Sentenza n. 134/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 1216/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia n. 1216/2025, relativa al diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione e al successivo diniego adottato in sede di riesame
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha censurato la sentenza del TAR nella parte relativa al provvedimento di riesame che aveva confermato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 1 della l. 241/1990, dell'art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/1998, dell'art. 37, comma 6, del d.P.R. 394/1999 e degli artt. 5, comma 5, 19 e 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998, sostenendo che il ritardo dell'amministrazione nel decidere la domanda avrebbe prolungato indebitamente la condizione di disoccupazione e determinato le condizioni per il rigetto. L'appellante ha inoltre affermato che la mera ricevuta del permesso avrebbe reso di fatto difficoltosa l'assunzione lavorativa. Il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 3 e dell'art. 10-bis della l. 241/1990 e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, lamentando la mancata considerazione della lunga permanenza in Italia, dell'integrazione, dei legami familiari e della possibilità di rilascio di un diverso titolo di soggiorno, anche per protezione speciale. Il terzo motivo deduceva la violazione dell'art. 3 della l. 241/1990, illogicità della motivazione, omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, contestando l'affermazione del TAR secondo cui il ricorrente non avrebbe smentito l'istruttoria posta a fondamento del diniego. Il provvedimento di riesame aveva motivato il diniego rilevando l'assenza di redditi da lavoro dipendente o assimilati dal settembre 2018, l'assenza di altro sostegno economico dal marzo 2019, la mancanza di un'attività concreta e transitoria di ricerca di lavoro, l'assenza di familiari rientranti nell'art. 29 del T.U.I. e la mancata presentazione di domande per ulteriori titoli di soggiorno.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il diniego era fondato sulla prolungata assenza di attività lavorativa già anteriore alla domanda, relativa agli anni 2018 e 2019, sicché il ritardo successivo alla presentazione dell'istanza non aveva creato la situazione valutata dall'amministrazione. Inoltre, durante il procedimento nulla impediva all'interessato di attivarsi nella ricerca di un lavoro; la dedotta difficoltà di assunzione con la sola ricevuta è stata ritenuta ipotetica e non adeguatamente provata. Il permesso per attesa occupazione tutela la permanenza dello straniero che abbia perso il lavoro nelle more del reperimento di una nuova occupazione, ma presuppone ragionevoli possibilità di reperire in tempi prevedibili un reddito da lavoro; la condizione di indisponibilità reddituale deve quindi conservare carattere transitorio. Nel caso concreto la prolungata inattività, anteriore e successiva alla domanda, escludeva tale carattere. Il secondo motivo è stato respinto perché il provvedimento di riesame aveva considerato la permanenza in Italia, i legami familiari e la possibilità di un diverso titolo, escludendo correttamente la rilevanza della presenza della sorella ai fini del ricongiungimento o della coesione familiare ex art. 29 T.U.I. Quanto alla protezione speciale, il giudice ha rilevato che non era stata presentata una relativa istanza, sicché non sussisteva un obbligo di pronunciarsi su di essa, ferma la possibilità di presentare una nuova domanda ove ne ricorrano i presupposti. È stato respinto anche il terzo motivo, poiché in sede di riesame l'amministrazione aveva esaminato tutti gli aspetti rilevanti e i profili indicati dal TAR, senza omissioni istruttorie. Il Consiglio di Stato ha precisato che l'assenza di pericolosità sociale e l'inserimento armonico nel territorio possono eventualmente rilevare ai fini della richiesta di un diverso titolo di soggiorno, ma non colmano l'assenza dei presupposti del permesso per attesa occupazione. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Richiamato tra le norme la cui violazione è stata dedotta in appello, nel quadro della disciplina del rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno.
art. 37, comma 6, d.P.R. 394/1999
Richiamato dall'appellante in relazione alla disciplina del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Richiamato tra le disposizioni invocate dall'appellante in relazione alla valutazione dei presupposti del titolo di soggiorno.
art. 19 d.lgs. 286/1998
Invocato dall'appellante in relazione alla possibilità di rilascio di un diverso titolo di soggiorno; il Consiglio di Stato non ha accolto la censura perché il provvedimento aveva esaminato i profili rilevanti e non era stata presentata una specifica domanda di protezione speciale.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
Richiamato dall'appellante nel quadro delle disposizioni sulla permanenza dello straniero dopo la perdita dell'occupazione.
art. 29 d.lgs. 286/1998
La presenza di una sorella e del relativo coniuge non rientra tra i legami familiari che consentono il ricongiungimento o la coesione familiare secondo la disciplina richiamata.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato dall'appellante in relazione al ritardo amministrativo, ritenuto però non decisivo perché il diniego riguardava una prolungata assenza lavorativa anteriore alla domanda.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di riesame è stato ritenuto adeguatamente motivato quanto all'assenza di attività lavorativa, all'irrilevanza dei legami familiari dedotti e alla mancata presentazione di domande per altri titoli.
art. 10-bis l. 241/1990
La relativa censura è stata respinta nell'ambito del rigetto delle doglianze motivazionali e procedimentali.
art. 29, comma 3, lett. b), d.lgs. 286/1998
Il requisito reddituale è assunto come parametro della ragionevole possibilità futura di disporre di un reddito da lavoro, coerente con la funzione transitoria del permesso per attesa occupazione.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è funzionale a consentire allo straniero che abbia perso il lavoro di conservare legittimamente il soggiorno nelle more del reperimento di una nuova occupazione; il suo rilascio o rinnovo presuppone però ragionevoli possibilità di conseguire in un arco temporale determinato o determinabile un reddito da lavoro idoneo a soddisfare il requisito reddituale previsto dalla legge.
- La condizione di disoccupazione rilevante ai fini del permesso per attesa occupazione deve avere carattere transitorio. Una prolungata assenza di attività lavorativa, anteriore e successiva alla domanda, può giustificare il diniego quando non emerga un'attività effettiva di ricerca di lavoro né una ragionevole prospettiva di superamento della situazione reddituale negativa.
- Il ritardo dell'amministrazione nella decisione sulla domanda non rende illegittimo il diniego quando la motivazione dell'atto si fondi su una condizione di disoccupazione già maturata nel periodo anteriore alla presentazione dell'istanza e non causalmente determinata dal ritardo procedimentale.
- La mera allegazione delle difficoltà di trovare lavoro in ragione del possesso di una ricevuta del permesso di soggiorno, se non adeguatamente provata e formulata in termini ipotetici, non è sufficiente a dimostrare l'illegittimità del diniego.
- L'amministrazione, in sede di riesame, assolve l'obbligo motivazionale quando esamina i profili rilevanti indicati dal giudice, compresi l'attività lavorativa, i legami familiari e la possibilità di altri titoli di soggiorno. Non è tenuta a pronunciarsi su un titolo per il quale l'interessato non abbia presentato una specifica domanda.
- La prolungata permanenza e l'inserimento sociale dello straniero, così come l'assenza di pericolosità sociale, non sostituiscono i presupposti specifici del titolo richiesto, pur potendo essere valorizzati nell'ambito di una distinta domanda per un diverso titolo di soggiorno.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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