Cassazione Penale, Ordinanza n. 29414/2026 del 03/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi proposti nell'interesse di due imputati. Quanto al primo, il ricorso è stato sottoscritto e presentato personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore delle modifiche normative che hanno escluso la possibilità per l'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione; la Corte rileva quindi una causa di inammissibilità preliminare. Quanto al secondo, i motivi di ricorso sono stati ritenuti meramente riproduttivi delle censure già dedotte in appello, senza specifico confronto con le argomentazioni con cui la Corte territoriale le aveva disattese; perciò il ricorso è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per il primo ricorso, la causa di inammissibilità deriva dalla proposizione personale da parte dell'imputato, non più consentita dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p. Per il secondo ricorso, l'inammissibilità discende dalla totale sovrapponibilità alle doglianze di appello e dalla mancanza di critica argomentata alle ragioni poste a base della sentenza impugnata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato; è necessaria la sottoscrizione di un difensore cassazionista, a pena di inammissibilità.
art. 571 c.p.p.
Richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per evidenziare le modifiche normative che hanno escluso la proposizione personale del ricorso per cassazione.
art. 581 c.p.p.
I motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno della richiesta, pena inammissibilità.
art. 591 c.p.p.
L'inosservanza dei requisiti di specificità dell'impugnazione determina inammissibilità del ricorso.
art. 24 Cost.
La Corte esclude che la previsione della difesa tecnica in cassazione violi il diritto di difesa.
art. 111, comma 7, Cost.
La limitazione della proposizione personale del ricorso non integra violazione del diritto di impugnazione costituzionalmente garantito.
art. 6 CEDU
La richiesta di patrocinio tecnico in cassazione non contrasta con il diritto a un processo equo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dall'imputato quando la legge richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la violazione di tale requisito comporta inammissibilità.
- È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, nella parte in cui esclude la difesa personale in cassazione, poiché la rappresentanza tecnica rientra nella discrezionalità del legislatore ed è giustificata dall'elevato livello di qualificazione richiesto nel giudizio di legittimità.
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi di appello senza confrontarsi con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento del rigetto.
- La funzione dell'impugnazione è quella di critica argomentata del provvedimento impugnato; ciò richiede un confronto puntuale con la motivazione della decisione e l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le censure.
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