Sentenza n. 626/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia della determinazione del Comune di Ventotene, n. 35 del 27 febbraio 2026, comunicata ex art. 90 del d. lgs. n. 36/2023 in data 3 marzo 2026, con la quale è stata disposta, in favore dell’impresa Italgroup s.r.l., l’aggiudicazione dell'appalto dei lavori di “Efficientamento energetico del Forte Torre Pnrr (M2-C1 13.1) _ Isole Verdi _ Tipologia IV. A per il Comune Di Ventotene”; di tutti i verbali e le relazioni di valutazione posti in essere dalla stazione appaltante e dal RUP a sostegno della disposta aggiudicazione, con particolare riferimento al Verbale 1 seduta del 25/11/25, Verbale di seduta riservata del 21/1/26, Verbale 2 seduta del 28/1/26, Verbale di seduta riservata del 9/2/26 e Verbale 3 seduta del 12/2/26; di tutti gli ulteriori, verbali, relazioni ed atti connessi al procedimento e non noti, tra i quali, il Disciplinare di gara e il Capitolato Speciale d’appalto, con relativi allegati, laddove lesivi della posizione delle ricorrenti ed entro i limiti della presente impugnativa; e con declaratoria d’inefficacia ex artt. 122 e 124 c.p.a. del contratto di appalto nelle more eventualmente stipulato, ancorché non conosciuto e non comunicato, con espressa dichiarazione di disponibilità da parte delle ricorrenti, all’esito dell’accoglimento del ricorso, al subentro nello stesso; nonché ancora, in via gradata, per l’accertamento e la declaratoria del diritto delle ricorrenti ad ottenere il risarcimento in forma specifica ovvero per equivalente ai sensi dell’art. 124 c.p.a., con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dell'appalto per i lavori di efficientamento energetico del Forte Torre in favore dell'impresa prima classificata, nonché gli atti e i verbali della procedura di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti, seconde classificate, hanno impugnato l'aggiudicazione in favore dell'impresa prima classificata. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione della lex specialis e degli artt. 15 e 7 dell'allegato I.2 del d.lgs. n. 36/2023, difetto di istruttoria e motivazione, eccesso di potere, sviamento, mancanza dei presupposti, violazione della proporzionalità e illogicità manifesta, sostenendo che la prima classificata avrebbe dovuto essere esclusa per l'assenza materiale di una dichiarazione richiesta dal disciplinare e che non sarebbero state legittime la sospensione della gara e la successiva riammissione disposta dal RUP. Con il secondo motivo hanno dedotto l'ulteriore violazione della lex specialis, eccesso di potere, sviamento, mancanza dei presupposti e illogicità manifesta, affermando che il disciplinare avrebbe imposto l'utilizzo di infissi in legno, mentre l'aggiudicataria avrebbe offerto infissi in PVC. Con il terzo motivo hanno censurato l'attribuzione dei punteggi relativi al pregio tecnico delle opere e alle migliorie tecniche. In corso di giudizio, tuttavia, il deposito del 6 maggio 2026 ha documentato che una delle ricorrenti non possedeva la qualificazione SOA nella categoria OG9, necessaria per l'esecuzione diretta delle relative lavorazioni, e che il raggruppamento aveva dichiarato di voler eseguire direttamente le lavorazioni OG9 e OS28, senza ricorrere ad avvalimento o subappalto qualificante.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure sull'ammissione, sull'offerta tecnica e sui punteggi dell'aggiudicataria. La gara riguardava lavori nelle categorie OG1, OG9 e OS28. Pur potendo un operatore partecipare facendo valere la qualificazione nella categoria prevalente per l'importo complessivo, non può eseguire direttamente lavorazioni per le quali non possiede la qualificazione corrispondente; in tal caso deve ricorrere all'avvalimento o al subappalto qualificante. La ricorrente aveva invece documentato di non possedere la qualificazione OG9 e aveva dichiarato di voler eseguire direttamente le lavorazioni OG9 e OS28, escludendo avvalimento e subappalto. Pertanto, anche in caso di accoglimento delle censure contro l'aggiudicazione, non avrebbe potuto conseguire l'aggiudicazione della gara, difettando dei requisiti necessari. Le eccezioni di inammissibilità formulate dalle amministrazioni non sono state contestate. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 36/2023
Il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo complessivo consente la partecipazione alla gara, ma non abilita l'operatore a eseguire direttamente lavorazioni appartenenti a categorie per le quali non possiede la qualificazione corrispondente; per tali lavorazioni occorre ricorrere ad avvalimento o subappalto qualificante.
art. 15 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità della gestione della procedura e delle attività del RUP; il giudice non esamina la relativa censura per l'inammissibilità del ricorso.
art. 7 dell'allegato I.2 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle competenze del RUP; la censura non è esaminata nel merito.
art. 120 c.p.a.
Richiamato per il rito applicabile alle controversie in materia di appalti e per la richiesta di anticipata pubblicazione del dispositivo.
art. 122 c.p.a.
Indicato nella domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; la domanda non viene esaminata per l'inammissibilità del ricorso.
art. 124 c.p.a.
Indicato per il subentro e per il risarcimento in forma specifica o per equivalente; tali domande non vengono esaminate per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La partecipazione a una gara per lavori può essere consentita sulla base della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo complessivo dell'appalto, ma tale qualificazione non consente di eseguire direttamente lavorazioni appartenenti a categorie per le quali l'operatore non possiede la corrispondente qualificazione.
- L'operatore privo della qualificazione necessaria per una categoria di lavorazioni non può aspirare all'aggiudicazione se dichiara di voler eseguire direttamente quelle lavorazioni e, contestualmente, esclude il ricorso all'avvalimento o al subappalto qualificante.
- Il ricorso contro l'aggiudicazione è inammissibile per carenza di interesse quando il ricorrente, anche in caso di annullamento dell'aggiudicazione, non potrebbe conseguire il bene della vita per mancanza di un requisito di qualificazione necessario all'esecuzione dell'appalto.
- La carenza di interesse sopravvenientemente documentata nel corso del giudizio può essere rilevata sulla base degli atti depositati dal ricorrente stesso, soprattutto quando le eccezioni delle parti resistenti non siano contestate.
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