Ordinanza n. 3497/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento A) del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale prot. n. 120 del 4 aprile 2023, comunicato in pari data, con il quale è stata decretata l'esclusione del sig. -OMISSIS- dalla graduatoria finale di merito del concorso pubblico bandito con decreto dipartimentale n. 676 del 18 ottobre 2016 per n. 250 posti con qualifica di Vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco; B) del verbale n. 265 del 28 marzo 2023 con il quale la Commissione medica incaricata per la citata procedura concorsuale ha emesso il giudizio di inidoneità del ricorrente e sulla base del quale è stata poi disposta la sua esclusione dalla procedura e dalla graduatoria di merito; C) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, compresa in parte qua ed ove occorra anche interamente e nei limiti dell'interesse fatto valere dal ricorrente in quanto atto consequenziale viziato in via derivata per gli stessi motivi inficianti l'esclusione, la graduatoria finale di merito approvata con decreto dipartimentale n. 237 del 14 novembre 2018 e ss. mm.; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 13 settembre 2023: D) della nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Ufficio per le attività sanitarie concorsuali, prot. n. 9879 del 14 giugno 2023, conosciuta in occasione del deposito effettuatone dall'Avvocatura Generale dello Stato in vista della Camera di Consiglio tenutasi il giorno 4 luglio 2023; e per il conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere riammesso alla suddetta graduatoria con ogni statuizione consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25 febbraio 2025, per l’annullamento previa concessione di idonee misure cautelari: E) del Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane n. 4499 del 23/12/2024 con il quale, “Visto il Verbale n. 155 del 5 dicembre 2024 con il quale la Commissione medica ha espresso … giudizio di non idoneità nei confronti del Sig. -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-”, è stata nuovamente disposta, “per la motivazione di cui in premessa”, l’esclusione del ricorrente “dalla procedura concorsuale in questione”; F) del Verbale n. 155 del 5 dicembre 2024 della Commissione medica del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con il quale, preso atto: dell’ordinanza del TAR del Lazio n. 13627/2024, degli esiti della verificazione svolta dalla Commissione Medica Interforze II istanza di Roma del 25/5/2024, nonché di tutti gli accertamenti e le visite mediche effettuate presso la Direzione Sanitaria RFI di Roma e ISA (nelle date tra il 18/11/2024 e il 20/11/2024), il ricorrente è stato giudicato “NON IDONEO” per le motivazioni che verranno nel presente atto partitamente censurate; G) per quanto occorrer possa, di tutti gli atti menzionati nel verbale sub lett. F) e cioè: - scheda medica redatta dalla Commissione medica del Ministero dell’Interno nelle date 19/11/2024 e 20/11/2024; - refertazione TALEIA redatta da medico di RFI - Unità Sanitaria Territoriale Roma del 18/11/2024; - intervista psicologica personale operativo VVF condotta da medico di RFI - Unità Sanitaria Territoriale Roma del 18/11/2024; - refertazione Test MMPI-2 redatta da medico di RFI - Unità Sanitaria Territoriale Roma del 20/11/2024; - visita psichiatrica di “approfondimento” svolta da medico di RFI - Unità Sanitaria Territoriale Roma del 20/11/2024; H) in via subordinata, per quanto occorrer possa e nei termini di cui infra, dell’art. 3 del Bando di concorso di cui al Decreto 18/10/2016, n. 676 - per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12 giugno 2025, per l’annullamento: I) della “relazione” a firma del Direttore Centrale del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione Centrale per l’attività ispettiva e gli affari legali, senza data, composta da n. 7 pagine, redatta in adempimento di quanto statuito dall’Ordinanza del TAR Lazio, Sez. I°-quater n. 6634 del 2 aprile 2025, in uno con i documenti alla stessa allegati.I) della “relazione” a firma del Direttore Centrale del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione Centrale per l’attività ispettiva e gli affari legali, senza data, composta da n. 7 pagine, redatta in adempimento di quanto statuito dall’Ordinanza del TAR Lazio, Sez. I°-quater n. 6634 del 2 aprile 2025, in uno con i documenti alla stessa allegati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale e dalla graduatoria per giudizio di non idoneità psico-fisica, unitamente ai successivi atti e giudizi medici confermativi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di esclusione dalla graduatoria finale del concorso per 250 posti di vigile del fuoco, fondato sul giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione medica, nonché gli atti successivi e i relativi motivi aggiunti. In particolare, sono stati contestati il nuovo giudizio di non idoneità del 5 dicembre 2024 e il conseguente decreto di esclusione del 23 dicembre 2024, anche alla luce degli accertamenti sanitari svolti e della verificazione disposta dal TAR. È stata inoltre censurata, in via subordinata, la disciplina del bando relativa ai requisiti di idoneità. La controversia riguarda la rilevanza, ai fini dell’impiego come vigile del fuoco, di un pregresso intervento di sostituzione della valvola aortica, dell’eventuale terapia anticoagulante e del connesso rischio emorragico, nonché la riconducibilità della patologia cardiaca alle cause di esclusione previste dal d.m. 166/2019. Con la precedente ordinanza n. 22934 del 2025 il Collegio aveva disposto una verificazione in contraddittorio per accertare tali profili secondo le attuali conoscenze scientifiche. A seguito della richiesta di sostituzione del verificatore, il TAR ha dovuto individuare un nuovo organo verificatore.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto la sostituzione del verificatore precedentemente nominato con il Direttore dell’U.O.C. Cardiochirurgia della Fondazione PTV-Policlinico Tor Vergata di Roma, salva la possibilità di delega a un medico dipendente particolarmente qualificato. La verificazione dovrà svolgersi mediante visita del ricorrente entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza e dovrà accertare, alla luce delle conoscenze scientifiche attuali: se il pregresso intervento di sostituzione valvolare comporti alterazioni anatomo-funzionali rilevanti, riduzione della capacità lavorativa o altre controindicazioni all’impiego come vigile del fuoco; se la terapia assunta comporti un rischio emorragico; se tale rischio sia incompatibile con le funzioni dei vigili del fuoco; e se la patologia cardiaca, anche indipendentemente dalla terapia anticoagulante, sia emendata oppure rientri nelle cause di esclusione previste dal d.m. 166/2019. Il verificatore dovrà depositare una relazione motivata, corredata dalla documentazione utile, entro i successivi 10 giorni. È prevista la partecipazione dei consulenti medici di fiducia del ricorrente, da preavvertire almeno cinque giorni prima. L’onere di notificare l’ordinanza all’organo verificatore è posto a carico del ricorrente entro cinque giorni. Il giudizio è stato rinviato all’udienza pubblica del 23 giugno 2026. Le spese non risultano liquidate.
Norme richiamate
artt. 19 e 66 c.p.a.
Consentono al giudice amministrativo di disporre una verificazione tecnica per accertare fatti e profili specialistici rilevanti ai fini della decisione.
art. 1, comma 1, d.m. 166/2019
È richiamato quale parametro normativo per verificare la sussistenza delle cause di esclusione relative all’idoneità sanitaria.
art. 1, comma 4, Allegato A, punto 12, d.m. 166/2019
È richiamato quale specifica disciplina delle cause di esclusione concernenti la patologia cardiaca del candidato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva per la tutela dei dati relativi alla salute, qualificati come categorie particolari di dati personali.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia dipende da accertamenti medico-scientifici specialistici, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., formulando quesiti specifici e disponendo l’esame del ricorrente in contraddittorio.
- Nella verificazione medico-legale relativa all’idoneità per funzioni operative particolarmente delicate, l’accertamento deve considerare non solo la diagnosi astratta, ma anche gli effetti anatomo-funzionali, la capacità lavorativa, le terapie praticate, i rischi connessi e la compatibilità concreta con le mansioni da svolgere.
- La verificazione deve essere svolta secondo criteri di contraddittorio tecnico, consentendo la partecipazione dei consulenti medici di fiducia delle parti e prevedendo il deposito di una relazione motivata corredata dalla documentazione rilevante.
- In presenza di una richiesta di sostituzione del verificatore, il giudice può nominare un diverso professionista o organo dotato di specifica qualificazione nella materia oggetto dell’accertamento, anche consentendogli di delegare l’attività a un medico dipendente particolarmente qualificato.
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