Cassazione Penale, Sentenza n. 43527/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha applicato la disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra più sentenze (processi "Cosa Mia" e "Zenas") e ha rideterminato la pena complessiva. La ricorrente censura: (i) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81, comma 2, e 133 c.p. e 671 c.p.p.; (ii) insufficiente o illogica motivazione sulla quantificazione degli aumenti per i reati satellite, in particolare per il reato del procedimento "Zenas"; (iii) mancato rispetto delle valutazioni già compiute in sede di cognizione (es. riduzioni per incensuratezza); (iv) sproporzione degli aumenti e violazione della parità di trattamento rispetto ad altri imputati (es. Carmelo Gallico, Minasi, Misale). Richiesta di annullamento e rinvio dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato i principi secondo cui il giudice dell'esecuzione deve calcolare e motivare distintamente gli aumenti per ogni reato satellite; tuttavia ha ritenuto che nel caso di specie il giudice dell'esecuzione abbia effettuato una motivazione adeguata e coerente con le decisioni di merito, abbia rispettato i parametri fissati in sede di cognizione (non quantificando aumenti superiori a quelli già fissati dalla sentenza irrevocabile) e abbia applicato per il reato del procedimento "Zenas" un aumento non sproporzionato e sostanzialmente prossimo al minimo edittale. Ha inoltre respinto l'eccezione di disparità di trattamento rispetto ad altri imputati per assenza di identità di posizioni e per la diversità dei contesti processuali. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina dell'applicazione della continuazione in sede di esecuzione: il giudice dell'esecuzione deve verificare la riconducibilità dei reati al medesimo disegno criminoso e rideterminare la pena complessiva, motivando gli aumenti per i reati satellite
art. 81 cod. pen.
Riferimento al criterio dell'aumento di pena per il reato continuato e al ruolo del reato associativo base per il calcolo dell'incremento
art. 133 cod. pen.
Criteri generali per la determinazione della pena: il giudice deve indicare i rilevanti criteri oggettivi e soggettivi; l'obbligo motivazionale si attenua quanto più la pena si avvicina al minimo edittale e si intensifica in caso di discostamento dal minimo
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Criterio per individuare il reato più grave su cui calcolare la pena base in caso di pluralità di reati
art. 12-quinquies L. 356/1992
Norma sostanziale relativa al reato per cui la Gallico è stata condannata nel procedimento "Zenas"; integrata nella determinazione della pena con le aggravanti e con la applicazione del rito abbreviato
art. 7 D.L. 152/1991
Circostanza aggravante speciale richiamata nella determinazione della pena per taluni reati contestati
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese per il ricorso infondato
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, quando applica la continuazione ex art. 671 c.p.p., deve calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite
- La motivazione sulla congruità della pena può essere più sintetica se la pena concreta è prossima al minimo edittale; se il giudice si discosta dal minimo deve motivare specificamente indicando i criteri rilevanti (art. 133 c.p.)
- Il giudice dell'esecuzione non può quantificare aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice di cognizione con sentenza irrevocabile, salvo adeguata e specifica motivazione
- Le differenze di pena tra coimputati non integrano automaticamente violazione del principio di parità: occorre dimostrare identità della posizione soggettiva, del contributo criminoso e del medesimo compendio probatorio
- Le valutazioni compiute in sede di cognizione (es. esclusione o concessione delle attenuanti, valutazione del ruolo e della personalità) sono punti di riferimento per il giudice dell'esecuzione, il quale però conserva un potere di rideterminazione purché motivato e coerente con le decisioni irrevocabili
- Le censure generiche sulla sproporzione degli aumenti o sulla presunta irragionevolezza del calcolo sanzionatorio sono destinate a fallire se non accompagnate da una precisa indicazione dei parametri violati o delle discrepanze numeriche rilevanti
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