Ordinanza n. 13547/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento 1. della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025 (Pratica num. 65/CV/2024), pubblicata sul sito istituzionale, avente ad oggetto la nomina a giudice onorario di pace per la copertura di quaranta posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Napoli; 2. della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025 (Pratica num. 83/CV/2024), avente ad oggetto la nomina a giudice onorario di pace per la copertura di quattro posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Sessa Aurunca; 3. della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025 (Pratica num. 62/CV/2024), avente ad oggetto la nomina a giudice onorario di pace per la copertura di due posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Montesarchio; 4. delle relative graduatorie definitive approvate dal CSM per le sedi di Napoli, Sessa Aurunca e Montesarchio, nella parte in cui il ricorrente non risulta collocato in posizione utile ai fini della nomina; 5. delle graduatorie provvisorie relative alle medesime sedi (Napoli, Sessa Aurunca, Montesarchio), pubblicate in data 30 maggio 2023; 6. del Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023, segnatamente l’art. 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), nella parte in cui prevedeva un limite massimo di dieci anni per la valutazione dell’anzianità professionale; 7. dei verbali del CSM che approvano le graduatorie impugnate; 8. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere del CSM e graduatorie definitive e provvisorie relative alla nomina di giudici onorari di pace presso gli Uffici del giudice di pace di Napoli, Sessa Aurunca e Montesarchio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le delibere del CSM del 17 dicembre 2025, le relative graduatorie e gli atti presupposti, contestando la propria mancata collocazione in posizione utile per la nomina a giudice onorario di pace presso tre sedi giudiziarie. È stato inoltre impugnato il bando del 2023, limitatamente alle disposizioni che prevedevano un limite massimo di dieci anni per la valutazione dell’anzianità professionale. Il ricorso è stato notificato soltanto ad alcuni candidati utilmente graduati: i primi classificati nelle tre graduatorie e una candidata collocata al trentesimo posto nella graduatoria di Napoli. Il Collegio ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente graduati per ciascuna delle tre selezioni. Considerata la difficoltà di reperire gli indirizzi dei numerosi controinteressati, il ricorrente aveva chiesto l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
La decisione
Il TAR ha pronunciato un’ordinanza interlocutoria, senza decidere le questioni di rito o di merito e senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro il bando, le graduatorie e le delibere del CSM. Ha ritenuto necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente graduati nelle tre procedure, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., autorizzandola mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia. L’avviso deve contenere gli elementi identificativi del giudizio, gli atti impugnati, un sunto dei motivi, l’elenco dei controinteressati, le indicazioni per seguire il processo, gli estremi dell’ordinanza e il testo integrale del ricorso. Il Ministero deve pubblicare il ricorso e l’ordinanza, mantenere online la documentazione sino alla sentenza definitiva di primo grado, rilasciare un’attestazione dell’avvenuta pubblicazione e predisporre sulla home page il collegamento alla sezione “Atti di notifica”. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro i successivi quindici giorni; l’inosservanza è espressamente sanzionata con l’improcedibilità del ricorso. Gli oneri della pubblicazione sono posti a carico del ricorrente con separato provvedimento. La trattazione è stata rinviata alla pubblica udienza del 27 gennaio 2027, con riserva su rito, merito e spese.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità
Consente di autorizzare la notificazione per pubblici proclami quando il numero dei destinatari o la difficoltà di reperire i loro indirizzi rendano particolarmente difficile la notificazione ordinaria.
art. 27, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati necessari.
art. 49 c.p.a.
Richiamato quale disciplina dell’integrazione del contraddittorio e delle modalità per provvedervi.
Massime di principio
- Quando il ricorso incide su una procedura selettiva e sull’utilità giuridica conseguita da più soggetti utilmente graduati, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i controinteressati direttamente pregiudicati, non essendo sufficiente la notificazione soltanto ad alcuni di essi.
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando il numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi rendano particolarmente difficile la notificazione ordinaria.
- L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami deve indicare contenuti e modalità della pubblicazione idonei a garantire la conoscibilità del giudizio, compresi l’autorità giudiziaria, il numero di ruolo, le parti, gli atti impugnati, una sintesi dei motivi, l’elenco dei controinteressati e il testo integrale del ricorso.
- Il giudice può subordinare la prosecuzione del giudizio al rispetto di termini perentori per la pubblicazione dell’atto e per il deposito della relativa prova, prevedendo espressamente l’improcedibilità del ricorso in caso di inosservanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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