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Ordinanza

Ordinanza n. 1779/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n.-OMISSIS-resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202603196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR, ritenendo che, allo stato della delibazione propria della fase cautelare, l'appello non apparisse assistito da adeguato fumus di fondatezza. Non è stata formulata una decisione definitiva sul merito dell'appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate per valide ragioni.

Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte privata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della relativa efficacia. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati né l'oggetto sostanziale della controversia né i motivi di appello. Il Consiglio di Stato ha esaminato la domanda cautelare nella cognizione sommaria propria della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare in appello e consente la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata; nel caso concreto l'istanza è stata respinta per insufficiente fumus di fondatezza dell'appello.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto nella diffusione dell'ordinanza.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata può essere negata quando, sulla base della cognizione sommaria propria della fase, l'appello non presenti un adeguato fumus di fondatezza.
  • Il rigetto dell'istanza cautelare non definisce il merito dell'appello, ma esprime una valutazione provvisoria limitata ai presupposti della tutela cautelare.
  • In presenza dei presupposti normativi relativi alla protezione dei dati personali e sanitari, la diffusione del provvedimento giurisdizionale deve avvenire con oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone coinvolte.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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