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Sentenza

Sentenza n. 1642/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma in data 18 dicembre 2023, di rigetto dell’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata, in data 7 agosto 2020, ex art. 103, comma 1, del DL n. 34/2020, in favore del ricorrente.

Giustizia amministrativa202402277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di emersione da lavoro irregolare adottato dalla Prefettura di Roma

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di emersione presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, deducendo la violazione di legge e l'eccesso di potere. Ha contestato, da un lato, la ritenuta insussistenza del requisito reddituale del datore di lavoro, sostenendo che esso sarebbe comprovato dalla documentazione in atti; dall'altro, ha sostenuto che la segnalazione ostativa nello spazio Schengen fosse stata erroneamente ricondotta a una causa di espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera c), mentre si sarebbe trattato di un'espulsione ai sensi della lettera b), non ostativa. L'Amministrazione ha dedotto che non era stata prodotta, né in sede procedimentale né in giudizio, documentazione idonea a superare i motivi ostativi comunicati con il preavviso di rigetto e che, in assenza del requisito reddituale, non sarebbe stato possibile rilasciare neppure un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che il diniego fosse fondato su due autonome ragioni ostative: la mancata dimostrazione del reddito minimo richiesto al datore di lavoro e la segnalazione del ricorrente nel Sistema Schengen da parte dell'Olanda. Il provvedimento è stato qualificato come plurimotivato, sicché ciascuna motivazione, ove autonomamente idonea a sorreggerlo, è sufficiente a giustificarne la legittimità. Quanto al requisito reddituale, il Collegio ha rilevato che il ricorrente si era limitato a un'affermazione generica, priva di riscontro documentale; dagli atti non risultava alcuna prova del reddito richiesto e neppure in sede procedimentale era stata depositata documentazione in risposta al preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Il requisito, necessario per l'ammissibilità della domanda di emersione, è stato quindi ritenuto indimostrato. Quanto alla segnalazione Schengen, il TAR ha osservato che essa era già di per sé sufficiente, in base all'attuale formulazione dell'art. 103 del d.l. n. 34/2020, a giustificare il rigetto, dando atto che il Consiglio di Stato aveva successivamente sollevato questione di legittimità costituzionale dell'automatismo ostativo previsto dalla norma. La domanda cautelare era stata già respinta per insussistenza del fumus boni iuris. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020

    La disposizione disciplina la procedura di emersione dal lavoro irregolare e richiede la sussistenza dei presupposti previsti, tra cui la dimostrazione del requisito reddituale del datore di lavoro.

  • art. 103, comma 10, lett. b), d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020

    Nella formulazione applicata dal TAR, la segnalazione del beneficiario nel Sistema Schengen costituisce causa ostativa al perfezionamento della procedura di emersione, con effetto preclusivo rispetto all'accoglimento dell'istanza.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il ricorrente deve fornire, in risposta al preavviso di rigetto, la documentazione necessaria a superare i motivi ostativi; la mancata produzione rende indimostrato il requisito reddituale dedotto.

  • art. 13, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. n. 286/1998

    Il ricorrente ha contestato la qualificazione della causa di espulsione collegata alla segnalazione Schengen, sostenendo che la fattispecie riconducibile alla lettera b) non avrebbe natura ostativa; il TAR non ha accolto la contestazione.

  • art. 3 Cost.

    Indicato dal Consiglio di Stato, nell'ordinanza richiamata, quale parametro della questione di legittimità costituzionale relativa all'automatismo ostativo della segnalazione Schengen.

  • art. 11 Cost.

    Indicato dal Consiglio di Stato, nell'ordinanza richiamata, quale parametro della questione di legittimità costituzionale relativa all'automatismo ostativo della segnalazione Schengen.

  • art. 117 Cost.

    Indicato dal Consiglio di Stato, nell'ordinanza richiamata, quale parametro della questione di legittimità costituzionale relativa all'automatismo ostativo della segnalazione Schengen.

Massime di principio

  • In una procedura di emersione da lavoro irregolare, il requisito reddituale del datore di lavoro deve essere concretamente dimostrato mediante idonea documentazione; una mera allegazione generica della sua sussistenza non è sufficiente.
  • La mancata produzione, entro il termine assegnato con il preavviso di rigetto, della documentazione necessaria a comprovare un requisito di ammissibilità della domanda consente all'amministrazione di concludere negativamente il procedimento, ove il requisito resti indimostrato anche in giudizio.
  • Un provvedimento amministrativo fondato su più autonome ragioni ostative è legittimamente sostenuto anche da una sola motivazione, se essa è autonomamente idonea a giustificare il diniego.
  • Secondo la disciplina dell'art. 103, comma 10, lett. b), del d.l. n. 34/2020 applicata nella decisione, la segnalazione del richiedente nel Sistema Schengen opera come causa ostativa automatica alla procedura di emersione, senza che l'amministrazione debba procedere a un'ulteriore valutazione concreta della pericolosità; la decisione dà tuttavia atto che tale automatismo è stato sottoposto a questione di legittimità costituzionale dal Consiglio di Stato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivoPrimato del diritto UE e disapplicazione

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