Cassazione Penale, Sentenza n. 37259/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per lesioni aggravate. Due censure: 1) violazione di legge per la celebrazione in forma cartolare dell'appello e per la mancata comunicazione al difensore di fiducia (nominato il 29/09/2021) delle modalita' di trattazione e della requisitoria del Procuratore generale, depositata il 26/11/2021 e notificata tardivamente il 02/12/2021, con conseguente presunta lesione del diritto di difesa e mancata concessione della discussione orale; 2) vizio di motivazione per aver confermato la responsabilita' con motivazione meramente riproduttiva e affermazione illogica dell'attendibilita' della persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura: ha ricostruito la disciplina emergenziale (art. 23/23-bis d.l. n.137/2020 e successive modifiche) che prevede la trattazione cartolare dell'appello salvo richiesta tempestiva di trattazione orale; ha affermato che non sussiste obbligo dell'ufficio di notificare nuovamente atti al difensore nominato successivamente, e che la tardiva comunicazione della requisitoria tempestivamente depositata non integra automaticamente nullita' se la comunicazione e' avvenuta prima dell'udienza e la difesa aveva rimedi concreti (proporre controdeduzioni, chiedere rinvio o chiedere restituzione dei termini). Nel caso concreto la requisitoria era stata depositata nei termini e comunicata prima dell'udienza; il difensore non chiese rinvio né propose memoria di replica nei termini e la istanza di trattazione orale fu depositata tardivamente. Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto la censura generica e aspecifica, non confrontata con la motivazione di merito, quindi inammissibile. Conseguentemente il rigetto del ricorso e' stato dichiarato e la sentenza di condanna confermata.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23-bis)
art. 23-bis, comma 2 e comma 4 (discipline sulla trattazione cartolare e sulle conclusioni scritte del pubblico ministero)
Stabilisce la trattazione cartolare dell'appello in periodo emergenziale salvo richiesta tempestiva di discussione orale; prevede deposito telematico delle conclusioni del PM e trasmissione 'immediata' ai difensori. La Corte interpreta che la trasmissione tardiva, purché avvenuta prima dell'udienza, non comporta automaticamente nullita', imponendo alla parte pregiudicata di attivare i rimedi (rinvio o restituzione dei termini) o formulare repliche.
Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (art. 23)
art. 23, comma 1 e 4 (richiamato nel testo storico della normativa emergenziale)
Testo che aveva previsto la celebrazione in camera di consiglio senza intervento delle parti salvo richiesta di discussione orale; concorre alla interpretazione della disciplina cartolare in materia di appello.
Codice di procedura penale
art. 173 disp. att., art. 175, art. 178, art. 179, art. 180, art. 182, art. 616
Art. 175 (possibilita' di rinvio e rimessione in termini), artt. 178-180-182 (regime delle nullita': nullita' assolute e nullita' a regime intermedio, deducibilita' ed eccepibilita'), art. 616 (conseguenze del rigetto del ricorso). La Corte applica questi principi per valutare se la tardiva comunicazione o l'omessa comunicazione integrino nullita' rilevabile d'ufficio o eccepibile e quali rimedi fossero disponibili alla difesa.
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (art. 16, comma 4)
art. 16, comma 4 (modalita' di trasmissione telematica alla cancelleria)
Richiamato in relazione alle modalita' tecniche di trasmissione telematica degli atti e alla obbligatoria comunicazione delle conclusioni ai difensori.
Massime di principio
- La nomina di un nuovo difensore nel corso del processo non obbliga automaticamente l'ufficio a ripetere tutte le notifiche gia' eseguite al precedente difensore; il nuovo difensore ha l'onere di informarsi sulle scadenze processuali.
- Nel regime emergenziale l'appello segue la procedura cartolare salvo richiesta scritta e tempestiva di trattazione orale; tale richiesta e' perentoria nei termini prescritti (15 giorni antecedenti quando previsto).
- La trasmissione tardiva ai difensori delle conclusioni del pubblico ministero, se comunque avvenuta prima dell'udienza, non determina automaticamente nullita'; la parte che ritenga pregiudicato il proprio diritto di difesa deve chiedere rinvio o restituzione dei termini o depositare tempestivamente memorie di replica.
- Le nullita' processuali hanno regimi diversi: le nullita' assolute sono di piu' facile deducibilita', mentre le nullita' 'a regime intermedio' possono esigere eccezione tempestiva da parte della parte interessata; la mancata eccezione nel tempo utile puo' precludere la deducibilita' in cassazione.
- Una censura generica e non specificamente confrontata con la motivazione di merito e' inammissibile: per impugnare la motivazione occorre argomentare punto per punto le ragioni per cui la valutazione dei fatti o della credibilita' sarebbe illogica o contraddittoria.
- Se si riceve tardivamente un atto decisivo, le azioni concrete sono: depositare immediatamente una memoria di replica, chiedere rinvio dell'udienza o, se nei termini, la restituzione dei termini; l'inerzia puo' comportare la perdita del rimedio.
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