Cassazione Civile, Ordinanza n. 11247/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente, destinatario di un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2009, ha contestato in primo grado sia la pretesa IRAP sia il quantum delle imposte, sostenendo che dovesse applicarsi la disciplina emergenziale post-terremoto dell'Aquila, in particolare la riduzione al 40% dei tributi dovuti per i soggetti aventi domicilio fiscale nei comuni del cratere sismico. Dopo l'accoglimento in CTP, la CTR ha riformato la decisione ritenendo che l'agevolazione spettasse solo per tributi correttamente dichiarati e già determinati nel periodo di sospensione, escludendola per redditi occultati e successivamente accertati. In cassazione il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1 dell'Opcm 3780/2009, dell'art. 1 dell'Opcm 3827/2009 e dell'art. 33, comma 28, della L. 183/2011, assumendo che la riduzione al 40% operasse per tutti i contribuenti residenti nel cratere sismico, senza distinzione tra adempienti e inadempienti, e che il fatto che il debito fosse stato accertato solo nel 2014 non escludesse l'applicazione del beneficio, poiché l'obbligazione tributaria era sorta nel 2009, anno del presupposto impositivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che l'obbligazione tributaria sorge al momento in cui si realizza il presupposto impositivo, non quando il debito viene accertato, sicché nel caso concreto l'obbligazione era sorta nel 2009 ed era dunque temporalmente ricompresa nella disciplina emergenziale. Ha inoltre ritenuto che il testo dell'art. 33, comma 28, L. 183/2011 non introduce alcuna distinzione tra contribuenti in regola e contribuenti omissivi: la sospensione dei versamenti e la riduzione dell'ammontare dovuto al 40% spettano ai soggetti colpiti dal sisma senza limitazioni ulteriori non previste dalla legge. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, affinché riesamini la controversia e ridetermini l'esatto importo dovuto applicando i principi enunciati.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1 [ma n. 3]
il ricorso è stato ricondotto alla dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 1, OPCM 3780/2009
richiamato come base della disciplina emergenziale sul sisma dell'Aquila e sulla sospensione/riduzione dei tributi
art. 1, OPCM 3827/2009
richiamato come base della disciplina emergenziale sul sisma dell'Aquila e sulla sospensione/riduzione dei tributi
art. 33, comma 28, L. 183/2011
"L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento"
la norma va applicata ai soggetti colpiti dal sisma senza distinguere tra contribuenti adempienti e inadempienti; la riduzione al 40% spetta per i tributi oggetto di sospensione ricadenti nell'ambito temporale considerato
art. 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, D.L. 78/2010
richiamato come disposizione alla quale l'art. 33, comma 28, L. 183/2011 rinvia per la ripresa della riscossione
art. 6 aprile 2009 - 30 giugno 2010
indicato come periodo di sospensione dei versamenti rilevante ai fini della disciplina emergenziale
art. 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
norma richiamata dall'art. 33, comma 28, L. 183/2011 per la ripresa della riscossione
art. 33, comma 28, della legge n. 133 del 2011
citazione testuale presente nella motivazione della Corte; il dato normativo è tuttavia riferito nel testo alla L. 183/2011
art. 2697 c.c.
non è espressamente menzionato, ma la decisione richiama il tema del presupposto impositivo e del momento genetico dell'obbligazione tributaria
art. 2041 c.c.
non presente nel testo
art. 2051 c.c.
non presente nel testo
Massime di principio
- L'obbligazione tributaria sorge quando si verifica il presupposto impositivo, e non nel momento successivo dell'accertamento o della notificazione dell'avviso di accertamento.
- Quando una disciplina emergenziale prevede sospensioni e riduzioni d'imposta per i soggetti colpiti da un evento calamitoso, il beneficio non può essere limitato in via interpretativa a categorie di contribuenti non previste dal testo normativo.
- Se il legislatore non distingue tra contribuenti adempienti e contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione o non hanno correttamente adempiuto, il giudice non può introdurre tale distinzione sulla base di considerazioni di opportunità o equità.
- La riduzione al 40% dei tributi oggetto di sospensione va applicata secondo il dato letterale della norma e sulla base dell'appartenenza al perimetro soggettivo e temporale previsto dalla disciplina emergenziale.
- In sede di rinvio, il giudice di merito deve rideterminare il quantum dovuto applicando la disciplina emergenziale correttamente interpretata, senza escludere il beneficio per il solo fatto che il debito sia stato accertato successivamente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11168/2024 del 26/04/2024
- ordinanza_civile · 26 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11169/2024 del 26/04/2024
- ordinanza_civile · 26 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11172/2024 del 26/04/2024
- ordinanza_civile · 26 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11175/2024 del 26/04/2024
- ordinanza_civile · 26 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11176/2024 del 26/04/2024
- ordinanza_civile · 26 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11180/2024 del 26/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →