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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08096/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l’Ufficio aveva contestato a un contribuente l’esercizio abusivo e non dichiarato di attività creditizia, recuperando a tassazione per l’anno d’imposta 2008 maggiori redditi d’impresa e maggiori ricavi IVA, con sanzioni. La lite verteva su finanziamenti erogati dal contribuente a diverse società: per alcune riconducibili a un gruppo societario del contribuente, per altre asseritamente estranee al gruppo. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l’atto impositivo; la regionale aveva respinto gli appelli di entrambe le parti. In Cassazione l’Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione di norme civilistiche, bancarie e tributarie sostenendo che i finanziamenti non potevano essere considerati "soci" o infragruppo perché il contribuente non era socio diretto delle società finanziate, ma solo tramite società fiduciarie, sicché l’attività doveva qualificarsi come esercizio abusivo di attività finanziaria imprenditoriale. Con il secondo motivo denunciava la violazione della disciplina sulle indagini bancarie e dell’onere della prova, lamentando che i giudici di merito avessero ignorato le movimentazioni sui conti correnti del contribuente e la mancata prova contraria della loro irrilevanza fiscale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d’appello aveva correttamente valorizzato la titolarità sostanziale del contribuente sulle partecipazioni detenute tramite fiduciarie e, quindi, la riconducibilità dei finanziamenti a società comunque riferibili al medesimo, senza prova di operazioni verso soggetti realmente terzi né di una sistematica attività speculativa di intermediazione creditizia. Ha inoltre osservato che la doglianza chiedeva in realtà una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Anche il secondo motivo è stato respinto: i giudici di merito avevano escluso, con accertamento di fatto insindacabile, la prova dei presupposti dell’attività creditizia contestata; l’Ufficio non aveva dimostrato il necessario esercizio di un’attività finanziaria imponibile nei termini dedotti, sicché la sola presenza di movimentazioni bancarie non bastava, in assenza di tale preliminare dimostrazione, a fondare la pretesa. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 2359 c.c.

    Richiamato per escludere che, in difetto dei relativi presupposti, le società finanziate potessero essere considerate parte di un gruppo rilevante ai fini della qualificazione dell’attività contestata.

  • d.lgs. n. 385/1993 (TUB)

    Richiamato dall’Agenzia per sostenere che i finanziamenti erano stati effettuati al di fuori dei requisiti e delle modalità dell’attività bancaria o finanziaria autorizzata; la Corte ha però ritenuto insussistenti i presupposti fattuali dell’attività creditizia contestata.

  • art. 2697 c.c.

    Usato nel dibattito sull’onere probatorio; la Corte ha confermato che spettava all’Ufficio dimostrare i presupposti dell’attività creditizia asseritamente imponibile.

  • art. 2195 c.c.

    Richiamato per la nozione di impresa commerciale e per l’esigenza dell’abitualità dell’attività economica ai fini fiscali.

  • art. 55 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Richiamato per la nozione fiscale di reddito d’impresa e per il carattere professionale e abituale dell’attività.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Invocato dall’Agenzia in relazione alle indagini bancarie e alla presunzione derivante dalle movimentazioni dei conti; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, mancasse la prova preliminare dell’effettivo esercizio dell’attività creditizia contestata.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dall’Agenzia per le presunzioni collegate alle verifiche bancarie ai fini IVA.

  • art. 55 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato per l’accertamento induttivo ai fini IVA in presenza di attività non dichiarata.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    Base normativa dell’accertamento induttivo dei redditi operato dall’Ufficio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per escludere il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini fiscali, la qualificazione di un’attività come esercizio abituale e professionale di impresa o attività creditizia richiede la prova concreta dei relativi presupposti fattuali; non basta il mero dato formale di alcune operazioni finanziarie se queste risultano circoscritte a soggetti comunque riferibili al medesimo assetto proprietario.
  • L’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie non esclude che, sul piano sostanziale, il fiduciante sia il reale titolare delle partecipazioni; in presenza di un accertato rapporto fiduciario, le operazioni riferite a tali partecipazioni possono essere valutate tenendo conto della titolarità effettiva e non della sola intestazione formale.
  • L’Amministrazione finanziaria che contesti l’esercizio abusivo di un’attività finanziaria deve provare non solo la presenza di movimentazioni bancarie, ma prima ancora l’effettivo svolgimento di un’attività creditizia con connotati di stabilità, sistematicità e rivoluzione verso soggetti terzi.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del fatto o della prova: l’apprezzamento compiuto dal giudice di merito resta insindacabile se sorretto da motivazione логicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • La presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie va letta in coerenza con il tema da accertare: essa opera per la ricostruzione della base imponibile, ma non può supplire alla mancanza della prova del presupposto impositivo contestato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazioneMandatoAgenzia
RamiTributiProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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