Sentenza n. 342/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 890/2022, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro un’ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
In primo grado la proprietaria aveva impugnato l’ordinanza di demolizione relativa a un immobile sito in Scafati, contestando opere consistenti nell’ampliamento del seminterrato, nella realizzazione di un terrazzo, nella tramezzatura interna del seminterrato, in una tettoia in legno, in un gazebo, in una baracca in ferro e in una piscina. Aveva dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria dell’ordinanza, nonché l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che le opere necessitassero di permesso di costruire e che la sanzione demolitoria fosse vincolata. In appello, la ricorrente ha chiesto la riforma della sentenza. Successivamente, dopo la fissazione dell’udienza di merito, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo predisposto un progetto di demolizione delle opere contestate, e ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La predisposizione del progetto di demolizione ha determinato una situazione di fatto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, rendendo certa e definitiva l’inutilità della pronuncia richiesta e facendo venire meno l’interesse alla decisione. Il Collegio ha distinto tale ipotesi dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima presuppone un accertamento nel merito della pretesa e la piena soddisfazione della parte mediante successive determinazioni dell’amministrazione, mentre nel caso esaminato non vi è stata una decisione sul rapporto amministrativo controverso né una soddisfazione sostanziale derivante da un atto amministrativo. Le spese sono state integralmente compensate, poiché la sopravvenuta carenza di interesse ha impedito la valutazione nel merito delle censure e sussistevano ragioni eccezionali per derogare al principio della soccombenza.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando, anche dopo la sua proposizione, sopravviene una situazione che rende certa e definitiva l’inutilità della decisione per il venir meno dell’interesse alla pronuncia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 17, comma 6, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113
Richiamato quale base normativa della camera di consiglio tenuta da remoto.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso quando interviene una situazione di fatto nuova, successiva alla proposizione della domanda, che renda certa e definitiva l’inutilità della pronuncia giudiziale, anche se l’interesse era originariamente sussistente.
- La dichiarazione formale della parte di non avere più interesse alla decisione, accompagnata da circostanze idonee a dimostrare il venir meno dell’utilità concreta della pronuncia, consente di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere: la prima impedisce la decisione nel merito per inutilità sopravvenuta della pronuncia; la seconda presuppone un accertamento del rapporto controverso e la piena soddisfazione sostanziale della pretesa mediante successive determinazioni dell’amministrazione.
- In caso di improcedibilità sopravvenuta per carenza di interesse, possono sussistere ragioni eccezionali per compensare integralmente le spese, soprattutto quando il venir meno dell’interesse abbia impedito l’esame nel merito delle censure.
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