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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17542/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha disposto l'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni a seguito della sentenza di applicazione della misura. Il ricorrente ha censurato la motivazione per eccesso di valorizzazione di precedenti remoti e del contesto ambientale, la mancata considerazione della presunta disarticolazione della cosca e della cessazione della sua partecipazione all'associazione, il carente apprezzamento del comportamento tenuto dopo la scarcerazione (ritorno a casa, condotta intramuraria, assenza di rilievi disciplinari) e ha chiesto comunque il contenimento della durata della misura nel minimo o una motivazione aggiuntiva sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale di sorveglianza ampia, coerente e logica: il provvedimento ha valorizzato la rilevante caratura criminale del ricorrente, la sua appartenenza a una cosca (denominata Cerra-Torcasio-Gualtieri) che risultava ancora operativa secondo fonti investigative, e l'assenza di una effettiva dissociazione o di una revisione critica del passato nonostante la buona condotta in carcere. La Corte ha inoltre richiamato l'orientamento giurisprudenziale che impone l'accertamento concreto della pericolosità sociale anche per i condannati per associazione mafiosa e ha osservato che, in ogni caso, la durata minima di tre anni della libertà vigilata è prevista dall'art. 230 cod. pen. per pene detentive non inferiori a dieci anni. Conseguentemente il provvedimento è stato confermato e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 417 cod. pen. (misure di sicurezza personali, libertà vigilata)

    La Corte richiama l'obbligo del magistrato di sorveglianza di verificare la persistenza della pericolosità sociale anche per l'applicazione della libertà vigilata, tenendo conto dei fatti successivi e del comportamento durante e dopo l'espiazione della pena.

  • art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena e parametri valutativi)

    I canoni di cui all'art. 133 sono richiamati come parametri per valutare la pericolosità sociale nel concreto (ruolo nel sodalizio, durata dell'organicità, reati scopo, legami con sodali, comportamenti successivi).

  • art. 230 cod. pen. (durata della libertà vigilata)

    Stato di legge secondo cui per pene detentive non inferiori a dieci anni la durata minima della libertà vigilata è di tre anni; la Corte ha confermato che la durata imposta dalla Corte d'appello è la minima prevista dalla norma.

  • legge 10 ottobre 1986, n. 633 (cd. Legge Gozzini)

    Richiamata per spiegare che con la sua introduzione è venuta meno la pericolosità sociale presunta e che l'applicazione delle misure di sicurezza personali richiede un accertamento concreto della pericolosità.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 15, comma 2

    Richiamato in relazione al differimento dell'esecuzione della misura di sicurezza alla cessazione di altra misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno).

Massime di principio

  • Per l'applicazione della libertà vigilata dopo una condanna per associazione mafiosa è necessario un accertamento concreto della pericolosità sociale: non è sufficiente limitarsi alla mera presenza di precedenti, salvo che tali precedenti, il ruolo rivestito e gli elementi investigativi dimostrino la persistenza del pericolo.
  • Gli elementi rilevanti per valutare la pericolosità includono il ruolo e la durata dell'organicità nell'associazione, la commissione di reati scopo, l'intensità dei legami con altri sodali, il comportamento tenuto in carcere e dopo la scarcerazione e l'esistenza di fonti investigative che attestino l'operatività del gruppo criminale.
  • La buona condotta carceraria e l'assenza di rilievi disciplinari sono elementi favorevoli ma non automaticamente sufficienti a escludere la pericolosità: va valutata la reale presenza di una revisione critica del passato e di segni di dissociazione.
  • In presenza di contrasto giurisprudenziale circa l'esistenza di una presunzione di pericolosità per i condannati per mafia, il magistrato deve comunque motivare compiutamente la decisione, esplicitando le fonti e i parametri utilizzati per il giudizio.
  • La durata della misura deve rispettare i limiti di legge (per pene superiori a 10 anni la libertà vigilata ha durata minima di tre anni) e le richieste difensive di contenimento temporale richiedono specifiche motivazioni per essere accolte.
  • Per chiunque voglia contrastare l'applicazione di misure di sicurezza dopo condanna per mafia, è strategico produrre elementi concreti di dissociazione (collaborazione, comportamenti nuovi e verificabili, prove di discontinuità nei rapporti con la struttura criminale) e contestare specificamente le fonti investigative indicate dal giudice.

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