Sentenza n. 4747/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 00464/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Umbria che aveva dichiarato irricevibile il ricorso contro il regolamento comunale sul canone unico/COSAP e contro le note comunali di richiesta di regolarizzazione e pagamento; in via originaria, art. 74, comma 4, e allegato tariffario del regolamento comunale, nonché le note del 26 settembre e 4 ottobre 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore radiofonico)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha censurato la declaratoria di irricevibilità pronunciata dal TAR, sostenendo che il termine per impugnare il regolamento non decorresse dalla sua pubblicazione, poiché le disposizioni regolamentari avevano contenuto generale e la lesione si era concretizzata soltanto con le successive note comunali di determinazione del canone e richiesta di regolarizzazione. Ha inoltre riproposto i motivi di merito assorbiti: violazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, nonché difetto di motivazione e di istruttoria. In particolare, ha contestato il valore di occupazione determinato applicando una tariffa di 99 euro al metro quadrato, ottenuta mediante una maggiorazione fissa della tariffa standard, e la maggiorazione ulteriore del 25% per ogni impianto ospitato sul traliccio, per un importo complessivo richiesto di circa 51.000 euro per il 2021. Il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello, richiamando anche la pendenza di una revisione degli usi civici sull’area.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto tempestivo il ricorso di primo grado, poiché le disposizioni regolamentari dovevano essere impugnate unitamente al primo atto applicativo concretamente lesivo, costituito dalle note comunali del 26 settembre e 4 ottobre 2022. La pubblicazione del regolamento non era sufficiente a far decorrere il termine decadenziale: il COSAP costituisce un corrispettivo per l’uso esclusivo o speciale di beni pubblici e non un tributo, sicché il meccanismo dell’autoliquidazione non rendeva immediatamente attuale la lesione. Inoltre, il regolamento conteneva disposizioni non pienamente coerenti, prevedendo da un lato l’autoliquidazione e dall’altro la previa determinazione del canone in sede autorizzatoria. Nel merito, il primo motivo è stato respinto: il canone fisso di 800 euro previsto dall’art. 1, comma 831-bis, della legge n. 160 del 2019 riguarda i gestori di reti di telecomunicazione, mentre la fattispecie concerne un gestore di servizi di telecomunicazione, soggetto al comma 831. È stato invece accolto il motivo fondato sulla violazione del regime di favore previsto per gli operatori di telecomunicazioni e sul difetto di istruttoria e motivazione. Il Comune non aveva considerato adeguatamente le speciali agevolazioni e i criteri normativi per la determinazione delle tariffe, aveva imposto una tariffa considerevolmente elevata mediante un coefficiente fisso di 3,3 e aveva previsto una maggiorazione fissa per gli impianti aggiuntivi in co-siting, senza dimostrare l’effettivo incremento dell’occupazione fisica dell’area. Sono state quindi annullate le note comunali del 26 settembre e 4 ottobre 2022, l’art. 74, comma 4, e l’allegato tariffario del regolamento, per quanto di interesse. Il Comune è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in complessivi 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
Disciplina il termine per proporre l’azione di annullamento; il termine decorre, per le disposizioni regolamentari generali, dal primo atto applicativo che rende concreta e attuale la lesione, salvo che la disposizione produca direttamente una lesione immediata.
art. 41 c.p.a.
La tempestività dell’impugnazione è stata valutata con riferimento alla conoscenza dell’atto concretamente lesivo, individuato nelle note comunali applicative del 2022.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Consente di riproporre in appello i motivi di primo grado assorbiti dalla pronuncia di rito.
art. 63 d.lgs. n. 446/1997
Il regolamento deve prevedere l’indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione dell’area pubblica, del valore economico dell’area e del sacrificio imposto alla collettività, nonché speciali agevolazioni per occupazioni di particolare interesse pubblico.
La determinazione del canone deve essere analiticamente correlata ai criteri normativi e deve considerare le speciali agevolazioni per le occupazioni di interesse pubblico; coefficienti elevati e maggiorazioni fisse non adeguatamente giustificati sono illegittimi.
art. 93, comma 2, d.lgs. n. 259/2003
Nessun altro onere finanziario reale o contributo può essere imposto in conseguenza dell’esecuzione delle opere o dell’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l’applicazione della tassa o del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche calcolato secondo i criteri richiamati dall’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997.
La disposizione introduce un regime di favore per i gestori di telecomunicazioni e consente il prelievo del canone di occupazione soltanto nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina generale.
art. 1, comma 831, legge n. 160/2019
È applicabile ai gestori di servizi di telecomunicazione, come l’emittente radiofonica considerata, e non consente di applicare automaticamente il canone fisso previsto per i gestori di reti.
art. 1, comma 831-bis, legge n. 160/2019
Il canone fisso di 800 euro riguarda i gestori delle reti di telecomunicazione e non i gestori di servizi di telecomunicazione.
art. 55, comma 3, regolamento comunale
L’atto di concessione costituisce titolo che legittima l’occupazione e l’utilizzazione dell’area pubblica e deve comprendere la determinazione del canone di concessione.
La previsione della previa determinazione del canone in sede autorizzatoria impedisce di far decorrere automaticamente il termine d’impugnazione dalla mera pubblicazione del regolamento.
art. 67 regolamento comunale
La previsione dell’autoliquidazione per i pagamenti periodici non rende, da sola, immediatamente lesive le disposizioni regolamentari generali né fa decorrere il termine d’impugnazione dalla pubblicazione.
Massime di principio
- Le disposizioni regolamentari generali devono essere impugnate unitamente al primo atto applicativo quando non producono direttamente una lesione concreta e attuale; la pubblicazione del regolamento non fa decorrere il termine decadenziale se la lesione si concretizza soltanto con la successiva determinazione individuale del canone o con la richiesta di pagamento.
- Il meccanismo dell’autoliquidazione non rende necessariamente immediata la lesività di un regolamento relativo a un corrispettivo per l’occupazione di beni pubblici, quando il regolamento prevede anche la previa determinazione amministrativa del canone in sede autorizzatoria.
- Il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche applicato agli operatori di telecomunicazioni deve rispettare il regime di favore previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche e i criteri dell’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997.
- La fissazione di tariffe significativamente elevate mediante coefficienti standardizzati e la previsione di maggiorazioni fisse per impianti aggiuntivi in co-siting sono illegittime se l’amministrazione non dimostra l’effettivo incremento dell’occupazione fisica dell’area e non motiva in concreto la correlazione tra tariffa, valore dell’area, sacrificio per la collettività e altri criteri normativi.
- La determinazione di coefficienti tariffari per impianti di radiocomunicazione richiede un’istruttoria e una motivazione specifiche, soprattutto quando gli operatori sono soggetti a un regime normativo di favore e risultano gravati da tariffe più onerose rispetto ad altre categorie.
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