Cassazione Penale, Sentenza n. 3610/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il ricorso avverso il nuovo decreto di sequestro preventivo emesso dalla Corte d'appello di Catanzaro. La ricorrente denunciava: 1) mutamento della natura del sequestro (da sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, a sequestro finalizzato alla confisca ex art. 321, commi 2/2-bis e art. 240-bis cod. pen.); 2) illegittima applicazione di misure di confisca allargata ex art. 240-bis e/o ex art. 416-bis, settimo comma, nonostante la ricorrente non fosse stata condannata per associazione mafiosa; 3) carenza e apparente motivazione, in particolare insufficiente e non puntuale dimostrazione del periculum in mora (necessità che sia concreto e attuale e collegato tramite rapporto genetico/finalistico alla "res"); 4) eccessiva estensione del sequestro all'intero patrimonio, senza rapporto di proporzione tra valore dei beni e profitto/prezzo del reato e senza indicazione storica/evolutiva della sproporzione; 5) violazione della normativa sulla motivazione (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) e dei principi di proporzionalità e tutela della proprietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto che: a) la misura imposta dalla Corte d'appello era funzionale all'esecuzione di confische (art. 240-bis e settimo comma art. 416-bis); b) la confisca ex art. 240-bis è applicabile in relazione ad alcuni reati per i quali la ricorrente è stata condannata (es. riciclaggio), quindi quella parte del sequestro è corretta; c) invece è stata rilevata un'erronea applicazione del settimo comma dell'art. 416-bis nei confronti della ricorrente, poiché ella non è stata condannata per il delitto di associazione mafiosa, per cui tale titolo di confisca non poteva essere fatto valere contro di lei; d) soprattutto la motivazione in ordine al periculum in mora è risultata sostanzialmente carente: il Tribunale del riesame non ha adeguatamente dimostrato, con elementi fattuali concreti e logici, la sussistenza del pericolo concreto e attuale che la libera disponibilità dei beni possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare altri reati. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata e rinviata per nuovo giudizio, limitatamente ai punti indicati (in particolare la valutazione del periculum e la qualificazione dei presupposti per la confisca ex art. 416-bis, settimo comma).
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
"pericolo che la libera disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero possa agevolare la commissione di altri reati"
Distinzione fra sequestro impeditivo (comma 1) e sequestro finalizzato alla confisca/anticipatorio (commi 2 e 2-bis). Il giudice deve motivare concretamente il periculum in mora quando opera sul presupposto impeditivo; inoltre la corte ha verificato che il decreto impugnato era rivolto all'esecuzione di confische, non meramente impeditivo
art. 240-bis cod. pen. (ex art. 12-sexies legge n. 356/1992)
Norma sulla confisca per sproporzione: la Corte ha ritenuto applicabile la confisca allargata in relazione a reati per i quali la ricorrente è stata condannata (es. riciclaggio), purché siano dimostrati sproporzione e mancata giustificazione della provenienza lecita dei beni
art. 416-bis cod. pen., settimo comma
Confisca prevista per i reati di associazione mafiosa: la Corte ha rilevato che non può essere applicata nei confronti della ricorrente quando non sussiste una condanna per associazione mafiosa (la ricorrente è stata condannata per reati aggravati dall'art. 416-bis, ma non per associazione)
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiede motivazione adeguata del provvedimento. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale del riesame fosse carente nella motivazione sul periculum in mora, rendendo necessario nuovo esame
art. 323, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede che se è stata pronunciata sentenza di condanna gli effetti del sequestro permangono quando sia stata disposta la confisca. Richiamata nelle valutazioni del Tribunale del riesame, ma la Corte ha comunque richiamato la necessità di rispettare i limiti del titolo di reato effettivamente accertato
art. 41 e 42 Cost.
Principi costituzionali di tutela della libertà economica e del diritto di proprietà: la Corte ricorda che le misure reali limitano diritti costituzionalmente tutelati e pertanto richiedono motivazioni concrete e proporzionate
Massime di principio
- La reiterazione di un sequestro dopo l'annullamento del precedente è possibile, ma il giudice deve riesaminare e motivare ex novo i presupposti della misura (fumus e periculum) e non può limitarsi a richiamare precedenti provvedimenti.
- Occorre distinguere chiaramente la base giuridica del sequestro: sequestro impeditivo (art.321, comma 1) richiede un periculum concreto e attuale; sequestro finalizzato alla confisca (art.321, commi 2/2-bis e art.240-bis) presuppone un titolo di reato idoneo alla confisca e la dimostrazione della sproporzione o della natura illecita dei beni.
- Non è possibile estendere la confisca prevista dall'art. 416-bis, settimo comma, a soggetti non condannati per associazione mafiosa: la qualificazione soggettiva del reato è essenziale per l'applicazione di quel titolo di confisca.
- La motivazione sul pericolo di deterioramento/protrazione delle conseguenze del reato (periculum in mora) deve essere concreta, attuale e ancorata a elementi fattuali che dimostrino il rapporto genetico o funzionale tra i beni e il rischio temuto; formule generiche o affermazioni di sproporzione prive di analisi storico-evolutiva non sono sufficienti.
- Quando si dispone il sequestro sull'intero patrimonio occorre particolare rigore: il giudice deve indicare la sproporzione, la matrice illecita dei beni quando rilevante, la correlazione temporale con le condotte contestate e, ove possibile, individuare i beni più direttamente riconducibili al profitto o prezzo del reato per rispettare il principio di proporzionalità.
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