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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36796/2022 del 29/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione di legge per non aver applicato retroattivamente la disciplina più favorevole introdotta dalla L. 23 giugno 2017 n. 103 (modifica dell'art. 442 c.p.p.) che aveva aumentato la misura della diminuzione di pena per il rito abbreviato nei reati contravvenzionali (passando da un terzo alla metà). Il motivo è stato formulato richiamando anche l'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. e principi costituzionali e del codice penale (art. 2 c.p., art. 25 comma 2 Cost.).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la questione relativa all'erronea applicazione della diminuzione per il rito abbreviato, quando la pena concretamente inflitta rientra nei limiti edittali, configura una violazione di legge che, se non dedotta nel giudizio di appello, non può essere sollevata per la prima volta in cassazione. Nel caso di specie la censura non era stata proposta in appello, quindi il ricorso è inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    Norma sostanziale del reato per cui l'imputato era stato condannato; la sentenza di merito lo aveva ritenuto colpevole ai sensi di questa disposizione.

  • art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.

    Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha invocato questa previsione per dedurre violazione di legge

  • art. 2 cod.pen.

    Richiamato a sostegno di principi generali del diritto penale invocati dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che la questione assorbisse l'ammissibilità del ricorso in cassazione

  • art. 25 comma 2 Cost.

    Principio costituzionale richiamato dal ricorrente in tema di irretroattività o applicazione della legge penale più favorevole; la Corte ha deciso l'inammissibilità per ragioni processuali indipendenti da una valutazione sostanziale di questo principio

  • art. 442 comma 2 c.p.p. modificato dalla L. 23 giugno 2017 n. 103

    la modifica ha previsto la riduzione della pena conseguente alla scelta del rito abbreviato in misura pari alla metá, anziché un terzo nel caso di contravvenzioni

    La modifica normativa introduce una maggiore misura di diminuente per il rito abbreviato nei delitti contravvenzionali; il ricorrente contestava la mancata applicazione retroattiva di tale beneficio, ma la Corte ha rilevato che la relativa censura non era stata proposta in appello e pertanto non poteva essere esaminata in cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    Disposizione che dispone l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna al pagamento di Euro 3.000

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite, decisione n. 2519 del 31.3.2021 (Savini)

    le Sezioni Unite hanno statuito che, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice della misura della diminuente per il rito abbreviato integra una violazione di legge che, ove non dedotta nell'appello, resta preclusa in cassazione

    Principio applicato dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità: errori sulla misura della diminuzione per il rito abbreviato non possono essere sollevati per la prima volta in cassazione se non sono stati dedotti in appello quando la pena è entro i limiti edittali

Massime di principio

  • Se la pena inflitta rientra nei limiti edittali, l'erronea determinazione della diminuzione prevista per il rito abbreviato configura una questione di diritto che deve essere proposta già in appello: se non sollevata in appello, è preclusa in cassazione.
  • Quando una legge successiva introduce una disciplina più favorevole, valutare attentamente la necessita' di dedurre l'applicazione retroattiva del beneficio nei vari gradi di merito (in particolare in appello) per non perdere la possibilità di censura in cassazione.
  • In caso di ricorso per cassazione per violazione di legge relativa alla misura della diminuente per rito abbreviato, verificare preliminarmente se la pena concreta è entro i limiti edittali: se sì, il motivo rischia di essere inammissibile se non sollevato prima.
  • Per preservare i diritti del ricorrente, il difensore deve proporre specifiche doglianze in appello su errori di diritto compiuti in primo grado, anche quando si tratta di applicazione di norme sopravvenute ritenute piu' favorevoli.
  • La Corte di cassazione può condannare alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; considerare il rischio economico prima di proporre impugnazioni infondate o proceduralmente precluse.

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