodo, per la quale il termine decorre dal completamento o dal momento in cui risultano evidenti dimensioni, consistenza e finalità dell’opera. Nel caso concreto la ricorrente contestava essenzialmente la possibilità stessa di localizzare l’impianto e i potenziali effetti dei campi elettromagnetici; pertanto il termine decorreva dall’inizio dei lavori. Il Collegio ha ritenuto provato che i lavori fossero iniziati il 29 luglio 2022 e che il plinto di fondazione fosse stato realizzato e visibile già nel settembre 2022, come risultava dalla documentazione del Comune e dalle fotografie prodotte dalla stessa ricorrente. La successiva installazione del palo nel 2025 non poteva riaprire il termine, né l’accesso agli atti tardivamente richiesto poteva procrastinare il dies a quo. Il ricorso, notificato il 12 dicembre 2025, era quindi tardivo. In via subordinata, il TAR ha esaminato il merito ritenendo comunque infondate le censure. La mancata pubblicazione del progetto non impediva la formazione del silenzio-assenso, poiché l’apporto partecipativo della ricorrente non avrebbe potuto modificare l’esito del procedimento. La censura sulla decadenza del titolo era inammissibile, perché la ricorrente avrebbe dovuto prima sollecitare il Comune ad accertare e dichiarare la decadenza e, in caso di inerzia, proporre azione avverso il silenzio; era comunque infondata, poiché il termine poteva essere sospeso da impedimenti oggettivi e dal factum principis, anche in ragione della sospensione e dell’annullamento in autotutela del titolo e dei successivi giudizi. Le censure contro il parere ARPA erano infondate: la ricorrente non aveva dimostrato il superamento dei limiti elettromagnetici, mentre ARPA aveva illustrato la metodologia previsionale, la considerazione delle altre sorgenti e la possibilità di successive verifiche. Anche la doglianza sull’impatto visivo era infondata, non essendo provata una carenza istruttoria e risultando la compatibilità paesaggistica dell’impianto riconosciuta dalla Soprintendenza. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 87 d.lgs. 259/2003
Disciplina il procedimento autorizzatorio per l’installazione di impianti di comunicazione elettronica; la contestazione dell’an dell’edificazione deve essere proposta tempestivamente dall’inizio dei lavori.
art. 88 d.lgs. 259/2003
Richiamato quale base normativa del titolo autorizzatorio relativo all’impianto di telefonia mobile.
art. 87, comma 10, d.lgs. 259/2003
Il termine per l’ultimazione dei lavori può essere inciso da impedimenti oggettivi e dal factum principis; la decadenza deve essere accertata formalmente dal Comune.
art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003
La mancata pubblicazione del progetto non impedisce, secondo il Collegio, la formazione del silenzio-assenso quando l’apporto partecipativo omesso non avrebbe potuto modificare l’esito del procedimento.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente; il Collegio ha ritenuto comunque decisiva la dimostrazione che la partecipazione omessa non avrebbe potuto incidere sull’esito procedimentale.
art. 2-bis l. 241/1990
Richiamato nella censura sulla durata del procedimento e sulla decadenza del titolo.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il principio di buona fede e leale collaborazione impone di considerare, nel computo dei termini, gli impedimenti derivanti dall’attività dell’amministrazione e dai giudizi instaurati sul titolo.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti.
art. 14 l. 36/2001
Prevede le verifiche dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici a seguito dell’attivazione dell’impianto, su richiesta del Comune.
art. 3 del regolamento comunale in tema di antenne
Richiede la mitigazione degli eventuali impatti visuali, ma non impone automaticamente ogni misura prospettata dal privato quando gli enti competenti abbiano ritenuto l’impianto compatibile.
Massime di principio
- Quando un terzo contesta l’an dell’edificazione, ossia la stessa possibilità di realizzare l’opera nell’area, il termine per impugnare il titolo edilizio o abilitativo decorre dall’inizio dei lavori, senza necessità della conoscenza integrale del provvedimento.
- La piena conoscenza dell’opera può essere desunta presuntivamente dalla visibilità dei lavori, dalla presenza del cartello di cantiere, dalla vicinanza dell’immobile del ricorrente e dalla documentazione fotografica; il vicino che percepisca un intervento potenzialmente lesivo deve attivarsi tempestivamente con l’accesso agli atti.
- Il successivo completamento dell’opera o l’installazione dell’elemento finale non riapre il termine di impugnazione già iniziato quando erano riconoscibili l’esistenza, la natura e la potenziale lesività dell’intervento.
- La decadenza del titolo per mancata ultimazione dei lavori, pur potendo derivare direttamente dalla legge, deve essere previamente accertata e dichiarata dal Comune con atto di natura dichiarativa; in caso di inerzia, il terzo deve proporre azione avverso il silenzio e non impugnare direttamente il titolo per decadenza.
- Nel procedimento autorizzatorio per impianti di comunicazione elettronica, il rispetto dei limiti elettromagnetici può essere verificato mediante istruttoria previsionale basata sui dati dichiarati dal gestore e sulla simulazione delle condizioni massime; chi contesta il parere tecnico deve fornire elementi concreti sull’erroneità delle valutazioni o sul superamento dei limiti.
- La mancata pubblicazione del progetto non determina automaticamente l’illegittimità del silenzio-assenso quando sia dimostrato che la partecipazione omessa non avrebbe potuto incidere sull’esito del procedimento.
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