Cassazione Penale, Ordinanza n. 34878/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 14 novembre 2017 per il reato previsto dall’art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011; la Corte d’appello di Napoli aveva confermato la decisione con sentenza del 3 dicembre 2025. Con un unico motivo il ricorrente deduceva violazione di legge per mancata declaratoria di prescrizione, sostenendo che, applicata la disciplina più favorevole, il termine sarebbe scaduto il 30 aprile 2025. Il difensore aveva inoltre comunicato l’adesione all’astensione proclamata dall’organismo di categoria e richiesto il rinvio; la Corte ha ritenuto tale istanza priva di effetti nella trattazione camerale scritta, in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la censura sulla prescrizione è manifestamente infondata. In applicazione del principio enunciato dalle Sezioni unite per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, al termine prescrizionale si aggiunge la sospensione di un anno e sei mesi tra la scadenza del termine per la motivazione della sentenza di primo grado e la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello. Per il reato commesso il 30 agosto 2017 il termine è quindi pari a cinque anni, aumentato di due anni e sei mesi ai sensi dell’art. 161 c.p. e dell’ulteriore sospensione di un anno e sei mesi, per complessivi nove anni: la prescrizione non era maturata alla data della sentenza d’appello. La Corte ha anche escluso che l’adesione del difensore all’astensione giustificasse il rinvio, poiché nella trattazione scritta senza richiesta tempestiva di discussione orale il difensore non ha diritto di partecipare all’udienza camerale e l’astensione non legittima l’omesso deposito degli atti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendovi elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 14 novembre 2017 nei confronti di Antonio Fusco in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011;
La disposizione individua il reato per il quale l’imputato era stato condannato nei gradi di merito; la decisione di legittimità non ne approfondisce gli elementi costitutivi.
art. 161 c.p.
per il reato commesso il 30 agosto 2017, in 5 anni a cui vanno aggiunti anni 2 e mesi sei ex art. 161 cod. pen., per un totale quindi di 9 anni, per cui il reato non era prescritto allorché la sentenza di appello è stata pronunciata
Nel calcolo del termine prescrizionale del caso concreto la Corte aggiunge al termine base di cinque anni l’aumento di due anni e sei mesi previsto dall’art. 161 c.p., oltre alla sospensione di un anno e sei mesi individuata secondo il principio delle Sezioni unite.
art. 611, comma 1, c.p.p.
nel giudizio di cassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. in assenza di difensori, «è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale»
Nella trattazione camerale scritta, se non è stata tempestivamente chiesta la discussione orale, l’adesione del difensore all’astensione collettiva non attribuisce il diritto a partecipare all’udienza e non produce effetti ai fini del rinvio.
Massime di principio
- Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, nel calcolo della prescrizione si considera la sospensione di un anno e sei mesi intercorrente tra la scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado e la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello; tale periodo si aggiunge al termine prescrizionale determinato secondo le regole applicabili al caso.
- Nella trattazione camerale scritta in cassazione, in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale, l’istanza di rinvio fondata sull’adesione del difensore all’astensione collettiva è priva di effetti, poiché il difensore non ha diritto di partecipare all’udienza camerale.
- L’astensione collettiva degli avvocati dalla partecipazione alle udienze non legittima l’astensione dal deposito degli atti processuali.
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