Cassazione Penale, Ordinanza n. 40562/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto penalmente rilevante il fatto contestato. Dal testo emerge che il ricorso articolava tre profili: un primo motivo contro la valutazione di sussistenza del reato, sostenendo in sostanza che la condotta non integrasse evasione; un secondo motivo volto a ottenere l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; un terzo motivo relativo alla mancata applicazione delle pene sostitutive. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo assolutamente generico rispetto alla motivazione della corte territoriale, che si era conformata all'orientamento secondo cui integra evasione qualsiasi allontanamento dai domiciliari senza autorizzazione, a prescindere da durata, distanza o ragioni dell'allontanamento, essendo stata accertata la violazione degli orari di rientro. Ha ritenuto inammissibili anche i motivi su art. 131-bis c.p. e sulle pene sostitutive, perché la corte di merito aveva motivato in modo congruo sul diniego, valorizzando la durata dell'evasione, l'intensità del dolo e il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, valutazioni non sindacabili in sede di legittimità in assenza di vizi logici evidenti.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa dalla corte di merito in ragione delle modalità della condotta, della durata dell'evasione e dell'intensità del dolo; tale apprezzamento è stato ritenuto non censurabile in cassazione se congruamente motivato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, senza che assumano rilievo, di regola, la durata dell'allontanamento, la distanza percorsa o le ragioni soggettive che abbiano indotto l'agente a sottrarsi alla vigilanza.
- Quando il giudice di merito esclude la particolare tenuità del fatto valorizzando le modalità concrete della condotta, la durata della violazione e l'intensità del dolo, tale valutazione è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La mancata applicazione delle pene sostitutive può essere legittimamente fondata su un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, purché adeguatamente motivato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in contestazioni generiche della motivazione di merito o richiedono una nuova valutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.
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