Sentenza n. 875/2026 - Napoli, Sezione 3
per la declaratoria del diritto di accesso della società ricorrente finalizzato ad acquisire la documentazione oggetto dell’istanza di accesso presentata in data 3 giugno 2025, in ordine al fabbricato condominiale sito in Portici alla Via Leonardo da Vinci n. 128 e ad alcuni immobili di proprietà privata ubicati all’interno di tale fabbricato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso documentale relativo alla documentazione edilizia e amministrativa di un fabbricato condominiale e di alcuni immobili privati
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, nell’ambito di un contenzioso con un condominio relativo alla risoluzione di un contratto di appalto stipulato per lavori di efficientamento energetico, ripristino delle facciate e ristrutturazione di parti comuni e di alcuni infissi di proprietà esclusiva, ha chiesto al Comune di Portici l’accesso alla documentazione amministrativa depositata dal condominio presso lo sportello comunale dell’edilizia. L’istanza, presentata il 3 giugno 2025, individuava il fabbricato e alcuni immobili mediante i relativi estremi catastali. Il Comune ha negato l’accesso, ritenendo insussistente un interesse diretto, concreto e attuale in assenza di un rapporto giuridico attuale tra la società e il condominio. La società ha quindi proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per la declaratoria del diritto di accesso e per ottenere l’ordine di esibizione dei documenti. Il ricorso non è stato tuttavia notificato all’amministratore del condominio, indicato nell’istanza e nei dinieghi comunali come controinteressato coinvolto nel procedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notifica ad almeno un controinteressato. L’amministratore del condominio era identificato nominativamente nell’istanza di accesso e nelle note comunali di diniego e, quale soggetto portatore degli interessi dell’intero condominio, poteva avere interesse a contraddire poiché l’accesso avrebbe potuto incidere sul diritto alla riservatezza relativo alla documentazione richiesta. Il giudice ha applicato l’art. 116, comma 1, c.p.a., ritenendo necessario notificare il ricorso ad almeno un controinteressato identificato o agevolmente individuabile secondo l’ordinaria diligenza. Non è stata quindi esaminata nel merito né la sussistenza dell’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso né la legittimità sostanziale del diniego comunale. Le spese sono state integralmente compensate per giusti e particolari motivi, mentre il contributo unificato è rimasto a carico della società ricorrente.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
La norma è richiamata quale disciplina del giudizio in materia di accesso agli atti.
Nel giudizio sull’accesso, il ricorso deve essere notificato ad almeno un controinteressato identificato o agevolmente individuabile, quando la documentazione richiesta lo riguardi e l’accesso possa incidere sul suo diritto alla riservatezza.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
interesse diretto, concreto ed attuale
La disposizione è stata richiamata dal Comune per negare l’accesso in ragione dell’asserita assenza di un rapporto giuridico attuale tra la società richiedente e il condominio; il TAR non ha esaminato nel merito tale questione.
Massime di principio
- Nel giudizio proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il ricorso deve essere notificato ad almeno un controinteressato quando questi sia identificato o agevolmente individuabile secondo l’ordinaria diligenza in base alla natura dei documenti richiesti, all’indicazione contenuta nell’istanza o all’individuazione effettuata dall’amministrazione nel procedimento di accesso.
- È inammissibile il ricorso in materia di accesso non notificato a un controinteressato identificato nell’istanza e negli atti dell’amministrazione, quando l’accesso possa incidere sulla sua riservatezza o su quella degli interessi da lui rappresentati.
- L’amministratore di un condominio può assumere la qualità di controinteressato nel giudizio di accesso quando la documentazione richiesta riguarda il fabbricato condominiale o immobili dei singoli condomini e l’accesso può compromettere la riservatezza degli interessi dell’intero condominio.
Come è indicizzato
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