Cassazione Civile, Ordinanza n. 33136/2021 del 10/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza ingiunzione con cui l'autorità del lavoro aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione contabile. Il destinatario dell'ingiunzione aveva proposto opposizione davanti al Tribunale, che l'aveva accolta annullando il provvedimento. In appello, però, la decisione veniva riformata e la sanzione confermata. In cassazione il ricorrente deduceva un unico motivo di violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano la sanzione per lavoro sommerso e la registrazione nel Libro Unico del Lavoro, sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente ritenuto inefficace la compilazione del libro effettuata per il lavoratore non registrato entro il termine previsto, valorizzando una motivazione illogica e superficiale. Contestava, in sostanza, che la registrazione successiva potesse essere considerata irrilevante e che la disciplina applicabile imponesse una lettura diversa, idonea a escludere la sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondato il motivo sia quanto al dedotto vizio motivazionale, osservando che non sussisteva alcuna carenza motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., sia quanto alla violazione di legge. Ha infatti affermato che, nel caso concreto, non risultava provata neppure la comunicazione preventiva dell'assunzione e mancava l'iscrizione del lavoratore nel Libro Unico; pertanto la registrazione avrebbe dovuto avvenire contestualmente all'assunzione. La successiva regolarizzazione non era idonea a neutralizzare il presupposto sanzionatorio, perché ciò equivarrebbe a introdurre una sanatoria non prevista dalla legge. Di conseguenza è stata confermata la condanna al pagamento della sanzione amministrativa e il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 3 d.l. n. 12/2002
La norma, letta con le modifiche successive, impone la regolare registrazione del lavoratore ai fini dell'irrogazione della sanzione per impiego di lavoratori non denunciati.
L. n. 73/2002
Norma di conversione del d.l. n. 12/2002 richiamata quale base del regime sanzionatorio.
art. 36-bis, comma 7, lett. a), d.l. n. 223/2006
Richiamato come intervento modificativo della disciplina sanzionatoria relativa ai lavoratori non registrati.
L. n. 248/2006
Norma di conversione del d.l. n. 223/2006 richiamata nel quadro normativo applicato.
art. 39 d.l. n. 112/2008
Richiamato dal ricorrente per sostenere la sufficienza della registrazione nel Libro Unico effettuata entro il termine mensile; la Corte ne esclude l'effetto sanante nel caso concreto.
L. n. 133/2008
Norma di conversione del d.l. n. 112/2008, richiamata per il regime del Libro Unico del Lavoro.
art. 9-bis d.l. n. 510/1996
La Corte ribadisce che l'iscrizione del lavoratore doveva avvenire contestualmente all'atto di assunzione, altrimenti si integra il presupposto della sanzione.
L. n. 608/1996
Norma di conversione del d.l. n. 510/1996 richiamata nel coordinamento interpretativo sulla registrazione dei lavoratori.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è rilevante solo se la motivazione è del tutto inidonea a consentire il controllo logico-giuridico della decisione, nel rispetto del minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
È richiamato per delimitare la soglia del "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 380-bis c.p.c.
Norma sul procedimento camerale utilizzata nel giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di sanzioni per impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, l'iscrizione del lavoratore nei registri obbligatori deve avvenire contestualmente all'assunzione; se manca tale iscrizione, il presupposto sanzionatorio si perfeziona automaticamente.
- La successiva regolarizzazione della posizione del lavoratore non elide la violazione già consumata e non può operare come sanatoria, salvo diversa espressa previsione di legge.
- Ai fini del vizio di motivazione nel giudizio di cassazione, rileva solo una motivazione che non consenta il controllo sull'iter logico-giuridico della decisione, oltre la soglia del minimo costituzionale.
- La mera indicazione del lavoratore in un documento negoziale tra le parti non sostituisce gli adempimenti di registrazione aventi funzione pubblicistica di controllo del lavoro sommerso.
- Quando la prova della comunicazione preventiva o della registrazione obbligatoria non è fornita, il giudice può legittimamente confermare la sanzione amministrativa prevista dalla disciplina sul lavoro irregolare.
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