Sentenza n. 15645/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia e nei limiti dell’interesse: - del decreto n. 77367 del 20.05.2026 del Ministero del Turismo di approvazione della graduatoria dei vincitori; del decreto prot. n. 78581 del 21 maggio 2026 con la quale il Ministero del Turismo - Direzione generale Personale e Affari Legali ha proceduto ad approvare la graduatoria di merito e il conseguente elenco dei vincitori relativi al concorso pubblico “per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive n. 180 unità di personale, di cui n. 140 unità di personale appartenente all’Area dei Funzionari, ex Area III, F1 e n. 40 unità di personale appartenente all’Area degli Assistenti, ex Area II, F2”, di cui al Bando di concorso prot. n. 0162537/25 del 16 maggio 2025; della graduatoria di merito pubblicate il 20 maggio 2026; - nonché, ove occorra, ove ritenute lesive, delle previsioni del bando di concorso prot. n. 0162537/25 del 16 maggio 2025; - di tutti i verbali, ancorché non conosciuti; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti di approvazione della graduatoria e dei vincitori del concorso del Ministero del Turismo per 180 unità, nella parte in cui il candidato non era stato inserito nella riserva del 15% riservata agli operatori volontari del servizio civile
Esito
La controversia
Il candidato ha impugnato gli atti di approvazione della graduatoria del concorso pubblico per 180 unità di personale, deducendo cinque motivi. Ha contestato, in sintesi, la mancata applicazione della riserva del 15% prevista per gli operatori volontari del servizio civile, denunciando violazione della legge n. 68/1999 e dell’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017, nonché degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 3 della legge n. 241/1990; carenza di motivazione e di istruttoria, illogicità, disparità di trattamento, travisamento e irragionevolezza. Ha inoltre lamentato la violazione dei doveri istruttori e del favor partecipationis, dei principi di imparzialità, buon andamento, merito e par condicio e delle disposizioni del bando e dell’art. 4 del d.l. n. 25/2025, convertito dalla legge n. 69/2025. Il ricorrente aveva dichiarato nella domanda di avere svolto il servizio civile presso il Comune di Otranto dall’11 luglio 2016 all’11 luglio 2017, ma non aveva compilato il campo specificamente dedicato alla riserva per il servizio civile, indicando tale esperienza nella sezione relativa alle esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Commissione Interministeriale Ripam, poiché la procedura era stata bandita e gestita autonomamente dal Ministero del Turismo. Quanto alla domanda principale, ha dichiarato cessata la materia del contendere: dopo l’instaurazione del giudizio, la commissione d’esame, con verbale del 2 luglio 2026, ha riconosciuto il diritto del candidato all’inclusione nella riserva prevista dal bando; il Ministero ha quindi approvato, con decreto del 24 settembre 2026, la graduatoria rettificata, inserendo il ricorrente nella riserva e dichiarandolo vincitore. La sentenza non decide nel merito i cinque motivi di ricorso, essendo venuta meno la controversia per effetto della rettifica amministrativa. Spese compensate per giustificati motivi.
Norme richiamate
art. 18, comma 4, d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40
l’amministrazione non lo ha inserito nella riserva del 15% di cui all’art. 18, comma 4, del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, pur avendo il detto ricorrente dichiarato – ancorché senza compilare il campo della domanda “Riserva dei posti per gli operatori volontari SCU (Servizio Civile Universale), Legge n. 74/2023 ovvero del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64”, ma quello “Esperienze lavorative presso PA come dipendente” – di aver svolto il servizio civile presso il Comune di Otranto dall’11 luglio 2016 all’11 luglio 2017;
La riserva del 15% per gli operatori volontari del servizio civile è stata applicata dall’amministrazione al ricorrente in sede di revisione della graduatoria, riconoscendolo vincitore. La sentenza non definisce in via generale i criteri per l’accesso alla riserva.
art. 60 c.p.a.
alla camera di consiglio del 28 settembre 2026, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione della stessa mediante sentenza in forma semplificata;
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata dopo aver avvisato le parti della possibile decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
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