Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26606/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., aveva riconosciuto la continuazione solo tra le sentenze indicate sub 1) e 3) e aveva invece dichiarato inammissibile la domanda con riferimento alle sentenze sub 2) e 3 ritenendo la richiesta mera riproposizione di un'istanza già rigettata dal Giudice dell'esecuzione (ordinanza 06.04.2023). Il ricorso alla Cassazione denunciava: omissione di motivazione sulla declaratoria di inammissibilità, manifesta illogicità e travisamento dei fatti rispetto all'istanza (che chiedeva il riconoscimento della continuazione tra le sentenze 1), 2) e 3)), e violazione di legge per il mancato riconoscimento della continuazione tra le sentenze sub 1) e 2). In sostanza la difesa sosteneva che le condotte riferite alle diverse sentenze erano omogenee e tenute nella stessa veste di amministratrice della medesima società, sicché doveva farsi luogo al vincolo della continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte di appello aveva correttamente dichiarato inammissibile, limitatamente alle sentenze sub 2) e 3), la richiesta perché costituita dalla mera riproposizione dell'istanza già respinta con ordinanza del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Milano del 06.04.2023. La Cassazione ha confermato altresì che la Corte territoriale ha legittimamente riconosciuto la continuazione tra le decisioni sub 1) e 3) sulla base di elementi spazio-temporali e omogeneità delle violazioni. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato (P.Q.M. rigetta il ricorso).

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la dichiarazione della continuazione tra più sentenze e la possibilità di riconoscere un unico disegno criminoso ai fini dell'esecuzione. La Corte territoriale l'ha applicata per valutare l'unicità del disegno criminoso tra alcune sentenze.

  • art. 666, secondo comma, cod. proc. pen.

    Regola che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione, basata sui 'medesimi elementi', di altra già rigettata; principio applicato per fondare la declaratoria di inammissibilità rispetto alle sentenze già esaminate.

  • art. 678 cod. proc. pen. (richiamo)

    Richiamato dalla giurisprudenza nella motivazione per evidenziare il principio della preclusione processuale anche nei procedimenti di esecuzione e sorveglianza; la Cassazione ne usa il richiamo per sottolineare la portata del divieto di bis in idem procedurale.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. U., n. 18288 del 21/01/2010, Beschi)

    Precedente di legittimità che chiarisce il principio secondo cui la richiesta che ripropone i medesimi elementi di una già rigettata deve essere dichiarata inammissibile dal giudice dell'esecuzione; richiamata come principio vincolante.

Massime di principio

  • Se in sede di esecuzione o sorveglianza è già stata rigettata un'istanza di riconoscimento della continuazione, una successiva domanda che si fonda sugli stessi elementi può essere dichiarata inammissibile per mera riproposizione (preclusione processuale/divieto di "bis in idem").
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare elementi nuovi o comunque differenzianti rispetto a istanze già decise (es. nuove risultanze probatorie, diversa ricostruzione fattuale collegata a elementi temporali, evoluzione delle imputazioni), non bastano affermazioni generiche di omogeneità.
  • Il giudizio sulla continuazione si fonda prevalentemente su elementi spazio-temporali, sull'omogeneità delle condotte e sul ruolo soggettivo (stessa veste di amministratore) che consentono di ricondurre più fatti a un unico disegno criminoso; tali elementi devono essere esplicitamente motivati dal giudice.
  • Nel formulare l'istanza bisogna specificare con chiarezza in che cosa la nuova richiesta differisca da quella già respinta e produrre, se possibile, documentazione o argomentazioni inedite che giustifichino la riapertura della questione.
  • Quando il giudice dell'esecuzione ha già deciso, il rimedio corretto è impugnare quel provvedimento secondo le regole processuali previste, oppure portare elementi nuovi che superino la preclusione; non è efficace riproporre sostanzialmente la stessa domanda senza novità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.