Ordinanza n. 4424/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da un concorso pubblico per titoli ed esami e successivi atti di approvazione e rettifica della graduatoria, nonché rigetto dell'istanza di autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico indetto da ARES 118 per la copertura di 143 posti di Operatore Tecnico Specializzato – Autista d'Ambulanza, ha superato le prove concorsuali e ha dichiarato in domanda di possedere il requisito esperienziale di almeno cinque anni quale autista o autista professionista. L'amministrazione lo ha successivamente escluso per mancata allegazione della documentazione richiesta dall'art. 7 del bando per comprovare tale esperienza. Il ricorrente ha sostenuto di avere prestato servizio presso ATAC s.p.a. dal 4 aprile 2005 al 5 agosto 2024, per oltre diciannove anni, e di avere ritenuto che tale soggetto fosse una pubblica amministrazione, con conseguente esonero dall'obbligo di produrre ulteriore documentazione, obbligo previsto dal bando per i rapporti lavorativi con soggetti privati. Ha quindi impugnato l'esclusione, gli atti di approvazione e rettifica della graduatoria e il rigetto dell'istanza di autotutela, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti degli atti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto che la natura giuridica di ATAC s.p.a., pubblica o privata, costituisse una questione complessa, conoscibile da operatori qualificati del diritto ma non necessariamente esigibile dal candidato medio della procedura concorsuale. Da ciò ha ravvisato la possibile sussistenza di un giustificato equivoco nella compilazione della domanda. L'amministrazione, invece di procedere direttamente all'esclusione, avrebbe dovuto richiedere la documentazione integrativa necessaria per verificare il requisito esperienziale. ARES 118 è stata pertanto ordinata a riesaminare il possesso del requisito, anche alla luce di nuova documentazione, entro il 15 settembre 2026. Il TAR ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria, mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale di ARES 118, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 23 febbraio 2027. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ordinato il riesame della posizione del candidato.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente la notificazione per pubblici proclami; il TAR ne ha disposto l'utilizzo per integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria.
art. 7 del bando di concorso
Prevedeva la documentazione necessaria a comprovare il requisito dell'esperienza quinquennale di autista e stabiliva, secondo la ricostruzione degli atti, l'obbligo documentale a pena di esclusione per i rapporti con soggetti privati.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, quando l'omessa produzione documentale dipende da un possibile equivoco ragionevole sull'applicabilità dell'obbligo di comprova e il candidato ha comunque dichiarato il possesso del requisito, l'amministrazione non può procedere automaticamente all'esclusione senza consentire l'acquisizione della documentazione necessaria a verificarlo.
- La complessità della qualificazione giuridica del soggetto presso il quale è stata maturata l'esperienza professionale può rilevare, in sede cautelare, ai fini della valutazione del giustificato equivoco del candidato e della necessità di un riesame amministrativo.
- Il riesame cautelare della posizione di un candidato escluso può essere disposto mediante nuova acquisizione documentale, senza che ciò comporti ancora l'accertamento definitivo del possesso del requisito concorsuale.
- Quando il ricorso contro l'esclusione da una procedura concorsuale può incidere sulla posizione di tutti i partecipanti collocati in graduatoria, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tali controinteressati; ove il loro numero renda eccessivamente onerosa la notificazione individuale, può essere autorizzata la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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