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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11937/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due ricorsi per cassazione. Primo ricorso (Avv. Stefano De Felice): censura unica per manifesta illogicità della motivazione e insufficienza degli elementi probatori in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), lamentando assenza di descrizione delle condotte specifiche e dubbio sulla colpevolezza. Secondo ricorso (Avv. Carlo Rumiati): plurimi motivi tra cui 1) nullità per omessa traduzione scritta della sentenza e mancanza di motivazione sul punto; 2) vizio di motivazione/violazione di legge sul capo 5 (art. 337 c.p.), con censure simili al primo ricorso; 3) vizio di motivazione per l'affermata esistenza di un coltello (aggravante) e mancata prova della sua esistenza; 4) carenza probatoria circa le lesioni (assenza di referto medico, esistenza solo di relazione di soccorso); 5) vizio di motivazione e violazione degli artt. 69, 133 e 132 c.p. in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto le censure generiche o manifestamente infondate: sul reato di resistenza i giudici di merito si sono basati sul verbale di arresto e sulla descrizione dei tre operanti; la mancata traduzione della sentenza non costituisce di per sé nullità in assenza di elementi che dimostrino un concreto pregiudizio (richiamata la modifica dell'art. 613 c.p.p. ad opera della L. 23/06/2017 n.103); l'eccezione relativa al coltello è inammissibile perché nuova e non dedotta in appello (art. 606 comma 3 c.p.p.); le lesioni sono state ritenute provate anche sulla base della relazione di soccorso senza bisogno del referto medico; la valutazione comparativa delle circostanze (equivalenza vs prevalenza) rientra nel potere discrezionale del giudice ed è adeguatamente motivata. Conseguenze: ricorsi inammissibili, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma relativa al reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto che la descrizione contenuta nel verbale di arresto fosse sufficiente per sostenere la condanna per tale reato.

  • art. 606 c.p.p. (comma 1 lett. b) ed e); comma 3)

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione e l'inammissibilità delle questioni di fatto nuove non dedotte in sede di appello; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura sul coltello perché nuova.

  • art. 613 c.p.p. (richiamata modificazione dalla L. 23/06/2017 n.103)

    Modifica che ha inciso sulle facoltà dell'imputato in ordine al ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che l'omessa traduzione della sentenza di appello non determini automaticamente nullità senza specifico pregiudizio.

  • art. 69 c.p.

    Regola il giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha ritenuto legittima la scelta discrezionale dell'equivalenza rispetto alla prevalenza delle attenuanti, purché adeguatamente motivata.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    Artt. relativi alla determinazione della pena e alle circostanze: la Corte ha ritenuto che la determinazione della pena e la comparazione delle circostanze fossero motivate e non suscettibili di censura in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e il pagamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha applicato tale sanzione, quantificandola in euro 3.000.

Massime di principio

  • La cassazione non è un nuovo giudizio di merito: censure generiche o attacchi ai fatti privi di specificità sono spesso inammissibili o rigettati.
  • L'omessa traduzione della sentenza di appello non determina automaticamente la nullità: è necessario dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa, specie dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p.
  • Non è possibile sollevare in Cassazione questioni di fatto nuove che non siano state dedotte in sede di appello (art. 606 comma 3 c.p.p.); le questioni probatorie non insistite in appello possono essere dichiarate inammissibili.
  • Per la prova delle lesioni non è sempre necessario il referto medico: possono essere sufficienti relazioni di soccorso o altri mezzi di prova che documentino la lesione e la sua incidenza funzionale.
  • La comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è valutazione discrezionale del giudice di merito; la Corte di legittimità sindaca la legittimità di tale scelta solo se manca motivazione o è arbitraria.
  • Ricorsi infondati o inammissibili possono comportare sanzioni pecuniarie (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende) a carico del ricorrente.

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