Sentenza del 22/11/2017 n. 4823 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irap - Attività trasporto pubblico con autoveicoli da piazza - Ditta individuale - Beni minimali - Autonoma organizzazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’assoggettabilità all’IRAP dell’attività di taxi svolta individualmente mediante l’impiego di beni strumentali minimali e necessari, come l’autovettura, il computer e il telefono cellulare. Il motivo della contestazione è l’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione, presupposto dell’imposta. La mera disponibilità di strumenti indispensabili allo svolgimento personale dell’attività non integra, di per sé, una struttura organizzativa autonoma. L’imposta sarebbe invece dovuta qualora il tassista partecipasse anche a una sovrastruttura organizzativa, come una cooperativa, idonea a potenziare e organizzare autonomamente l’attività.
La decisione
È stato affermato che il tassista che opera come ditta individuale, senza dipendenti o una significativa organizzazione di mezzi e persone, e che utilizza soltanto beni strumentali essenziali, non è soggetto a IRAP per difetto di autonoma organizzazione. La conclusione cambia se il medesimo soggetto è anche socio di una cooperativa o di altra struttura organizzativa: in tal caso, l’attività beneficia di un’organizzazione ulteriore rispetto al mero lavoro personale e l’IRAP è dovuta.
Norme richiamate
IRAP – presupposto dell’autonoma organizzazione
L’IRAP si applica soltanto quando l’attività è esercitata con un’autonoma organizzazione, ossia mediante una struttura eccedente il semplice apporto personale del lavoratore e l’impiego di beni strumentali minimi e indispensabili.
Massime di principio
- Il lavoratore autonomo o il piccolo imprenditore non è automaticamente soggetto a IRAP: occorre verificare concretamente se esista un’autonoma organizzazione.
- L’utilizzo di strumenti essenziali e proporzionati all’attività, come un veicolo necessario, un computer o un telefono, non dimostra da solo l’esistenza di autonoma organizzazione.
- La presenza di dipendenti, collaboratori, beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o strutture organizzative esterne può invece far scattare il presupposto IRAP.
- La partecipazione a una cooperativa o ad altra sovrastruttura organizzativa può rendere dovuta l’imposta anche quando l’attività individuale, considerata isolatamente, utilizza mezzi minimali.
- La valutazione deve essere concreta e riferita all’effettivo ruolo della struttura organizzativa nell’attività, non soltanto alla forma giuridica adottata.
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